L’auto aziendale concessa in uso promiscuo al dipendente è uno dei fringe benefit più utilizzati dalle imprese italiane. Il suo trattamento fiscale, però, è stato profondamente modificato prima dalla Legge di Bilancio 2025 e, da ultimo, dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, il cosiddetto Decreto Omnibus fiscale.
Le nuove disposizioni incidono direttamente sulla determinazione del fringe benefit auto da indicare in busta paga, con conseguenze sia per il lavoratore, in termini di imponibile fiscale e contributivo, sia per il datore di lavoro, che deve aggiornare le procedure di gestione della propria flotta aziendale.
Quali novità per le auto aziendali in uso promiscuo?
Risposta rapida (per chi va di fretta)
Dal periodo d’imposta 2026 il valore convenzionale delle auto aziendali in uso promiscuo continua a essere determinato sulla base delle tabelle ACI e di una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui, applicando una percentuale del 10% per i veicoli elettrici BEV, del 20% per gli ibridi plug-in PHEV e del 50% per gli altri veicoli.
Il Decreto Omnibus 2026 introduce però due nuove maggiorazioni:
+50% quando il veicolo supera la soglia dei cinque anni dalla prima immatricolazione e
+5% per gli optional o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore.
Viene inoltre riscritta e stabilizzata la disciplina transitoria per le auto appartenenti al precedente regime basato sulle emissioni di CO₂.
| Novità 2026 | Regola |
| Veicoli elettrici BEV | Percentuale del 10% |
| Veicoli ibridi plug-in PHEV | Percentuale del 20% |
| Benzina, diesel, GPL, metano, mild hybrid e full hybrid | Percentuale del 50% |
| Veicoli oltre il quinto anno dalla prima immatricolazione | Maggiorazione del valore del 50% |
| Optional e allestimenti non compresi nelle tabelle ACI | Maggiorazione del valore del 5%, se non acquistati direttamente dal lavoratore |
| Veicoli rientranti nel precedente regime CO₂ | Salvaguardia del vecchio sistema fino al termine previsto dalla disciplina transitoria, anche in caso di riassegnazione |
Le modifiche sono contenute nell’art. 2 del D.Lgs. n. 148/2026 e si applicano a partire dal periodo d’imposta 2026. Il decreto è stato pubblicato l’11 agosto 2026 ed è entrato in vigore il 12 agosto 2026.
Auto aziendali in uso promiscuo: cosa cambia nel 2026?
Il Decreto Omnibus modifica il calcolo del fringe benefit delle auto aziendali: diventano centrali l’anzianità del veicolo, gli optional e la corretta individuazione del regime fiscale applicabile.
Il quadro da conoscere
Come si calcola il fringe benefit
- Il valore parte dal costo chilometrico ACI riferito al modello assegnato.
- La percorrenza convenzionale è sempre pari a 15.000 km annui.
- Nel nuovo regime si applicano percentuali del 10%, 20% o 50% in base all’alimentazione.
Il valore non è più necessariamente “statico”
- Dopo il quinto anno dalla prima immatricolazione può scattare una maggiorazione del 50%.
- Gli optional non valorizzati nelle tabelle ACI possono comportare una maggiorazione del 5%.
- Le due maggiorazioni, quando ricorrono entrambe le condizioni, si cumulano.
Le percentuali del nuovo regime
Auto elettriche BEV
Per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica si applica la percentuale più favorevole, pari al 10% del costo convenzionale ACI per 15.000 km.
Ibride plug-in PHEV
Per i veicoli elettrici ibridi plug-in la percentuale applicabile al costo convenzionale è pari al 20%.
Tutti gli altri veicoli
Benzina, diesel, GPL, metano, mild hybrid e full hybrid non plug-in scontano la percentuale ordinaria del 50%.
Le tre novità da ricordare
Veicolo con più di cinque anni
Il fringe benefit aumenta del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione.
Optional non presenti nelle tabelle ACI
Gli optional o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI comportano una maggiorazione del 5% quando non sono direttamente acquistati dal lavoratore.
Regime transitorio
Per i veicoli che rientrano nella salvaguardia continua il precedente sistema basato sulle emissioni di CO₂. La riassegnazione ad altro dipendente non determina automaticamente il passaggio al nuovo regime.
