Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, concesso ai lavoratori e alle lavoratrici per prendersi cura del proprio figlio nei suoi primi anni di vita e soddisfarne i bisogni affettivi e relazionali. Durante tale periodo, i lavoratori percepiscono un’indennità economica sostitutiva del reddito da lavoro.
Il congedo parentale spetta ai genitori naturali e adottivi che siano in costanza di rapporto di lavoro entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’ingresso.
Il congedo parentale può essere goduto per periodi continuativi oppure frazionati, su base mensile, giornaliera od oraria.
Tale congedo ha una durata massima complessiva di 10 mesi:
- massimo 6 mesi per la lavoratrice madre (continuativi o frazionati);
- massimo 6 mesi per il lavoratore padre elevabili a 7 mesi nel caso questi si astenga per un periodo (continuativo o frazionato) di almeno 3 mesi;
Nel caso vi sia un unico genitore, il congedo parentale è fruibile per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi.
Anno di termine del Congedo Obbligatorio | Congedo Parentale Indennizzato all’80% (*) | Congedo Parentale Indennizzato al 30% (**) |
Fino al 2022 | Non previsto | 9 mesi (3 mesi per ciascun genitore e 3 mesi a scelta tra i due genitori) |
nel 2023 | 1 mese | 8 mesi (3 mesi per ciascun genitore e 3 mesi a scelta tra i due genitori) |
nel 2024 | 2 mesi | 7 mesi (3 mesi per ciascun genitore e 3 mesi a scelta tra i due genitori) |
nel 2025 | 3 mesi | 6 mesi (3 mesi per ciascun genitore e 3 mesi a scelta tra i due genitori) |
(**) fruibili entro i primi dodici anni (di vita o dall’entrata del figlio nel nucleo familiare in caso di adozione/affidamento e comunque non oltre i 18 anni d’età).