Sgravi agricoli e collocamento mirato: quali novità da parte dell’INPS?

Copertina Sgravi agricoli e collocamento mirato INPS

Il messaggio INPS n. 2370 del 15 luglio 2026 chiarisce quando aziende agricole, cooperative e consorzi possono continuare a beneficiare della riduzione contributiva prevista per le zone montane e svantaggiate. Il punto centrale riguarda il significato di “rispetto delle norme sul collocamento”: secondo l’INPS, ai fini dello sgravio rilevano principalmente le regole che disciplinano l’assunzione e la regolare instaurazione del rapporto di lavoro, e non ogni possibile violazione commessa durante la sua successiva gestione.

La riduzione contributiva è pari al 68% nelle zone svantaggiate o collinari e al 75% nelle zone montane particolarmente svantaggiate. Il beneficio può interessare anche cooperative agricole e consorzi, in proporzione ai prodotti conferiti dai soci e provenienti dai territori agevolati, purché la provenienza sia adeguatamente documentata.

Tra le violazioni che possono incidere sul diritto alla sotto-contribuzione rientrano gli errori nelle comunicazioni di assunzione, trasformazione e proroga, il mancato rispetto degli obblighi sul collocamento mirato previsti dalla legge n. 68/1999, l’impiego irregolare di lavoratori extra-UE, la somministrazione non autorizzata, le assunzioni congiunte gestite irregolarmente e le forme illecite di intermediazione della manodopera.

L’INPS precisa però che non tutte le violazioni lavoristiche determinano automaticamente la perdita dello sgravio agricolo. Irregolarità relative, ad esempio, all’orario di lavoro, alla gestione del Libro unico del lavoro, alla retribuzione, ai minimali contributivi o alla salute e sicurezza possono produrre proprie sanzioni e conseguenze, ma non fanno venir meno, di per sé, la riduzione contributiva prevista dall’articolo 9 della legge n. 67/1988.

Particolarmente importante è inoltre il criterio di proporzionalità adottato dall’INPS: quando la violazione riguarda un singolo lavoratore, la perdita della riduzione contributiva opera soltanto per quel lavoratore e per i periodi interessati dall’irregolarità, senza estendersi automaticamente all’intera azienda o agli altri dipendenti.

Per aziende agricole, cooperative e consorzi diventa quindi essenziale verificare periodicamente comunicazioni obbligatorie, collocamento mirato, titoli di soggiorno dei lavoratori stranieri, correttezza degli appalti e della somministrazione, provenienza dei prodotti conferiti e documentazione del personale, così da prevenire recuperi contributivi e contestazioni in sede ispettiva.