Quando scatta la maggiorazione per anzianità?
| Evento | Anno | Effetto | Da ricordare |
|---|---|---|---|
| Prima immatricolazione | 2021 | Nessuna maggiorazione per anzianità | Conta la prima immatricolazione, non l’acquisto o l’assegnazione al dipendente. |
| Quinto anno successivo | 2026 | Si completa il periodo dei cinque anni successivi | Il valore non cambia ancora durante il 2026. |
| Applicazione maggiorazione | Dal 2027 | Fringe benefit +50% | La maggiorazione opera dal 1° gennaio 2027. |
Cosa deve controllare l’azienda
| Dato da verificare | Perché è importante | Effetto possibile |
|---|---|---|
| Data dell’ordine e della concessione | Serve a individuare il regime fiscale applicabile. | Nuovo regime oppure disciplina transitoria. |
| Tipologia di alimentazione | Determina la percentuale base del nuovo sistema. | 10%, 20% o 50%. |
| Prima immatricolazione | Va monitorata anche durante il rapporto di assegnazione. | Possibile maggiorazione del 50%. |
| Optional e allestimenti | Occorre verificare se siano già valorizzati nelle tabelle ACI. | Possibile maggiorazione del 5%. |
| Somme trattenute al dipendente | Devono essere considerate nella determinazione del valore finale. | Riduzione del fringe benefit da assoggettare a imposizione. |
Attenzione alle soglie dei fringe benefit: nel 2026 il limite è pari a 1.000 euro, elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, ricorrendone i requisiti. Il limite riguarda il valore complessivo dei fringe benefit riconosciuti al lavoratore nell’anno e, se viene superato, l’intero ammontare diventa imponibile.
La vera novità per le aziende: il valore fiscale dell’auto non è più necessariamente invariabile durante l’assegnazione. L’anzianità del mezzo e la presenza di optional possono modificare il fringe benefit anche senza cambiare automobile o dipendente. Diventa quindi opportuno predisporre una vera anagrafica fiscale della flotta aziendale.
Auto aziendali ad uso esclusivo o promiscuo: qual è la differenza?
Prima di esaminare il calcolo del fringe benefit è necessario distinguere tra auto utilizzata esclusivamente per esigenze aziendali e auto concessa al dipendente anche per finalità personali.
| Tipo di utilizzo | Trattamento per il lavoratore |
| Uso esclusivamente aziendale | Non sorge, in linea generale, un fringe benefit per la disponibilità privata del veicolo |
| Uso promiscuo | La disponibilità dell’auto anche per esigenze personali genera un reddito in natura da valorizzare secondo le regole dell’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR |
Nell’uso promiscuo il lavoratore può utilizzare il mezzo non soltanto durante l’attività lavorativa, ma anche per finalità extralavorative, come il tragitto casa-lavoro o gli spostamenti personali.
OSSERVA
Ciò che assume rilevanza non è il numero di chilometri effettivamente percorsi dal dipendente per ragioni private, ma la disponibilità del veicolo anche per uso personale. Il sistema fiscale utilizza infatti un criterio convenzionale e non richiede di ricostruire analiticamente l’effettivo utilizzo privato dell’auto.
Come si calcola il fringe benefit dell’auto aziendale nel 2026?
Il riferimento normativo resta l’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, come modificato dal D.Lgs. n. 148/2026.
Il valore dell’auto concessa in uso promiscuo non viene determinato sulla base del prezzo di acquisto del veicolo, del canone di leasing o noleggio, né dei chilometri realmente percorsi dal lavoratore.
La norma utilizza invece:
- il costo chilometrico di esercizio indicato nelle tabelle nazionali ACI;
- una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui;
- una percentuale variabile in funzione della tipologia di alimentazione;
- le eventuali maggiorazioni previste per anzianità del veicolo e optional;
- le somme eventualmente trattenute al dipendente per la concessione del veicolo, comprese quelle relative ad accessori e allestimenti.
