Lavoro a Chiamata: la flessibilità perfetta per settori dinamici come Alberghiero, Turismo e Ristorazione
Il rapporto di lavoro intermittente è una tipologia di contratto subordinato particolarmente indicata, data la sua particolare flessibilità, per il settore alberghiero, agricolo, del turismo, della ristorazione, del commercio.
All’interno di questo rapporto, detto anche “job on call” o “lavoro a chiamata”, il lavoratore si rende reperibile dal datore di lavoro che ne potrà richiedere la prestazione lavorativa in modo discontinuo (o intermittente) secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi. Tali prestazioni potranno essere svolte anche in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.
Il lavoro intermittente può essere:
- A tempo determinato o indeterminato
- Con espressa pattuizione dell’obbligo di disponibilità: grazie a questa clausola contrattuale il lavoratore ha l’obbligo di rispondere positivamente alla chiamata del datore di lavoro. Dovrà dunque essere reperibile durante i periodi di disponibilità obbligatoria e recarsi al lavoro in caso di chiamata da parte del datore. In questo caso verrà riconosciuta un’indennità al lavoratore per i periodi di disponibilità obbligatoria individuati, anche qualora non dovesse essere richiesta alcuna prestazione lavorativa.
- Senza obbligo di disponibilità: In questa seconda casistica il lavoratore ha la possibilità di rifiutare la chiamata al lavoro da parte del datore.
In questo articolo andremo ad analizzare le principali caratteristiche del rapporto di lavoro intermittente, ponendo particolare attenzione sui campi di applicazione, le esclusioni, i vincoli, le indennità e gli obblighi del datore di lavoro. In questo modo, chiunque abbia la necessità di risolvere un dubbio o un quesito riguardo il lavoro intermittente, avrà a disposizione un articolo chiaro e preciso sull’intera disciplina.
Campo di applicazione – Quando può essere proposto un rapporto di lavoro intermittente

Come abbiamo detto inizialmente, il contratto di lavoro intermittente è ammesso per lo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo. La prestazione può essere considerata discontinua anche quando sia resa per periodi di durata significativa. Tali periodi devono essere intervallati da una o più interruzioni in modo tale che non vi sia un’esatta coincidenza tra la durata del contratto e la durata della prestazione.
Oltre a ciò, deve rispondere, congiuntamente o alternativamente, a due requisiti:
- Oggettivo: le attività, per le quali è ammesso il lavoro intermittente, devono essere previste dal contratto collettivo, anche aziendale, applicato dal datore di lavoro. In assenza di una specifica disciplina contrattuale, il ricorso al lavoro intermittente è permesso per le attività prevista dal R.D. n. 2657/1923.
- Soggettivo: il rapporto di lavoro intermittente può essere proposto a soggetti di età inferiore ai 24 anni (purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno) e con soggetti di età superiore ai 55 anni.
Esclusioni – Quando è vietato proporre il contratto di lavoro intermittente
Non è possibile fare ricorso a un contratto di lavoro intermittente nei seguenti casi:
- Per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero
- Presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente
- Presso unità produttive in cui sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente
- Per i datori di lavoro che non hanno provveduto alla valutazione dei rischi ai sensi della normativa sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Nelle pubbliche amministrazioni
Vincolo temporale all’utilizzo del lavoro a chiamata
Il rapporto di lavoro a chiamata ha una scadenza?

