Indennità sostitutiva del preavviso

Nella generalità dei casi, il recesso del rapporto di lavoro prevede il rispetto del c.d. periodo di preavviso. Questo periodo, previsto dalla legge, è necessario per permettere alla controparte di organizzarsi a seguito del recesso subìto e deve, di norma, essere lavorato. Ogni CCNL regolamenta la durata del periodo di preavviso. Solitamente il periodo di preavviso è distinto sulla base che si tratti di dimissioni o licenziamento. Nei casi in cui la parte che recede non rispetti questo periodo di lavoro, l’altra parte può pretendere il pagamento corrispondente a tale periodo. L’indennità sostitutiva del preavviso è dunque un importo dovuto da chi recede dal contratto di lavoro senza rispettare il periodo di preavviso previsto. Questa indennità deve essere calcolata in base alla retribuzione spettante al lavoratore, comprensiva delle mensilità aggiuntive, della quota di TFR, delle provvigioni, dei premi di produzione, della partecipazione agli utili, e di altri compensi continuativi, con esclusione dei rimborsi spese.