Il congedo matrimoniale riconosce ai dipendenti non in prova il diritto di astenersi dal lavoro per un massimo di 15 giorni retribuiti in occasione del matrimonio. Questo congedo spetta a tutte le principali categorie di lavoratori subordinati, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti. Il congedo deve essere richiesto per iscritto al datore di lavoro entro i termini previsti dal CCNL.
Il congedo inizia con il giorno del matrimonio.
Tuttavia, se, per ragioni di produzione aziendale il lavoratore non ne potesse fruire immediatamente, esso deve comunque essere concesso o completato entro i 30 giorni successivi alla data del matrimonio.
Durante il periodo di congedo matrimoniale, il lavoratore ha diritto di percepire il medesimo compenso che riceve nei giorni in cui presta la propria attività lavorativa.
Di norma è a totale carico del datore di lavoro ma per gli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative il trattamento economico è erogato in parte dall’INPS che corrisponde al lavoratore un assegno pari a 7 quote giornaliere della normale retribuzione (anticipato dal datore di lavoro e poi conguagliato successivamente).