La formula base è:
Fringe benefit annuo = Costo chilometrico ACI × 15.000 km × Percentuale applicabile
Se al dipendente viene richiesto un corrispettivo per la concessione del veicolo:
Fringe benefit imponibile = Valore convenzionale del fringe benefit – Somme trattenute al dipendente
NOTA BENE
Il criterio convenzionale si applica indipendentemente dal titolo attraverso il quale l’azienda dispone del mezzo. Ai fini della valorizzazione del benefit non assume quindi rilievo il fatto che l’automobile sia di proprietà dell’impresa oppure acquisita in leasing o mediante noleggio a lungo termine. Il canone effettivamente sostenuto dal datore di lavoro non costituisce il parametro con cui calcolare il fringe benefit del dipendente.
Tabelle ACI 2026: perché sono fondamentali per il calcolo dell’auto aziendale?
Le tabelle ACI costituiscono il riferimento utilizzato dalla normativa per individuare il costo chilometrico convenzionale del singolo modello di veicolo.
L’Automobile Club d’Italia elabora annualmente le tabelle nazionali dei costi chilometrici, che vengono successivamente pubblicate con effetto dal periodo d’imposta seguente.
Il calcolo non dipende, quindi, dal consumo effettivo di carburante del lavoratore, dal numero di chilometri percorsi durante l’anno o dal costo sostenuto dall’impresa per acquistare o noleggiare il mezzo.
Questo è un punto particolarmente importante per i datori di lavoro: costo aziendale dell’autovettura e valore fiscale del fringe benefit sono due grandezze diverse e non devono essere confuse.
Quali aliquote si applicano alle auto aziendali dal 2025 e nel 2026?
La Legge di Bilancio 2025 ha modificato radicalmente la logica precedente, abbandonando per il nuovo regime il sistema fondato sulle emissioni di CO₂ e attribuendo un trattamento più favorevole ai veicoli elettrici e plug-in.
Il D.Lgs. n. 148/2026 conferma questa impostazione.
| Tipologia di alimentazione | Percentuale applicabile |
| Veicolo a batteria a trazione esclusivamente elettrica, BEV | 10% |
| Veicolo elettrico ibrido plug-in, PHEV | 20% |
| Benzina | 50% |
| Diesel | 50% |
| GPL | 50% |
| Metano | 50% |
| Mild hybrid | 50% |
| Full hybrid non plug-in | 50% |
Per i veicoli “tradizionali”, quindi, la formula diventa:
Fringe benefit annuo = Costo chilometrico ACI × 15.000 km × 50%
Per un veicolo elettrico BEV:
Fringe benefit annuo = Costo chilometrico ACI × 15.000 km × 10%
Per un veicolo ibrido plug-in PHEV:
Fringe benefit annuo = Costo chilometrico ACI × 15.000 km × 20%
OSSERVA
La differenza è rilevante. Con un costo chilometrico ACI di 0,60 euro, il valore convenzionale annuo è pari a 4.500 euro applicando il 50%, a 1.800 euro applicando il 20% e a soli 900 euro applicando il 10%. La scelta dell’alimentazione del veicolo può quindi produrre conseguenze molto diverse sia sulla busta paga del dipendente sia sul costo complessivo del benefit per l’impresa.
Il vecchio sistema basato sulle emissioni di CO₂
Per comprendere la disciplina transitoria è ancora necessario conoscere il sistema applicabile, fino al 31 dicembre 2024, ai veicoli interessati dalla previgente disciplina.
| Emissioni di CO₂ | Percentuale del precedente regime |
| Fino a 60 g/km | 25% |
| Da 61 a 160 g/km | 30% |
| Da 161 a 190 g/km | 50% |
| Oltre 190 g/km | 60% |
Queste percentuali non sono scomparse in assoluto, perché continuano a rilevare per i veicoli ricompresi nella specifica disciplina transitoria prevista dalla Legge n. 207/2024, come riscritta dal c.d. “Decreto Omnibus 2026”.
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Decreto Omnibus 2026 e auto aziendali: le nuove regole
Il D.Lgs. n. 148/2026 interviene direttamente sull’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR e introduce alcune regole destinate ad avere un impatto concreto sulla gestione delle flotte aziendali.
Le due novità che richiedono maggiore attenzione operativa sono la maggiorazione per anzianità del veicolo e la maggiorazione per optional e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI. A queste si aggiunge la riscrittura della disciplina transitoria relativa ai veicoli appartenenti al precedente sistema basato sulle emissioni di CO₂.
