Sicurezza sul lavoro

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Sicurezza sul lavoro: rischi specifici e misure preventive

La sicurezza sul lavoro in Italia è un argomento di assoluta importanza, troppo spesso sottovalutato sia dagli imprenditori che dai lavoratori.

Tale trascuratezza ha spinto il legislatore ad introdurre normative sempre più stringenti e severe, con l’obiettivo di ridurre drasticamente il numero di infortuni sul lavoro. Nel 2023, sono stati denunciati 585.356 infortuni, di cui 1.041 con esito mortale, numeri che evidenziano l’urgenza di interventi decisivi.

In questo articolo cercheremo di affrontare e comunicare in modo semplice e chiaro (per quanto possibile data la complessità della materia), la disciplina della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a seguito delle novità più importanti introdotte dal D.L. 48/2023.

In particolare, affronteremo i seguenti argomenti:

  • Valutazione dei rischi e sulla nomina del medico competente,
  • Sorveglianza sanitaria
  • I soggetti coinvolti
  • Formazione obbligatoria
  • Uso delle attrezzature di lavoro

Nella parte finale dell’articolo, andremo a concentrarci maggiormente sulla sicurezza sul lavoro nel settore agricolo (considerando l’aumento dello 0,4% degli infortuni in Agricoltura – da 25.999 a 26.096). Un tema molto sentito ed importante, che vogliamo prendere in considerazione data la nostra estrema vicinanza e l’importante collaborazione con numerose imprese agricole.

Continua a leggere l’articolo e metti al sicuro la tua impresa grazie agli aggiornamenti in merito alla sicurezza sul lavoro.

Valutazione dei rischi e nomina del medico competente

Una domanda che ci viene fatta spesso in merito alla sicurezza sul lavoro, è se la nomina del medico competente è obbligatoria o meno e la risposta è sempre “No, non sempre. Dipende”.

L’obbligo per il datore di lavoro, o per il dirigente delegato, di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria in azienda, infatti, sussiste solo nei i casi in cui ciò sia richiesto dalla valutazione dei rischi e nelle situazioni in cui i lavoratori sono esposti a specifici rischi, come:

  • Rischio rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche
  • Rischio da agenti chimici, fisici, cancerogeni, mutageni, biologici
  • Movimentazione manuale di carichi
  • Utilizzo di videoterminali per più di 20 ore settimanali
  • Lavoro notturno

 La scelta del medico competente può essere fatta anche dal dirigente delegato, in quanto questo non rientra fra gli obblighi datoriali non delegabili.

A monte di ciò dev’essere fatta, dunque, la Valutazione dei rischi.

Si tratta di una relazione che indichi tutti i rischi per la salute e la sicurezza durante le attività lavorative, comprendente anche tutti i criteri che sono stati adottati per valutare e realizzare la valutazione dei rischi stessa.

Nel caso delle attività particolari di cui sopra la nomina del Medico Competente è obbligatoria e questi dovrà prendere parte alla valutazione dei rischi.

Va tenuto in considerazione che se non viene nominato il Medico competente, nei casi in cui questo sia richiesto, si realizza un reato contravvenzionale punito con arresto o ammenda.

Segnaliamo la nomina del medico competente all’esito della valutazione dei rischi non estende automaticamente anche l’obbligo della sorveglianza sanitaria.

La Sorveglianza sanitaria

Oltre alla nomina del medico competente, il datore di lavoro deve mettere a disposizione del medico i mezzi necessari per lo svolgimento delle visite mediche previste dal protocollo sanitario (visite preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore, in occasione del cambio mansione, alla cessazione del rapporto di lavoro).

Appare evidente che tutte le visite mediche e gli accertamenti sanitari previsti dal protocollo di sorveglianza sanitaria sono a carico del datore di lavoro.

Obbligo di visita medica per lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria e assenti per più di 60 giorni

Il medico competente ha l’obbligo di visitare i lavoratori che rientrano dopo un periodo di assenza prolungato per motivi di salute (oltre i 60 giorni di assenza). Questo è dovuto al giudizio di idoneità alla mansione che dev’essere riconosciuto e rilasciato obbligatoriamente a tutti i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria. 

I soggetti coinvolti

Il lavoratore

I soggetti interessati dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi lavoro sono in primis i lavoratori. Per la normativa italiana, è lavoratore la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.”

Da questa definizione si evince che chiunque operi in azienda è considerato un lavoratore ai fini della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è una figura chiave del sistema di prevenzione aziendale, nominata dal datore di lavoro per gestire e coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP).

I principali compiti dell’RSPP, sono:

  • individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
  • elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure, a seguito della valutazione dei rischi;
  • elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
  • fornire ai lavoratori le informazioni su rischi, misure di prevenzione, procedure di emergenza, nominativi delle figure della sicurezza.

Inoltre l’RSPP collabora con il datore di lavoro e il medico competente alla valutazione dei rischi e alla stesura del relativo documento (DVR). Monitora costantemente le dinamiche aziendali riguardanti risorse, organizzazione e formazione, segnalando per iscritto le situazioni di rischio.

Il preposto

Figura chiave per la salute e sicurezza sul lavoro, il preposto è definito “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

In sostanza, il preposto è un lavoratore che, in virtù delle sue competenze e del suo ruolo gerarchico (es. caposquadra, capo reparto, capo officina), ha il compito di:

  • sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e uso dei DPI;
  • verificare che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone a rischio grave;
  • richiedere l’osservanza delle misure di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, abbandonino il posto di lavoro pericoloso;
  • informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  • astenersi, salvo eccezioni motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dpi, nonché ogni altra condizione di pericolo;
  • frequentare appositi corsi di formazione.

Dal 2022 il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare formalmente il preposto o i preposti, anche in caso di appalto/subappalto. Non è più dunque prevista la figura del “preposto di fatto”.

Il preposto deve ricevere una formazione specifica di almeno 8 ore, da aggiornarsi con cadenza biennale.

La formazione deve avvenire obbligatoriamente in presenza.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

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Altro importante soggetto del Sistema di Prevenzione e Protezione è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

L’RLS deve essere adeguatamente formato (è un obbligo del datore di lavoro) e ha diritto ad una serie di permessi retribuiti per l’espletamento della sua funzione. L’RLS ha il dovere di non rivelare eventuali segreti industriali appresi nell’esercizio delle sue funzioni.

I principali compiti e obblighi del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), sono:

  1. Accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni.
  2. Essere consultato preventivamente e tempestivamente in merito a:
  3. Valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure di prevenzione
  4. Designazione del RSPP, degli ASPP, degli addetti al primo soccorso, antincendio ed emergenze
  5. Organizzazione della formazione prevista dall’art. 37
  1. Ricevere informazioni inerenti alla valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione, alle sostanze pericolose, agli infortuni e malattie professionali, e quelle provenienti dai servizi di vigilanza.
  2. Ricevere una formazione adeguata e comunque non inferiore a quella prevista dall’art. 37.
  3. Promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori.
  4. Formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti.
  5. Partecipare alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35).
  6. Fare proposte in merito all’attività di prevenzione.
  7. Avvertire il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività.
  8. Fare ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenzione adottate non siano idonee.

Addetti al primo soccorso e addetti antincendio

Per ultimi, ma non per importanza, segnaliamo che gli addetti al primo soccorso hanno il compito di:

  • Riconoscere un’emergenza sanitaria e valutare le condizioni dell’infortunato
  • Attuare gli interventi di primo soccorso per preservare la vita dell’infortunato in attesa dei soccorsi
  • Allertare il 118 (ora 112) fornendo informazioni chiare sull’accaduto
  • Conoscere i rischi specifici dell’attività lavorativa e le principali patologie
  • Aggiornare le proprie competenze con una formazione triennale

Gli addetti antincendio invece hanno il compito di:

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  • Controllare l’efficienza delle attrezzature antincendio e delle vie di fuga
  • Valutare la situazione in caso di emergenza e allertare i soccorsi
  • Tentare lo spegnimento dell’incendio con i mezzi a disposizione
  • Assistere l’evacuazione dei lavoratori verso i punti di raccolta
  • Collaborare con i Vigili del Fuoco fornendo informazioni utili

Entrambe le figure non possono rifiutare la nomina se non per gravi motivi e devono ricevere una formazione specifica in base al livello di rischio.

Non hanno responsabilità penali se intervengono in modo corretto in base alla formazione ricevuta.

Il numero di addetti deve essere adeguato in base alle dimensioni aziendali, al numero di lavoratori e ai turni di lavoro. La loro presenza è fondamentale per una gestione efficace e tempestiva delle emergenze sul luogo di lavoro.

Formazione obbligatoria

Il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento sufficienti e adeguati in materia di salute e sicurezza.

Si intende per:

  • Informazione: il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi negli ambienti di lavoro. L’informazione deve riguardare i rischi generali e specifici connessi all’attività lavorativa, le misure di prevenzione e protezione adottate, le procedure di emergenza, i nominativi delle figure della sicurezza.
  • Formazione: il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti e alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi. La formazione deve essere sufficiente e adeguata, con durata e contenuti variabili in funzione dei rischi.
  • Addestramento: il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

In particolare il datore di lavoro deve:

  • fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi, le misure di prevenzione, le procedure di emergenza, i nominativi delle figure della sicurezza;
  • assicurare che i lavoratori ricevano una formazione sufficiente e adeguata, anche in relazione alle conoscenze linguistiche, con durata e contenuti definiti da accordi Stato-Regioni;
  • garantire che i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature di lavoro ricevano ogni necessaria informazione, istruzione e addestramento.

L’informazione, la formazione e l’addestramento devono essere erogati al momento dell’assunzione, del trasferimento o cambio mansione, dell’introduzione di nuove attrezzature o tecnologie, e ripetuti periodicamente.

La violazione di questi obblighi espone il datore di lavoro a pesanti sanzioni penali e amministrative.

Uso delle attrezzature di lavoro

La normativa prevede una serie di obblighi e adempimenti a carico del datore di lavoro per garantire che le attrezzature siano sicure e adeguatamente mantenute nel tempo.

I principali obblighi del datore di lavoro si possono così riassumere:

  • mettere a disposizione attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza, adeguate al lavoro da svolgere e idonee ai fini della salute e sicurezza;
  • sottoporre le attrezzature a controlli iniziali e periodici per assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
  • sottoporre le attrezzature a manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di sicurezza;
  • garantire che i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature ricevano una formazione, informazione e addestramento adeguati.

Si prevede anche obblighi specifici per i noleggiatori o concedenti in uso di attrezzature:

  • chiunque venda, noleggi o conceda in uso attrezzature deve attestarne la conformità ai requisiti di sicurezza;
  • chi noleggia attrezzature senza operatore deve acquisire una dichiarazione di avvenuta formazione e addestramento dei lavoratori incaricati dell’uso.
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Per alcune attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (individuate dall’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012), i lavoratori e i datori di lavoro devono conseguire una specifica abilitazione tramite corsi di formazione con verifiche finali.

Con il d.l. 48/2023, è stato inoltre previsto che la valutazione dello stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza dell’attrezzatura di lavoro, può ora anche essere svolta direttamente da soggetti privati abilitati. Questi, mediante la qualifica di incaricati di pubblico servizio, rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro (ASL e Ispettorato del Lavoro) territorialmente competente.

L’inosservanza di questi obblighi espone il datore di lavoro a sanzioni penali e amministrative. 

Rischi Specifici nel Settore Agricolo

In relazione a tutti gli aggiornamenti citati in questo articolo, vogliamo dedicare una specifica sezione ai cambiamenti che maggiormente interessano il settore agricolo. Questo perché, oltre ad essere uno dei settori con cui collaboriamo maggiormente, è anche un ambiente ad alto rischio che ha segnato un piccolo incremento (dello 0,4%) negli infortuni durante il 2023.

L’agricoltura è uno dei settori lavorativi che registra alti livelli di infortuni gravi, spesso anche mortali.
I principali rischi si possono categorizzare in:

  • uso di trattori e altre macchine agricole, attrezzature manuali (come motoseghe, decespugliatori e zappe): ricordare che la valutazione dello stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza dell’attrezzatura di lavoro, può ora essere svolta anche da soggetti privati abilitati. In caso di noleggio di attrezzature di lavoro senza operatore dev’essere aggiunta una dichiarazione di autocertificazione da parte di chi prende a noleggio o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti individuati per l’utilizzo.
  • rischi da movimentazione manuale dei carichi pesanti o ingombranti, che richiedono notevole sforzo fisico. possono comportare lesioni muscoloscheletriche, come distorsioni, stiramenti, ernie e danni alla colonna vertebrale. È importante adottare misure preventive, come l’uso di attrezzature di sollevamento, la formazione sui metodi corretti di sollevamento e trasporto, e la valutazione dei rischi ergonomici per ridurre al minimo questi pericoli;
  • rischio biologico dovuto al contatto con animali, batteri, virus, funghi e parassiti, che possono causare infezioni, allergie o altre malattie. Per prevenire tale rischio bisogna utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati, come guanti, mascherine e occhiali protettivi, implementare procedure di disinfezione e sanificazione regolari e promuovere l’igiene personale e delle mani tra i lavoratori;
  • rischio chimico per l’uso di fitofarmaci, fertilizzanti e altre sostanze pericolose: è essenziale utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati, seguire le istruzioni sui prodotti chimici, effettuare una corretta ventilazione delle aree di lavoro, e formare i lavoratori sui rischi e sulle misure di sicurezza. Inoltre, è fondamentale monitorare la salute dei lavoratori esposti e mantenere aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati.
  • altri rischi quali: incendio, rumore, vibrazioni, stress lavoro-correlato.

Ricordare, infine, i vincoli riguardo la sorveglianza sanitaria, il medico competente e le visite mediche che devono obbligatoriamente essere predisposte per i lavoratori agricoli di alcune categorie (soprattutto per quelle comprendenti la movimentazione manuale di oggetti pesanti)

Un’impresa più sicura è un’impresa più forte ed è un’impresa che cresce, verso il futuro.

Nel caso avessi delle domande su doveri e obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro puoi visitare la pagina relativa alle FAQ nella quale diamo risposta alle domande che il nostro staff riceve più spesso.

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Il presente articolo, non essendo rivolto agli specialisti del diritto del lavoro, è stato deliberatamente redatto con un linguaggio semplice e uno stile divulgativo, senza l’ambizione di esaurire l’argomento trattato.

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