Fatta eccezione per i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il rapporto di lavoro intermittente è ammesso per un periodo massimo di quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. Superato questo limite, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Il limite delle 400 giornate nel triennio di cui sopra opera:
- per ciascun prestatore,
- con il medesimo datore di lavoro.
Eccezione: settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo
Il vincolo delle 400 giornate non opera nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.
Computo delle 400 giornate nel triennio solare
Per il computo delle 400 giornate, dovranno essere considerate solo le giornate effettivamente lavorate, indipendentemente dall’orario svolto durante la giornata.
È altresì importante che a monte di tale prestazione, venga fatta la comunicazione preventiva obbligatoria.
Nel caso la prestazione lavorativa fosse stata programmata e comunicata, ma non eseguita dal lavoratore, non verrà considerata nel computo delle 400 giornate.
⭐ ATTENZIONE: al superamento del limite di utilizzo delle 400 giornate, il rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato
Indennità di disponibilità
Come abbiamo visto all’inizio dell’articolo, il rapporto di lavoro intermittente può assumere due forme diverse (con o senza obbligo di risposta). Ad ognuna di queste casistiche viene associato un differente tipo di indennità.
Con obbligo di risposta
In questo caso il lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro e si impegna contrattualmente ad accettare le chiamate al lavoro.
Come controprestazione, oltre al compenso per le ore effettivamente lavorate, il datore di lavoro eroga un’indennità di disponibilità mensile per i periodi di non lavoro in cui il lavoratore si è “tenuto a disposizione”.
Nel caso il lavoratore dovesse rifiutare senza motivo di rispondere alla chiamata, il datore può risolvere il contratto, richiedendo, inoltre, la restituzione della quota di indennità riferita al periodo successivo al rifiuto, nonché un risarcimento basato sui canoni fissati dal contratto collettivo o individuale.
Senza obbligo di risposta
Il lavoratore non ha alcun obbligo di rispondere alla chiamata al lavoro. Per tale motivo non gli spetterà alcun tipo di indennità.
Rapporto di lavoro intermittente – Adempimenti del datore di lavoro
Per instaurare un rapporto di lavoro a chiamata, il datore di lavoro deve rispettare alcuni adempimenti:
- Stipulare il contratto in forma scritta
- Inviare la comunicazione dell’instaurazione del rapporto, tramite modello UniLav
- Comunicare la durata della prestazione (in caso di contratto di lavoro intermittente a tempo determinato)
- Inoltrare settimanalmente/mensilmente le date per le quali è richiesta la prestazione lavorativa
- Predisporre il LUL (Libro Unico del Lavoro)
Forma del contratto
All’interno del contratto di lavoro intermittente dovranno essere specificate le seguenti informazioni:
- Modalità della disponibilità: se si tratta di contratto a chiamata con o senza obbligo di risposta, l’entità dell’eventuale indennità e i tempi entro i quali il datore di lavoro può richiedere la prestazione al lavoratore (controllare sempre il CCNL di riferimento).
- Durata e Causali (oggettive o soggettive): nel caso sia un contratto a tempo determinato, sarà necessario indicare la durata del contratto. Dovranno invece essere sempre esplicitate le causali oggettive e soggettive che legittimano l’utilizzo del contratto a chiamata.
- Trattamento economico e normativo: in questo caso fare riferimento ai contratti collettivi sia per quanto riguarda la retribuzione che l’eventuale indennità di disponibilità.
- Eventuali misure di sicurezza: si faccia riferimento all’eventuale valutazione dei rischi.
- Tempi e le modalità di pagamento: il CCNL disciplina entro quale giorno debba essere erogata la retribuzione al lavoratore (sia per la retribuzione che per le altre eventuali indennità).
- Luogo: dove dovrà essere svolta la prestazione lavorativa (indicare tutte le eventuali sedi nelle quali il lavoratore dovrà prestare la propria attività).
- Forme e modalità con le quali il datore di lavoro può richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro nonché le modalità di rilevazione della stessa.
Comunicazione di inizio della prestazione lavorativa
Il datore di lavoro dovrà comunicare l’avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro e la sua eventuale durata mediante modello UniLav.
Comunicazione del lavoro intermittente

Oltre alla comunicazione che attesti l’inizio della prestazione lavorativa, il datore di lavoro è tenuto a comunicare anche ogni singola chiamata del lavoratore in via telematica. In questo modo verrà esplicitato e dichiarato al Ministero del Lavoro in quali giornate il lavoratore dovrà svolgere una prestazione lavorativa.
Tale comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modello di comunicazione “UNI-intermittente” e contenere i seguenti dati:
- Dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro,
- Data di inizio e fine della prestazione lavorativa cui la chiamata si riferisce,
- Codice di comunicazione del modello UNILAV cui la chiamata si riferisce.
Scegliendo una delle seguenti modalità:
- Servizio informatico sul portale del Ministero del lavoro (www.cliclavoro.gov.it)
- Invio di un file xlm (da generare mediante il file Uni_Intermittente) da trasmettere via e-mail all’indirizzo di posta certificata intermittenti@pec.lavoro.gov.it
- SMS: solo in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione (previa abilitazione del relativo numero di cellulare presso il Ministero del Lavoro).
Il rapporto di lavoro intermittente propone una serie di interessanti vantaggi per datori di lavoro che sono alla ricerca di lavoratori che operino saltuariamente e in base alle esigenze aziendali.
Il lavoro a chiamata richiede una profonda conoscenza e consapevolezza di questo istituto per evitare di incorrere in conseguenze importanti sotto il profilo contrattuale.
Affidare la stesura dei contratti e la gestione dei rapporti di lavoro intermittente a uno studio di consulenza del lavoro specializzato è sicuramente il modo migliore per mettersi al riparo da inutili rischi.
Nel caso avessi delle domande sulla corretta gestione del contratto di lavoro intermittente puoi visitare la pagina relativa alle FAQ nella quale diamo risposta alle domande che il nostro staff riceve più spesso.
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Il presente articolo, non essendo rivolto agli specialisti del diritto del lavoro, è stato deliberatamente redatto con un linguaggio semplice e uno stile divulgativo, senza l’ambizione di esaurire l’argomento trattato