Auto aziendali con più di cinque anni: quando aumenta del 50% il fringe benefit?
La prima novità riguarda l’anzianità del veicolo.
Il valore determinato secondo le percentuali ordinarie viene incrementato del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.
Non si tratta, quindi, di sostituire la percentuale ordinaria con una nuova aliquota. Si determina prima il valore convenzionale secondo le regole normali e, successivamente, si applica al risultato la maggiorazione del 50%.
La formula è:
Fringe benefit con maggiorazione per anzianità = Fringe benefit base × 1,50
Oppure, partendo dal costo chilometrico:
Fringe con magg. per anzianità = (Costo chilometrico ACI × 15.000 km × Percentuale applicabile) × 1,50
La maggiorazione riguarda tutte le tipologie di alimentazione, quindi anche i veicoli elettrici BEV e gli ibridi plug-in PHEV, non soltanto le automobili a benzina o diesel. La norma, infatti, incrementa i valori già determinati secondo le diverse percentuali del 10%, 20% o 50%.
Esempio: automobile immatricolata nel 2021
Per un’autovettura immatricolata in qualsiasi momento del 2021:
| Passaggio | Anno |
| Anno di prima immatricolazione | 2021 |
| Primo anno successivo | 2022 |
| Quinto anno successivo | 2026 |
| Decorrenza della maggiorazione del 50% | 1° gennaio 2027 |
La maggiorazione, quindi, non scatta semplicemente al compimento materiale dei cinque anni dalla data esatta di immatricolazione, ma dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione.
NOTA BENE
Per stabilire quando scatta la maggiorazione rileva la prima immatricolazione del veicolo. Non assume invece rilievo la data in cui l’azienda ha acquistato l’auto, ha stipulato il contratto di leasing o noleggio oppure l’ha assegnata al dipendente. Di conseguenza, uno stesso veicolo può determinare un fringe benefit più elevato durante il rapporto di assegnazione per il semplice trascorrere del tempo.
Per le aziende questo significa che la data di prima immatricolazione non può più essere considerata un dato meramente anagrafico della flotta: diventa una variabile payroll, perché può modificare direttamente l’imponibile da elaborare in busta paga.
Optional dell’auto aziendale: quando si applica la maggiorazione del 5%?
La seconda importante novità riguarda gli accessori e gli allestimenti.
Se il veicolo presenta optional o allestimenti che:
- non sono valorizzati nelle tabelle ACI;
- non sono stati direttamente acquistati dal lavoratore,
il valore del fringe benefit viene incrementato del 5%.
La formula è:
Fringe benefit con optional = Fringe benefit base × 1,05
Se trova applicazione anche la maggiorazione per anzianità:
Fringe con anzianità e optional = Fringe benefit base × 1,50 × 1,05
Il valore delle due maggiorazioni è quindi cumulativo.
ATTENZIONE
La maggiorazione del 5% non opera solo nel caso in cui l’accessorio o l’allestimento sia stato direttamente acquistato dal lavoratore. Se, invece, l’acquisto è effettuato dall’azienda, il dato letterale della nuova disposizione porta ad applicare la maggiorazione del 5% anche in caso di successivo rimborso da parte del dipendente. Pertanto, le eventuali somme trattenute al dipendente a tale titolo riducono il valore convenzionale da assoggettare a imposizione ma non fanno venire meno la maggiorazione.
Questa precisazione è particolarmente importante nella gestione delle car policy aziendali, perché diventa necessario distinguere con chiarezza chi abbia acquistato l’optional e quali importi siano eventualmente trattenuti al lavoratore.
A partire dal 1° gennaio 2026, la maggiorazione del 5% trova applicazione anche ai veicoli che continuano a essere assoggettati al precedente regime basato sulle emissioni di CO₂. Per i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 in materia di accessori e allestimenti è prevista una specifica salvaguardia, senza rimborso delle eventuali maggiori imposte già versate.
Auto ordinate entro il 2024 e assegnate nel 2025: quale regime si applica?
Uno dei punti più delicati della disciplina riguarda i veicoli a cavallo tra il vecchio e il nuovo sistema.
Il Decreto Omnibus ha riscritto il comma 48-bis dell’art. 1 della Legge n. 207/2024 e stabilisce che il precedente sistema basato sulle emissioni di CO₂ continua ad applicarsi:
| Situazione del veicolo | Regime applicabile |
| Veicolo concesso in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 | Vecchio sistema CO₂ |
| Veicolo ordinato dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concesso in uso promiscuo nel corso del 2025 | Vecchio sistema CO₂ |
| Riassegnazione a un altro dipendente di uno dei veicoli precedenti | Continua il regime transitorio |
| Veicolo non rientrante nella salvaguardia | Regole vigenti dal 2026 basate sulla tipologia di alimentazione |
La disciplina previgente non viene però mantenuta indefinitamente senza modifiche. Essa opera fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. Dopo tale data, anche il valore determinato secondo il vecchio sistema viene maggiorato del 50%.
Il Decreto Omnibus consolida un principio estremamente utile sotto il profilo operativo: per i veicoli ricompresi nella disciplina transitoria, il cambio del dipendente assegnatario non determina di per sé il passaggio al nuovo sistema. La norma stabilisce espressamente che il regime continua ad applicarsi anche quando il veicolo venga successivamente concesso in uso promiscuo a un altro lavoratore.
NOTA BENE
Nel regime transitorio, la disciplina fiscale è collegata alla storia del veicolo, e in particolare alla data di ordine, alla precedente assegnazione e alla data di prima immatricolazione, piuttosto che alla persona del singolo dipendente che lo utilizza.
Cosa succede alle auto concesse in uso promiscuo nel 2025?
Il D.Lgs. n. 148/2026 stabilisce che le nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta 2026 e specifica che esse interessano anche i veicoli già concessi in uso promiscuo nel 2025 che non rientrano nella disciplina transitoria.
Per il datore di lavoro, quindi, non è sufficiente conoscere l’anno in cui l’auto è stata assegnata. Occorre ricostruire almeno:
| Dato da verificare | Perché è importante |
| Data dell’ordine | Può determinare l’accesso alla salvaguardia |
| Data della concessione in uso promiscuo | Serve a individuare il regime applicabile |
| Data di prima immatricolazione | Determina l’eventuale maggiorazione del 50% |
| Tipologia di alimentazione | Determina la percentuale del nuovo regime |
| Emissioni di CO₂ | Restano rilevanti per i veicoli nel regime transitorio |
| Optional non compresi nelle tabelle ACI | Possono comportare la maggiorazione del 5% |
| Somme trattenute al dipendente | Riducono il valore convenzionale |
Questa è probabilmente la vera conseguenza organizzativa della riforma: la gestione fiscale dell’auto aziendale non può più essere affidata soltanto al dato ACI del modello, ma richiede una vera e propria anagrafica fiscale del singolo veicolo.
Esempi pratici di calcolo del fringe benefit auto 2026
Vediamo ora alcuni esempi, utili sia al datore di lavoro sia al dipendente per comprendere l’effetto concreto delle nuove regole.
Esempio 1: auto elettrica BEV nuova e senza optional
| Parametro | Valore |
| Tipologia | Auto elettrica BEV |
| Costo chilometrico ACI | 0,52 euro/km |
| Percorrenza convenzionale | 15.000 km |
| Percentuale | 10% |
| Maggiorazione per anzianità | Non applicabile |
| Optional non compresi nelle tabelle ACI | Assenti |
| Somme trattenute al dipendente | 0,00 euro |
Calcolo:
0,52 × 15.000 × 10% = 780,00 euro
Fringe benefit annuo = 780,00 euro
In assenza di altri fringe benefit percepiti durante l’anno, il valore di 780 euro rimane al di sotto sia della soglia di 1.000 euro sia di quella di 2.000 euro prevista, ricorrendone i requisiti, per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.
NOTA BENE
Il confronto con la soglia di esenzione non deve essere effettuato considerando esclusivamente l’autovettura. Occorre sommare tutti i fringe benefit riconosciuti al lavoratore nel corso dello stesso periodo d’imposta.
Esempio 2: auto ibrida plug-in PHEV nuova con optional
| Parametro | Valore |
| Tipologia | Auto ibrida plug-in PHEV |
| Costo chilometrico ACI | 0,65 euro/km |
| Percorrenza convenzionale | 15.000 km |
| Percentuale | 20% |
| Maggiorazione per anzianità | Non applicabile |
| Optional non ACI acquistati dall’azienda | Presenti |
| Maggiorazione optional | +5% |
| Somme trattenute al dipendente | 0,00 euro |
Calcolo
Fringe benefit base:
0,65 × 15.000 × 20% = 1.950,00 euro
Maggiorazione per optional:
1.950,00 × 5% = 97,50 euro
Valore complessivo:
1.950,00 + 97,50 = 2.047,50 euro
Fringe benefit annuo = 2.047,50 euro
Il valore della sola automobile supera sia la soglia ordinaria di 1.000 euro sia quella di 2.000 euro prevista per il dipendente con figli fiscalmente a carico. Di conseguenza, qualora non operino altre specifiche esclusioni, l’intero valore concorre alla formazione dell’imponibile fiscale e contributivo e non soltanto la parte eccedente la soglia.
Esempio 3: auto a benzina immatricolata nel 2019, con optional
Supponiamo ora un veicolo concesso in uso promiscuo nel 2026 e non ricompreso nella disciplina transitoria.
| Parametro | Valore |
| Modello | Berlina a benzina |
| Prima immatricolazione | 2019 |
| Costo chilometrico ACI | 0,62 euro/km |
| Percorrenza convenzionale | 15.000 km |
| Percentuale | 50% |
| Maggiorazione per anzianità | +50% |
| Optional non ACI acquistati dall’azienda | +5% |
| Somme trattenute al dipendente | 600,00 euro |
Calcolo
Fringe benefit base:
0,62 × 15.000 × 50% = 4.650,00 euro
Applicazione della maggiorazione per anzianità:
4.650,00 × 1,50 = 6.975,00 euro
Applicazione della maggiorazione per optional:
6.975,00 × 1,05 = 7.323,75 euro
Detrazione delle somme trattenute al dipendente:
7.323,75 – 600,00 = 6.723,75 euro
Fringe benefit imponibile = 6.723,75 euro
Questo esempio mostra con particolare evidenza l’impatto che può produrre la combinazione delle due nuove maggiorazioni.
ATTENZIONE
Se la stessa automobile rientrasse invece nel regime transitorio, la percentuale di partenza dovrebbe essere individuata sulla base delle emissioni di CO₂ secondo la disciplina applicabile al veicolo. La maggiorazione per anzianità e, dal 2026, quella eventualmente dovuta per gli optional si applicherebbero successivamente secondo le nuove disposizioni.
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Auto aziendale e fiscalità dell’impresa: deducibilità dei costi e IVA
Le novità sul fringe benefit riguardano principalmente il reddito di lavoro dipendente, ma per il datore di lavoro resta necessario considerare anche il trattamento fiscale dei costi sostenuti per l’autovettura.
Deducibilità delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti
Ai sensi dell’art. 164 TUIR, i costi relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta sono deducibili nella misura del 70%, senza i limiti di costo previsti per altre categorie di autovetture.
In un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il requisito della maggior parte del periodo corrisponde normalmente ad almeno 183 giorni.
La disciplina riguarda, ricorrendone le condizioni, i costi connessi all’acquisto o alla disponibilità del veicolo e alla sua gestione. L’articolo originario evidenzia correttamente come la concessione in uso promiscuo possa quindi risultare fiscalmente interessante per l’impresa, fermo restando che la convenienza deve essere misurata considerando anche il costo contributivo generato dall’eventuale fringe benefit imponibile.
Detrazione IVA sulle auto aziendali
Il trattamento IVA deve essere valutato distintamente dalla determinazione del fringe benefit.
In termini generali, per le autovetture non utilizzate esclusivamente nell’esercizio dell’impresa trova applicazione la detrazione IVA nella misura del 40%, ai sensi dell’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, salvo che ricorrano le specifiche condizioni previste dalla normativa per una diversa percentuale di detrazione.
| Tipo di utilizzo | Deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi | Detrazione IVA, in via generale |
| Veicolo esclusivamente strumentale all’attività propria dell’impresa, ricorrendone i presupposti | 100% | 100% |
| Autovettura aziendale non concessa in uso promiscuo | Regole e limiti dell’art. 164 TUIR | 40% |
| Veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta | 70% | 40% |
ATTENZIONE
Il semplice divieto di utilizzo privato non rende automaticamente una normale autovettura integralmente deducibile e detraibile. La nozione fiscale di veicolo esclusivamente strumentale all’attività propria dell’impresa è più restrittiva rispetto al semplice utilizzo del mezzo per visite a clienti, trasferte o altri spostamenti di lavoro.
Fringe benefit auto e busta paga 2026: quali sono le soglie di esenzione?
Per gli anni 2025, 2026 e 2027 la disciplina speciale dei fringe benefit prevede una soglia annuale pari a 1.000 euro, elevata a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.
| Situazione del lavoratore | Soglia di esenzione 2026 |
| Dipendente senza figli fiscalmente a carico | 1.000 euro |
| Dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico, ricorrendone i requisiti | 2.000 euro |
Il valore dell’auto aziendale deve essere considerato insieme agli altri beni e servizi che rientrano nella medesima disciplina dei fringe benefit.
NOTA BENE
Le soglie di 1.000 e 2.000 euro funzionano come limiti di esenzione e non come franchigie. Se il valore complessivo dei fringe benefit supera il limite applicabile al lavoratore, l’intero ammontare diventa imponibile e non soltanto la parte eccedente.
Per il lavoratore questo aspetto è particolarmente rilevante perché un incremento del valore convenzionale dell’automobile, dovuto ad esempio al superamento del quinto anno di anzianità, può determinare non soltanto un aumento del fringe benefit ma anche il superamento della soglia di esenzione, con un effetto sensibilmente maggiore sulla busta paga.
Cosa devono fare le aziende per gestire correttamente le auto aziendali nel 2026?
La gestione del fringe benefit auto richiede oggi un controllo più articolato rispetto al passato.
| Verifica | Perché è indispensabile |
| Tipologia di alimentazione | Individua la percentuale del 10%, 20% o 50% nel nuovo regime |
| Modello e costo chilometrico ACI | Determinano la base convenzionale del calcolo |
| Data dell’ordine | Può incidere sull’applicabilità della disciplina transitoria |
| Data della concessione in uso promiscuo | Concorre a individuare il regime fiscale |
| Data di prima immatricolazione | Determina il momento in cui scatta la maggiorazione del 50% |
| Emissioni di CO₂ | Restano necessarie per i veicoli ancora assoggettati al vecchio regime |
| Optional e allestimenti | Occorre verificare se siano già valorizzati nella tabella ACI |
| Soggetto che ha acquistato l’optional | Determina l’eventuale applicazione della maggiorazione del 5% |
| Somme trattenute al dipendente | Riducono il valore convenzionale secondo la nuova formulazione normativa |
| Situazione dei fringe benefit del lavoratore | Serve per verificare il superamento delle soglie di esenzione |
Il vero cambiamento introdotto dalla riforma è quindi anche organizzativo. La gestione della flotta dovrebbe essere coordinata tra HR, amministrazione del personale, payroll e soggetto che gestisce acquisti, leasing o noleggio, perché alcuni dati che fino a ieri avevano una funzione prevalentemente amministrativa producono oggi conseguenze anche sul cedolino paga.
Una soluzione efficace consiste nel predisporre, per ciascun veicolo, una scheda fiscale della vettura che accompagni l’auto durante tutta la sua permanenza nella flotta e anche nelle eventuali riassegnazioni. In questo modo la storia fiscale del mezzo non viene ricostruita ogni volta che cambia il dipendente assegnatario.
Auto aziendali 2026: cosa cambia davvero per datori di lavoro e lavoratori?
Il D.Lgs. n. 148/2026 rende più chiaro il trattamento delle auto che si trovano a cavallo tra il precedente regime basato sulle emissioni di CO₂ e il nuovo sistema basato sulla tipologia di alimentazione. In particolare, la disciplina della riassegnazione diventa molto più leggibile, perché il passaggio del veicolo a un diverso dipendente non determina automaticamente la perdita del regime transitorio.
La maggiore certezza normativa viene però accompagnata da nuovi oneri di monitoraggio.
La maggiorazione del 50% trasforma la data di prima immatricolazione in una variabile che deve essere verificata periodicamente, mentre la maggiorazione del 5% rende necessario conoscere con precisione la configurazione del mezzo e distinguere gli accessori già valorizzati nelle tabelle ACI da quelli ulteriori.
Per il datore di lavoro, quindi, l’automobile aziendale non può più essere gestita come un benefit dal valore sostanzialmente statico. Il suo imponibile può cambiare nel tempo senza che cambi il contratto di assegnazione e senza che venga sostituita la vettura.
Per il lavoratore, invece, diventa ancora più importante conoscere il valore fiscale effettivo dell’auto ricevuta, perché alimentazione, anzianità, optional e altri fringe benefit percepiti durante l’anno possono incidere direttamente sull’imponibile contributivo e fiscale e, di conseguenza, sul netto della busta paga.
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Il presente articolo è stato redatto con linguaggio semplice e finalità divulgative. Le informazioni contenute non sostituiscono una consulenza professionale riferita al caso concreto.
FAQ sulle auto aziendali in uso promiscuo e fringe benefit 2026
Le principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 148/2026 sono la maggiorazione del 50% del valore convenzionale dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione, la maggiorazione del 5% per optional e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore, nonché la nuova disciplina transitoria per i veicoli appartenenti al precedente sistema basato sulle emissioni di CO₂. Restano le percentuali del 10% per BEV, 20% per PHEV e 50% per gli altri veicoli nel nuovo regime.
La maggiorazione scatta dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione. Per un veicolo immatricolato nel 2021, ad esempio, il quinto anno successivo è il 2026 e la maggiorazione si applica dal 1° gennaio 2027.
Sì. La norma aumenta del 50% il valore già determinato secondo le percentuali ordinarie. Di conseguenza, la maggiorazione per anzianità interessa anche le auto elettriche BEV e le ibride plug-in PHEV, oltre ai veicoli per i quali trova applicazione la percentuale del 50%.
La maggiorazione si applica quando l’accessorio o l’allestimento non è valorizzato nelle tabelle ACI e non è stato direttamente acquistato dal lavoratore. Se ricorrono tali condizioni, il valore convenzionale determinato secondo le altre regole viene incrementato del 5%.
Non necessariamente. La formulazione definitiva esclude dalla maggiorazione l’optional direttamente acquistato dal lavoratore. Se l’accessorio è invece acquistato dall’azienda e il relativo costo viene successivamente trattenuto al dipendente, la lettura letterale della norma porta a distinguere i due effetti: il 5% continua a trovare applicazione, mentre la somma trattenuta al lavoratore riduce il valore convenzionale del benefit.
Se il veicolo è stato ordinato dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concesso in uso promiscuo nel corso del 2025, continua ad applicarsi il precedente sistema basato sulle emissioni di CO₂, nei limiti temporali stabiliti dalla disciplina transitoria. La regola continua a operare anche in caso di successiva assegnazione dello stesso veicolo a un altro dipendente.
Per i veicoli ricompresi nella disciplina transitoria, no. Il D.Lgs. n. 148/2026 stabilisce espressamente che le regole del regime transitorio continuano ad applicarsi anche quando il veicolo venga concesso in uso promiscuo a un altro dipendente.
La percorrenza è fissata convenzionalmente in 15.000 chilometri annui, indipendentemente dai chilometri effettivamente percorsi dal dipendente. Il relativo costo chilometrico è individuato attraverso le tabelle ACI.
No. Il valore fiscale attribuito al dipendente viene determinato con il criterio convenzionale previsto dal TUIR sulla base del costo chilometrico ACI e non corrisponde necessariamente al prezzo di acquisto, al canone di leasing o al canone di noleggio sostenuto dall’impresa.
Nel 2026 il limite è pari a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti e può essere elevato a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico, ricorrendone i requisiti previsti dalla normativa. Il limite riguarda il complesso dei fringe benefit riconosciuti nel periodo d’imposta, non soltanto l’automobile aziendale.



