Dimissioni (e “Convalida delle dimissioni”)

Dal 12 marzo 2016 il lavoratore deve comunicare le proprie dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto lavorativo attraverso una nuova procedura online disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’iniziativa ha l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco” che penalizza in particolare alcune categorie di lavoratrici e lavoratori.

Il lavoratore (accedendo tramite SPID) può provvedere personalmente alla trasmissione delle dimissioni telematiche oppure tramite soggetti abilitati, cioè patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione, enti bilaterali, consulenti del lavoro e sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Il lavoratore ha sempre la possibilità di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale entro 7 giorni successivi alla comunicazione. Decorso il termine di 7 giorni utile per la revoca, per lo stesso rapporto di lavoro sarà possibile inviare nuove dimissioni, non revocabili.

Restano fuori dal campo di applicazione della procedura telematica, i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e il lavoro domestico. La “convalida delle dimissioni” è un procedimento previsto dalla legge che richiede una seconda manifestazione di volontà del lavoratore per rendere effettive le dimissioni presentate. Questo processo è finalizzato a garantire la genuinità della scelta del lavoratore di porre termine al rapporto di lavoro. La convalida delle dimissioni è richiesta in determinati casi, come ad esempio quando le dimissioni sono presentate durante il periodo protetto, come nel caso della lavoratrice madre durante la gravidanza o nei primi tre anni di vita del bambino. La procedura prevede che le dimissioni siano efficaci solo in seguito alla convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro.