Auto aziendali in uso promiscuo 2025: la guida definitiva

Auto in uso promiscuo
Indice

Auto aziendali in uso promiscuo 2025: la disciplina transitoria e le novità dal 2025

La concessione di auto aziendali in uso promiscuo, ossia destinate a un utilizzo sia professionale che personale da parte del dipendente, rientra nel novero dei fringe benefit. I fringe benefit sono compensi in natura che costituiscono parte integrante della retribuzione imponibile, sia ai fini fiscali che contributivi.

Il tema delle auto aziendali in uso promiscuo assegnate ai dipendenti ha recentemente subito importanti modifiche normative. Queste si sono concretizzate, in particolare, con l’approvazione del Decreto Legge n. 19/2025, noto come DL “Bollette”, che ha introdotto una disciplina transitoria a seguito delle rilevanti novità normative contenute nella Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024).

L’intento di questo approfondimento è quello di fornire una panoramica chiara e accessibile, ma al contempo rigorosa, della normativa vigente, delle novità legislative, della disciplina transitoria e delle implicazioni operative che derivano da questo nuovo assetto regolatorio.

Fringe benefit e auto aziendali in uso promiscuo: il quadro normativo di base

Prima di esaminare le recenti modifiche, è utile soffermarsi sulla disciplina ordinaria che regolava (e in parte continua a regolare) il trattamento fiscale e contributivo delle auto aziendali in uso promiscuo.

Ai sensi dell’art. 51, comma 4, lettera a) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), il valore del fringe benefit derivante dalla disponibilità dell’auto aziendale concessa al dipendente è determinato in modo forfettario, indipendentemente dall’utilizzo effettivo del mezzo.

Il calcolo per l’individuazione del valore annuo del fringe benefit, si basa su una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, moltiplicata per il costo chilometrico desumibile dalle tabelle elaborate annualmente dall’Automobile Club d’Italia (ACI) e per la percentuale individuata sulla base delle emissioni dell’auto o della tipologia di alimentazione del veicolo.

Il costo chilometrico varia in base al modello dell’auto (alimentazione, cilindrata, potenza, ecc.).

Esempio di formula per il calcolo del fringe benefit

(Costo chilometrico ACI x 15.000) x aliquota

Esempio di calcolo:

(0,43 x 15.000) x 30% = 1.935 euro/anno

1.935 : 12 = 161,25 euro/mese (valore mensile da imputare in busta paga)

Da tale importo, eventualmente, si sottraggono le somme trattenute al lavoratore, qualora previste, per l’uso personale del mezzo. Questo valore viene poi imputato mensilmente in busta paga ed è soggetto sia a tassazione IRPEF sia a contribuzione INPS.

Fino al 31 dicembre 2024, la normativa prevedeva una tassazione differenziata in base alle emissioni di CO₂ del veicolo: una logica che premiava fiscalmente i mezzi meno inquinanti e che si inseriva nel più ampio contesto delle politiche di sostenibilità ambientale.

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di auto aziendali in uso promiscuo

Con l’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2025, della Legge 207/2024, il legislatore ha introdotto una modifica sostanziale alla modalità di determinazione del valore imponibile del fringe benefit per le auto aziendali in uso promiscuo. In particolare, l’art. 1, comma 48 ha stabilito che, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 in poi, il valore da assoggettare a tassazione non è più calcolato in funzione delle emissioni di CO₂, ma in base alla tipologia di alimentazione del veicolo.

Le nuove aliquote applicabili al valore convenzionale sono così articolate:

  • 50% per i veicoli a combustione interna tradizionali (benzina e diesel) e per gli ibridi non plug-in;
  • 20% per i veicoli ibridi plug-in;
  • 10% per i veicoli completamente elettrici.

Questo nuovo assetto ha l’obiettivo dichiarato di incentivare l’uso di mezzi ecologicamente più sostenibili e di favorire la transizione verso una mobilità a basso impatto ambientale.

Tuttavia, tale cambiamento ha generato non poche perplessità, soprattutto per il trattamento penalizzante riservato ad alcune categorie di veicoli ibridi non plug-in, che pur garantendo riduzioni significative delle emissioni, vengono equiparati ai motori termici classici.

Esempio di formula per il calcolo del fringe benefit con la nuova disciplina 2025:

  • (Costo chilometrico ACI x 15.000) x 50% per motori termici (diesel, benzina, ibridi non plug-in, ecc.)
  • (Costo chilometrico ACI x 15.000) x 20% se alimentazione ibrida-plug-in
  • (Costo chilometrico ACI x 15.000) x 10% per auto ad alimentazione elettrica

Una transizione problematica: le criticità iniziali

Un aspetto che ha destato fin da subito forti perplessità è stata l’assenza, nel testo iniziale della Legge di Bilancio 2025, di una disciplina transitoria. In altre parole, non era stato previsto un regime di salvaguardia per i veicoli già ordinati entro il 2024 ma non ancora assegnati ai dipendenti all’entrata in vigore della nuova normativa.

Questo vuoto normativo ha generato incertezza interpretativa e operativa, inducendo molte aziende a sospendere le procedure di assegnazione di nuovi veicoli, nel timore di incorrere in un aumento retroattivo del carico fiscale e contributivo.

L’associazione di categoria Assonime, nella sua circolare del 3 aprile 2025, ha segnalato le criticità derivanti da questa lacuna, sottolineando la necessità di un intervento correttivo per evitare conseguenze economicamente sfavorevoli per aziende e lavoratori.

DL “Bollette”: l’introduzione della disciplina transitoria per le auto aziendali in uso promiscuo

Il legislatore è intervenuto per sanare tale criticità con l’art. 6, comma 2-bis del Decreto Legge n. 19/2025, il cosiddetto DL “Bollette”, convertito in legge con approvazione definitiva da parte del Senato in data 23 aprile 2025. Tale disposizione introduce una disciplina transitoria che consente, in presenza di determinate condizioni, di continuare ad applicare la normativa previgente basata sulle emissioni di CO₂.

Le due casistiche per le quali si applica la vecchia disciplina sono:

  1. Veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024: resta valida la tassazione secondo le percentuali collegate alle emissioni (25%, 30%, 50% o 60%);
  2. Veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025: anche in questo caso si applicano le vecchie aliquote, nonostante la concessione sia successiva all’entrata in vigore della nuova disciplina.

Per tutti gli altri casi, e in particolare per i veicoli concessi a partire dal 1° luglio 2025 (anche se ordinati nel 2024), si applica il nuovo regime basato sull’alimentazione del veicolo. La data del 30 giugno 2025 rappresenta, dunque, un vero e proprio spartiacque normativo.

Come individuare correttamente la data di concessione dell’auto aziendali in uso promiscuo

Un punto fondamentale per l’applicazione della disciplina transitoria è la corretta individuazione della data di concessione dell’auto al dipendente. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020, chiarendo che la concessione in uso promiscuo non è un atto unilaterale da parte del datore di lavoro, ma richiede una manifestazione di volontà congiunta: il lavoratore deve accettare formalmente il benefit.

Di conseguenza, la data da considerarsi fiscalmente rilevante è quella della sottoscrizione dell’accordo scritto tra le parti, in cui vengono disciplinati aspetti pratici come responsabilità per danni, modalità di rifornimento, gestione delle sanzioni amministrative, ecc.

Tale data rappresenta il momento effettivo in cui il benefit entra nella disponibilità del dipendente, e costituisce il riferimento per determinare l’applicabilità o meno della disciplina transitoria.

Fringe benefit e soglie di esenzione: attenzione ai limiti

Accanto alla questione del calcolo del valore imponibile del fringe benefit, merita particolare attenzione il tema delle soglie di esenzione fiscale, che riveste un ruolo centrale nella determinazione della tassazione effettiva. Ai sensi dell’art. 51, comma 3 del TUIR, i fringe benefit — auto aziendali incluse — sono esclusi dalla base imponibile IRPEF e INPS se il loro valore complessivo annuo non supera la soglia di 258,23 euro.

Tuttavia, il legislatore ha previsto una modifica temporanea di tale soglia per il triennio 2025–2027, elevandola:

  • a 1.000 euro annui per la generalità dei lavoratori dipendenti;
  • a 2.000 euro annui per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, ovvero con figli di età non superiore ai 30 anni e con un reddito annuo complessivo non superiore a 2.840,51 euro.

È fondamentale precisare che, nel momento in cui la soglia viene superata — anche di un solo euro — l’intero valore del fringe benefit perde l’esenzione e diventa integralmente imponibile. Questo principio, confermato dalla Circolare Ministeriale n. 326/E del 1997, si applica senza eccezioni a tutte le tipologie di benefit, comprese le auto aziendali calcolate con criteri forfettari.

Conseguenze operative per aziende e lavoratori

La disciplina transitoria introdotta dal DL “Bollette” comporta ricadute pratiche rilevanti per aziende e lavoratori, specialmente in un momento di evoluzione delle politiche retributive aziendali.

  • Per le aziende, la norma rappresenta un elemento di certezza normativa: consente infatti di completare le assegnazioni di veicoli già ordinati entro il 2024 beneficiando delle condizioni fiscali precedenti, purché l’assegnazione sia formalizzata entro il 30 giugno 2025. In tal senso, risulta strategico pianificare tempestivamente le tempistiche di consegna e stipula dei contratti di assegnazione con i dipendenti.
  • Per i lavoratori, la transizione consente di godere, per un periodo limitato, di una tassazione più favorevole, in particolare nel caso di veicoli a basse emissioni. Al contrario, per le assegnazioni effettuate nella seconda metà del 2025, la nuova disciplina — con tassazione fino al 50% del valore convenzionale — potrà determinare un impatto economico più significativo sul reddito disponibile del lavoratore.

Vecchia e nuova disciplina a confronto

CriterioVecchia disciplina
(fino al 30/06/2025)
Nuova disciplina
(dal 01/07/2025)
Base di calcolovalore15.000 km annui x costo km come da tabelle ACI15.000 km annui x costo km come da tabelle ACI
Aliquota25% (CO₂ ≤ 60 g/km)
30% (CO₂ 60–160 g/km)
50% (CO₂ 160–190 g/km)
60% (>190 g/km)
50% (benzina, diesel, ibridi non plug-in)
20% (ibridi plug-in)
10% (elettrici)
Ambito di applicazioneAuto concesse fino al 31/12/2024 o con ordine 2024 e assegnate entro 30/06/2025Auto immatricolate e concesse dal 01/01/2025 o, se ordinate entro il 31/12/2024, assegnate dopo il 30/06/2025
Tabella di confronto tra vecchia e nuova disciplina per le auto aziendali in uso promiscuo

Conclusioni e raccomandazioni operative per auto aziendali in uso promiscuo

La disciplina transitoria delineata dal DL “Bollette” consente una transizione più equilibrata verso il nuovo assetto normativo, evitando effetti retroattivi potenzialmente dannosi. Per le imprese, rappresenta una concreta opportunità di gestione strategica dei fringe benefit, garantendo continuità operativa e certezza giuridica.

Per sfruttare appieno le opportunità offerte dal regime transitorio, è fondamentale:

  • verificare puntualmente la data di ordine e consegna dei veicoli;
  • predisporre e formalizzare con tempestività gli atti di concessione;
  • informare adeguatamente i lavoratori, anche rispetto alle soglie di esenzione applicabili.

Rimanere aggiornati sulle evoluzioni normative e sulle interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate sarà essenziale per evitare errori, ottimizzare la gestione dei benefit e valorizzare al meglio un istituto che continua a rappresentare un’importante leva di fidelizzazione e motivazione del personale. In un’epoca in cui la valorizzazione del capitale umano è centrale, il fringe benefit – e in particolare l’auto aziendale – va inserito all’interno di una strategia retributiva integrata e consapevole, capace di coniugare vantaggi fiscali, sostenibilità e benessere organizzativo.

F.A.Q. – Auto aziendali in uso promiscuo

1. Abbiamo ordinato un’auto aziendale a novembre 2024, ma sarà consegnata a giugno 2025. Possiamo applicare la vecchia disciplina?
Sì, a condizione che l’auto venga formalmente assegnata al dipendente entro il 30 giugno 2025 e che l’ordine risulti effettuato entro il 31 dicembre 2024. In tal caso, si applicano le vecchie percentuali basate sulle emissioni di CO₂.

2. Se non firmiamo l’accordo di assegnazione entro il 30 giugno 2025, cosa succede?
In assenza di formale accettazione da parte del lavoratore entro il 30 giugno 2025, l’auto rientrerà nella nuova disciplina, con tassazione calcolata in base all’alimentazione del veicolo, anche se ordinata nel 2024.

3. È possibile gestire l’auto aziendale come fringe benefit in esenzione fiscale?
Sì, se il valore annuo complessivo dei fringe benefit (incluso il valore convenzionale dell’auto) non supera 1.000 euro (o 2.000 euro per lavoratori con figli a carico) nel triennio 2025–2027. Oltre tale soglia, l’intero valore diventa imponibile.

4. I contratti di leasing e noleggio a lungo termine sono inclusi nella disciplina?
Sì, anche per veicoli concessi in leasing o noleggio a lungo termine, ai fini del fringe benefit si applicano le stesse regole previste per la concessione in uso promiscuo. La data di assegnazione è comunque quella dell’accordo con il dipendente.

5. Come possiamo documentare correttamente la concessione del veicolo?
È essenziale predisporre un atto di assegnazione scritto, firmato da entrambe le parti, che definisca le condizioni d’uso. Tale documento costituisce prova della data di concessione, rilevante ai fini fiscali.

6. L’auto aziendale è un benefit tassato come reddito?
Sì, il valore convenzionale del benefit derivante dall’uso promiscuo del veicolo aziendale viene incluso nel reddito imponibile IRPEF e contribuisce anche ai fini INPS (fatte salve le soglie di esenzione di 1.000 o 2.000 euro).

7. Se nel 2025 ricevo un’auto ibrida non plug-in, quanto sarà tassato il benefit?
Con le nuove regole, il fringe benefit sarà tassato al 50% del valore convenzionale, anche per gli ibridi non plug-in.

8. Posso rifiutare il benefit se non mi conviene fiscalmente?
Sì, il fringe benefit non può essere imposto unilateralmente dal datore di lavoro. Serve un accordo scritto e accettato dal dipendente.

9. Posso detrarre dal mio reddito le spese sostenute per l’utilizzo del veicolo?
No, le spese per l’uso personale dell’auto aziendale non sono deducibili dal reddito del lavoratore. Tuttavia, eventuali trattenute operate in busta paga riducono il valore del benefit imponibile.

10. Ho figli a carico: la soglia di esenzione è diversa?
Sì, se hai figli fiscalmente a carico, la soglia di esenzione per i fringe benefit nel triennio 2025–2027 sale da 1.000 a 2.000 euro annui.

Hai bisogno di uno Studio di consulenza del lavoro per l’amministrazione del personale?
Prenota un appuntamento chiamando lo 0444 437272 dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 o scrivendo a lavoro@rc-studio.it

Il presente articolo è stato deliberatamente redatto con un linguaggio semplice a scopo divulgativo e senza la pretesa di esaurire l’argomento trattato.

Autore dell'articolo - Marco Campesato: esperto di diritto del lavoro e della previdenza sociale di Studio Campesato - Consulente del lavoro a Vicenza
Marco Campesato – Esperto di diritto del lavoro e della previdenza sociale
Condividi

Potrebbe interessarti anche

Lavoro stagionale quali deroghe ai limiti ordinari

Lavoro stagionale: quali deroghe ai limiti ordinari?

Il lavoro stagionale è un contratto a termine con regole speciali. Quando l’attività è realmente stagionale, non si applicano il limite dei 24 mesi, lo stop and go e il contingentamento ordinario. La guida esamina fonti normative e contrattuali, causali, proroghe, diritto di precedenza, contribuzione NASpI e documentazione necessaria per

Continua a leggere »
Come possiamo aiutarti?

Contattaci ora per ottenere una consulenza professionale e personalizzata per le tue esigenze aziendali.