Superminimo individuale (“assorbibile” e “non assorbibile”)

Per superminimo individuale ci si riferisce a una somma retributiva aggiuntiva concordata tra datore di lavoro e dipendente.
L’importo di tale voce è deciso unicamente dalle parti anche se è solitamente utilizzato per valorizzare la performance e le competenze del lavoratore.

Il superminimo può essere di due tipi:

  • Superminimo “assorbibile”: il suo valore può essere assorbito in caso di aumenti della “paga base” derivanti da rinnovi contrattuali o altre variazioni (ad es. assegnazione a livello superiore). In tal caso, il suo valore può essere ridotto all’aumentare della paga base.
    Se, ad esempio, la paga base aumenta, il superminimo può essere ridotto di pari importo per mantenere l’equilibrio retributivo complessivo.
  • Superminimo “non assorbibile”: quando il superminimo è definito come non assorbibile, la somma aggiuntiva concordata rimane fissa e non subisce variazioni a seguito di aumenti contrattuali o passaggi di livello.
    In questo caso, l’importo del superminimo resta invariato nella retribuzione del lavoratore anche in presenza di aumenti della paga base derivanti da rinnovi contrattuali.