La nostra Costituzione e la legge, tutela la lavoratrice madre nelle diverse fasi della gravidanza.
Oltre al divieto di adibire la lavoratrice a lavori ritenuti pericolosi, dall’inizio della gravidanza e fino al settimo mese di età del figlio, nonché a lavori notturni (dalle 24 alle 6), è previsto un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio.
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare di suddetto congedo, l’astensione dal lavoro spetta al padre.
Il congedo di maternità, di norma, inizia due mesi prima la data presunta del parto e termina tre mesi dopo (salvi i casi in cui sia prevista l’interdizione anticipata e posticipata attraverso il “congedo di maternità anticipata e posticipata”).
Previo benestare da parte del medico competente aziendale o, in mancanza, di un medico del SSN, la lavoratrice potrà decidere di astenersi:
- Un mese prima della data presunta del parto e quattro mesi dopo il parto;
- Cinque mesi dopo il parto.
In caso di parto gemellare, la durata del congedo di maternità non varia.
In caso di interruzione di gravidanza dopo 180 giorni dall’inizio della gestazione o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice ha la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intero periodo del congedo di maternità, salvo sua espressa rinuncia.
Nei casi di adozione o affidamento di minore, il congedo di maternità spetta per cinque mesi a partire dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
Nei casi di:
- Morte o grave infermità della madre;
- Abbandono del figlio da parte della madre;
- Affidamento esclusivo del figlio al padre;
Il congedo di maternità obbligatorio può essere fruito dal padre e prende il nome di “congedo di paternità alternativo”.
Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità alternativo) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un’indennità a carico dell’INPS pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga precedente l’inizio del congedo di maternità o paternità alternativo.
L’indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro che lo recupererà entro il giorno 16 dello stesso mese attraverso la diminuzione dei contributi INPS da versare.
I contratti collettivi possono prevedere una integrazione di retribuzione a carico del datore di lavoro fino al raggiungimento massimo del 100% della retribuzione.
Per le lavoratrici disoccupate o sospese, il congedo di maternità deve iniziare entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro.La domanda va inoltrata telematicamente attraverso l’apposita procedura sul sito INPS prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità.