Proteggere le persone
Prevenire discriminazioni e danni, soprattutto quando l’IA incide su opportunità e condizioni di lavoro.
Cosa deve sapere un datore di lavoro: finalità, rischi e responsabilità, dalla scrittura di un’e-mail alla selezione del personale.
Aggiornamento: 13 ottobre 2026Lettura: circa 12 minutiL’AI Act è il regolamento (UE) 2024/1689: stabilisce regole armonizzate per l’intelligenza artificiale. Riguarda anche le imprese che utilizzano sistemi acquistati da altri, non soltanto chi li sviluppa.
La sua finalità è favorire un’IA affidabile e centrata sulla persona, tutelando salute, sicurezza e diritti fondamentali. Regole comuni rendono più prevedibile il mercato europeo e sostengono l’innovazione. Nel lavoro, il problema è concreto: una valutazione apparentemente neutra può riprodurre pregiudizi, escludere candidati o rendere incomprensibile una decisione.
Prevenire discriminazioni e danni, soprattutto quando l’IA incide su opportunità e condizioni di lavoro.
Chiedere trasparenza, tracciabilità e controllo umano in funzione dell’uso e dei rischi.
Più un impiego può incidere sui diritti, più diventano rigorose le garanzie richieste.
Riferimenti: artt. 1–3 AI Act; fonti 1–3.
Non ogni software è un sistema di IA e non ogni utilizzo in ufficio è ad alto rischio. Conta la funzione concreta. Questo schema riassume i principali casi di interesse datoriale; gli obblighi di trasparenza possono aggiungersi ad altri obblighi.
Inferire le emozioni al lavoroPer esempio, dedurre entusiasmo o rabbia da dati biometrici del volto o della voce.
Il divieto ammette eccezioni per ragioni mediche o di sicurezza, da valutare rigorosamente. Il consenso non rende lecito un uso vietato.
Selezionare e valutare personeFiltrare CV, valutare candidati, incidere su promozioni o cessazioni, monitorare prestazioni.
Rientra anche l’assegnazione di compiti basata sul comportamento o su caratteristiche individuali. La firma finale di un responsabile non elimina automaticamente l’alto rischio.
Chatbot e contenuti sinteticiUn assistente che conversa con candidati; un video realistico generato artificialmente.
Occorre distinguere gli obblighi del fornitore da quelli dell’utilizzatore. Non esiste una regola che imponga di etichettare ogni e-mail scritta con l’IA.
Supporto alla produttivitàRiformulare una comunicazione generica o sintetizzare un testo senza valutare persone.
In genere non è alto rischio. Restano alfabetizzazione, riservatezza, correttezza e le altre norme applicabili.
Per un chatbot, il fornitore deve assicurare che la persona sappia di interagire con l’IA, salvo che sia evidente: chi lo attiva dovrebbe verificare che l’avviso sia presente. Per i deepfake, l’utilizzatore deve dichiarare la generazione o manipolazione artificiale, con le specifiche eccezioni. Per testi pubblicati su questioni di interesse pubblico, la disclosure non è richiesta quando vi siano revisione umana o controllo editoriale e un soggetto assuma la responsabilità editoriale. Non sono obblighi generali di etichettatura di qualunque contenuto aziendale. Fonte 7.
No. L’art. 6, par. 3, consente deroghe circoscritte per sistemi dell’allegato III che non comportano rischi significativi, anche perché non influenzano materialmente la decisione, nelle condizioni previste: compiti procedurali limitati, preparatori o altre funzioni elencate dalla norma. La valutazione compete al fornitore e va documentata. Se il sistema dell’allegato III effettua profilazione di persone, è comunque ad alto rischio.
Esempio: uniformare il formato dei CV è diverso dal classificarli per “idoneità”. Non basta chiamare il sistema «assistente» per sottrarlo alle regole.
Riferimenti: artt. 5, 6 e 50; allegato III, punto 4. Fonti 4–7. Gli esempi sono applicazioni illustrative, non classificazioni automatiche di singoli prodotti.
Il testo originario del 2024 va letto insieme alle modifiche del Digital Omnibus sull’IA del 2026. La Commissione ne indica l’entrata in vigore il 27 luglio 2026.
Divieti originari e alfabetizzazione in materia di IA. L’art. 4 è stato successivamente precisato.
Applicazione generale, incluse le regole di trasparenza dell’art. 50, salve le specifiche disposizioni transitorie.
Regole per i sistemi ad alto rischio dell’allegato III, compresi gli impieghi nella gestione del personale.
Regole per i sistemi ad alto rischio integrati nei prodotti soggetti alla pertinente disciplina UE.
Il regolamento è entrato in vigore il 1° agosto 2024. Le regole sui modelli di IA per finalità generali si applicano, in via generale, dal 2 agosto 2025 e riguardano soprattutto i loro fornitori. Per i sistemi già immessi sul mercato o messi in servizio occorre verificare anche il regime transitorio dell’art. 111.
Fonti 2–3. Calendario verificato al 13 ottobre 2026; non coincide con quello del solo testo originario collegato dal lettore.
Sviluppa, o fa sviluppare, il sistema e lo commercializza o lo mette in servizio con il proprio nome. Per l’alto rischio cura, tra l’altro, conformità, documentazione e requisiti tecnici.
Usa il sistema sotto la propria autorità. È il ruolo tipico del datore di lavoro che impiega un servizio IA: deve governarne l’utilizzo nella propria organizzazione.
Attenzione: una modifica sostanziale o il cambiamento della finalità che rende un sistema ad alto rischio può far assumere all’impresa gli obblighi del fornitore (art. 25). Fonte 8.
L’art. 4 aggiornato richiede misure per sostenere lo sviluppo delle competenze sull’IA del personale e di chi la utilizza per conto dell’impresa, tenendo conto di esperienza, formazione, contesto e persone coinvolte. Precisa che non occorre garantire uno specifico livello di competenza di ogni individuo.
In pratica: spiegare limiti, errori plausibili, protezione dei dati e modalità di verifica; differenziare il percorso di chi scrive testi da quello di chi gestisce selezioni. Un registro delle attività formative è una buona prassi documentale. L’art. 4 non impone un corso unico, un monte ore standard o un “patentino”. Fonte 9.
Definire finalità, limiti e misure organizzative coerenti con il sistema.
Individuare persone competenti, formate e dotate di autorità e supporto.
Dati pertinenti e sufficientemente rappresentativi, se sotto il proprio controllo. Conservare i log controllati per almeno sei mesi, salvo diversa normativa applicabile.
Sorvegliare il funzionamento; sospendere l’uso e attivare le comunicazioni previste in caso di rischio; segnalare gli incidenti gravi.
Informare rappresentanti dei lavoratori e lavoratori interessati prima dell’impiego sul luogo di lavoro.
Informare le persone quando sistemi dell’allegato III assumono o assistono decisioni che le riguardano; cooperare con le autorità.
Art. 26, in particolare parr. 1–7, 11–12; decorrenza e regime transitorio da verificare come sopra. Fonte 10.
No. La valutazione dell’art. 27 (FRIA) riguarda specifici soggetti e impieghi, tra cui organismi di diritto pubblico, privati che forniscono servizi pubblici e determinati sistemi creditizi o assicurativi. Non è imposta indistintamente a ogni datore privato che usa IA per le risorse umane. È distinta dalla valutazione d’impatto privacy (DPIA), che va verificata secondo il GDPR e le norme applicabili. Fonte 11.
Verificare base giuridica, minimizzazione, informative, sicurezza, rapporti con i fornitori e DPIA ove richiesta. L’art. 22 pone limiti alle decisioni esclusivamente automatizzate con effetti giuridici o analogamente significativi, salve le condizioni ed eccezioni previste.
Se il sistema consente controlli a distanza, verificare l’art. 4 della legge 300/1970: presupposti, eventuale accordo sindacale o autorizzazione e informative. L’informativa AI Act non sostituisce tale procedura. Restano i limiti alle indagini sulle opinioni e sui fatti non pertinenti.
L’art. 11 della legge 132/2025 richiama l’informazione nei casi e con le modalità dell’art. 1-bis del d.lgs. 152/1997, relativo ai sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati. Non confondere questo ambito con quello dell’alto rischio europeo.
Un punteggio informatico non prova da solo la correttezza della scelta. Verificare criteri, dati e risultati: anche parametri apparentemente neutri possono penalizzare gruppi di lavoratori.
L’art. 41 del d.lgs. 179/2026 riserva a una persona fisica con potere effettivo e autonomo le decisioni finali assistite dall’IA su costituzione, modifica e cessazione del rapporto, comprese sanzioni disciplinari e valutazioni delle prestazioni. Il consenso del lavoratore non deroga al divieto; sono previste nullità delle decisioni adottate in violazione e del licenziamento.
La norma distingue le attività di ricerca e selezione delle candidature dalle decisioni finali di costituzione del rapporto, senza eliminare le tutele GDPR. Prevede inoltre, su richiesta, una motivazione intelligibile con incidenza dell’IA e principali parametri considerati. Al 13 ottobre il decreto è pubblicato, ma non ancora in vigore.
Fonti 12–14. Il rinvio delle regole europee sull’alto rischio non rinvia questa decorrenza nazionale.
L’art. 99 prevede, per i divieti, fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo precedente; per gli obblighi elencati, inclusi artt. 26 e 50, fino a 15 milioni o al 3%. Per le imprese vale in generale il massimale maggiore; per le PMI quello minore tra importo e percentuale. Gravità, dimensioni e circostanze incidono sulla sanzione concreta. Non ogni irregolarità ricade nella stessa fascia. Fonte 15.
Una checklist organizzativa da usare con HR, consulente del lavoro, referente privacy e fornitore. Le spunte servono all’autoverifica e restano nella sessione aperta.
Un’impiegata chiede di rendere più chiara una comunicazione generica. In genere è un uso ordinario: strumento autorizzato, dati necessari e verifica del testo prima dell’invio.
Il sistema assegna punteggi e scarta candidati. È un tipico impiego dell’allegato III: vanno esaminati alto rischio, discriminazioni, GDPR e supervisione. «Decide il software» non è una giustificazione.
L’IA assiste.
La responsabilità si organizza.
La checklist è una proposta operativa; non ogni voce costituisce, da sola, un autonomo obbligo imposto dall’AI Act.
Scegli una risposta per domanda, poi verifica il risultato. La correzione spiega il punto giuridico. È un’autoverifica didattica, non una certificazione di conformità o di formazione.
1 · B — Il regolamento adotta un approccio basato sul rischio: finalità e impatto sulle persone determinano le garanzie.
2 · C — Chi usa il sistema sotto la propria autorità è normalmente deployer; acquistarlo non elimina i suoi obblighi.
3 · D — L’inferenza delle emozioni al lavoro è vietata, salvo i casi previsti per ragioni mediche o di sicurezza. Una semplice informativa o il consenso non bastano.
4 · A — Valutare candidati incide sull’accesso al lavoro. La presenza di una successiva firma umana non esclude di per sé l’alto rischio.
5 · C — Occorrono misure coerenti con persone, esperienza e contesto. La norma non impone di garantire uno specifico livello individuale né un monte ore standard.
6 · B — Le fonti ufficiali aggiornate riportano il 2 dicembre 2027 per l’allegato III. Restano da verificare le disposizioni transitorie e gli obblighi di altre normative.
7 · D — L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori e il GDPR continuano a operare. I rispettivi presupposti non sono sostituiti dall’informativa AI Act.
8 · A — La decisione finale deve essere umana e autonoma. La norma prevede la nullità del licenziamento adottato in violazione; al 13 ottobre 2026 non è ancora in vigore.
Verifica delle fonti: 13 ottobre 2026. Il collegamento EUR-Lex fornito dall’utente identifica il testo originario. Per le modifiche del 2026 sono state consultate anche la Commissione europea e la riproduzione aggiornata degli articoli nell’AI Act Service Desk. I testi normativi prevalgono sulle sintesi divulgative.
Sì. L’AI Act si applica anche alle PMI e alle microimprese che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito della propria attività.
Non è prevista un’esenzione generale legata alle dimensioni aziendali. Gli obblighi dipendono principalmente dal ruolo dell’impresa, dalla tipologia di sistema utilizzato e dai rischi connessi al suo impiego.
Un’azienda con cinque dipendenti che utilizza un sistema di IA per selezionare candidati potrebbe quindi essere soggetta a obblighi più stringenti rispetto a un’impresa con duecento dipendenti che utilizza l’IA esclusivamente per attività amministrative ordinarie.
Sì, ma utilizzare ChatGPT o Copilot non significa automaticamente impiegare un sistema di IA ad alto rischio.
L’aspetto determinante è l’utilizzo concreto dello strumento.
Ad esempio, utilizzare un assistente IA per predisporre la bozza di una comunicazione commerciale è generalmente diverso dall’impiegarlo per valutare automaticamente le prestazioni dei dipendenti o selezionare i candidati.
Prima di introdurre uno strumento, è quindi opportuno individuare le sue finalità, i dati trattati e il grado di influenza che può esercitare sulle decisioni aziendali.
Sì, ma occorre distinguere le modalità di utilizzo.
Un sistema di IA destinato ad analizzare, filtrare o valutare automaticamente le candidature può rientrare tra i sistemi ad alto rischio individuati dall’Allegato III dell’AI Act.
Diverso è il caso dell’utilizzo di un assistente generativo per predisporre la bozza di un annuncio di lavoro, senza valutare persone o assumere decisioni sulle candidature.
La classificazione dipende dalle funzioni effettive del sistema e dalle condizioni previste dal regolamento. L’intervento umano, da solo, non esclude automaticamente la qualificazione ad alto rischio.
Sì, ma si tratta di uno degli utilizzi che richiedono maggiore attenzione.
I sistemi destinati a monitorare o valutare prestazioni e comportamenti dei lavoratori possono essere classificati ad alto rischio ai sensi dell’Allegato III.
Inoltre, indipendentemente dall’AI Act, rimangono applicabili le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, quando ne ricorrono i presupposti, l’articolo 4 della Legge n. 300/1970 sui controlli a distanza.
La valutazione deve quindi considerare sia la conformità del sistema di IA sia la legittimità del suo impiego nel rapporto di lavoro.
Come regola generale, no.
L’AI Act vieta l’utilizzo di sistemi di IA destinati a inferire le emozioni delle persone nei luoghi di lavoro, salvo specifiche eccezioni per ragioni mediche o di sicurezza.
Ad esempio, un sistema che analizza espressioni facciali o caratteristiche vocali per dedurre se un lavoratore sia arrabbiato, stressato o motivato può ricadere nel divieto.
Occorre tuttavia distinguere il riconoscimento delle emozioni, come definito dal regolamento, dalle ordinarie analisi di opinioni o dalle rilevazioni del clima aziendale.
In determinate circostanze, sì.
L’articolo 26 dell’AI Act prevede specifici obblighi informativi per i datori di lavoro che intendono utilizzare sistemi di IA ad alto rischio sul luogo di lavoro.
Prima della messa in servizio o dell’utilizzo, devono essere informati i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati, secondo quanto previsto dalla disposizione.
Restano inoltre applicabili gli eventuali obblighi informativi derivanti dal GDPR, dalla disciplina lavoristica e dalle altre disposizioni pertinenti.
Non esiste, invece, un identico obbligo informativo generalizzato per qualunque utilizzo aziendale dell’intelligenza artificiale.
Il quadro europeo sull’alfabetizzazione in materia di IA è stato modificato dall’AI Omnibus del 2026, che ha semplificato la precedente impostazione degli obblighi.
Rimane comunque fortemente consigliabile formare il personale che utilizza questi strumenti, soprattutto quando vengono trattati dati aziendali riservati, informazioni sui lavoratori o documenti giuridici.
Una formazione efficace dovrebbe comprendere il funzionamento degli strumenti, i limiti delle risposte generate, la protezione dei dati e le procedure di verifica umana.
Non indiscriminatamente.
Prima di inserire dati personali in un sistema di IA occorre verificare la legittimità del trattamento ai sensi del GDPR, le condizioni contrattuali del servizio, le modalità di conservazione e utilizzo dei dati e le eventuali garanzie previste.
Particolare cautela è necessaria per informazioni retributive, sanitarie, disciplinari e altri dati riservati.
Quando possibile, è preferibile utilizzare informazioni anonimizzate o, con le necessarie cautele, pseudonimizzate.
La semplice eliminazione del nome e del cognome non garantisce necessariamente l’anonimato.
Sì, per gli obblighi che competono all’azienda utilizzatrice.
L’AI Act distingue il fornitore, che sviluppa o immette sul mercato il sistema, dal deployer, cioè il soggetto che lo utilizza sotto la propria autorità.
Un’azienda che acquista un software di IA può quindi assumere il ruolo di deployer e, quando utilizza sistemi ad alto rischio, essere soggetta a specifici obblighi.
Non è sufficiente affidarsi alla dichiarazione del fornitore: è opportuno verificare la documentazione disponibile, la destinazione d’uso del prodotto e le istruzioni operative.
La supervisione umana è un elemento centrale della disciplina dei sistemi di IA ad alto rischio.
Per tali sistemi, l’AI Act prevede specifiche misure di sorveglianza umana, secondo le disposizioni applicabili.
Inoltre, l’articolo 22 del GDPR stabilisce particolari garanzie rispetto alle decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati che producono effetti giuridici o incidono in modo analogamente significativo sulle persone.
In ambito HR, è quindi particolarmente importante che il personale incaricato sia in grado di comprendere i limiti del sistema, valutarne criticamente i risultati e intervenire quando necessario.
Una semplice approvazione formale della decisione proposta dall’algoritmo non equivale necessariamente a un controllo umano effettivo.
Non necessariamente.
Un software che supporta attività di calcolo, elaborazione documentale o gestione amministrativa non è automaticamente classificato ad alto rischio per il solo fatto di essere utilizzato dall’ufficio del personale.
La classificazione dipende dalla finalità prevista e dalle caratteristiche concrete del sistema.
Diversamente, un’applicazione che utilizza l’IA per valutare i lavoratori, decidere promozioni o incidere sull’assegnazione delle mansioni potrebbe rientrare tra gli impieghi ad alto rischio.
Occorre quindi valutare le singole funzionalità e non limitarsi alla denominazione commerciale del software.
L’AI Act non impone indistintamente a tutte le aziende un registro interno generale di ogni applicazione di IA utilizzata.
Sono invece previsti specifici obblighi documentali e, per determinate categorie di sistemi, obblighi di registrazione e conservazione delle informazioni.
Indipendentemente dagli obblighi normativi, predisporre un inventario aziendale degli strumenti di IA costituisce una buona prassi organizzativa.
Il documento può indicare il software utilizzato, il responsabile interno, le finalità, i dati trattati, il fornitore e l’eventuale classificazione del rischio.
No. Le due normative operano su piani differenti e devono essere rispettate congiuntamente.
L’AI Act disciplina i sistemi di intelligenza artificiale attraverso un approccio basato sul rischio.
Il GDPR disciplina invece il trattamento dei dati personali, compresi quelli dei lavoratori.
Un sistema di IA può quindi essere conforme all’AI Act ma essere utilizzato illegittimamente sotto il profilo della protezione dei dati personali.
Per i datori di lavoro, inoltre, devono essere considerate le specifiche disposizioni nazionali in materia di diritto del lavoro.
Le sanzioni possono essere particolarmente rilevanti e variano in relazione alla violazione contestata.
Per le violazioni delle pratiche vietate dall’articolo 5, il regolamento prevede sanzioni amministrative pecuniarie fino a 35 milioni di euro oppure, per le imprese, fino al 7% del fatturato mondiale annuo totale dell’esercizio precedente, secondo i criteri applicabili.
Per altre violazioni sono previste soglie differenti.
Il regolamento contempla inoltre disposizioni specifiche per PMI e startup, nonché criteri di proporzionalità nella determinazione delle sanzioni.
Il primo passo non è acquistare un nuovo software, ma comprendere come l’IA possa essere utilizzata all’interno dell’organizzazione.
Un percorso ragionevole dovrebbe iniziare dalla ricognizione degli strumenti già utilizzati, anche informalmente, dai dipendenti.
Successivamente è opportuno individuare le finalità, verificare i dati trattati, valutare i rischi, definire le responsabilità e predisporre regole interne proporzionate.
È inoltre utile coinvolgere, secondo le necessità, le funzioni HR, IT, legale e privacy.
L’obiettivo non dovrebbe essere soltanto rispettare la normativa, ma introdurre strumenti capaci di migliorare i processi senza compromettere i diritti delle persone.
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