Bonus Mamme 2026: Tutto Quello che Devi Sapere

Bonus Mamme 2026
Indice

Il Bonus Mamme 2026 è stato potenziato dalla Legge di Bilancio 2026: l’importo mensile sale da 40 a 60 euro, per un massimo di 720 euro annui, a favore delle lavoratrici dipendenti e autonome con almeno due figli e reddito annuo da lavoro non superiore a 40.000 euro.

Bonus Mamme 2026: cos’è

Il Bonus Mamme è un contributo economico mensile erogato direttamente dall’INPS a favore delle lavoratrici madri. Non si tratta di uno sconto in busta paga, ma di una prestazione economica separata, pagata in un’unica soluzione con la mensilità di dicembre.

La misura è nata nel 2024 come esonero contributivo totale (fino a 3.000 euro annui) ed è stata progressivamente riformata: nel 2025 è diventata un bonus di 40 euro mensili, e nel 2026 l’importo sale a 60 euro mensili.

⚠️ Attenzione: il Bonus Mamme (contributo INPS da 60 euro/mese) è una misura diversa dall’esonero contributivo totale IVS. Sono due strumenti distinti e non cumulabili tra loro.


Chi Può Ricevere il Bonus Mamme 2026

Possono beneficiare del Bonus Mamme 2026 le seguenti categorie di lavoratrici:

  • Lavoratrici dipendenti (pubbliche e private), sia a tempo determinato che indeterminato
  • Lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie (comprese le Casse professionali e la Gestione Separata INPS)

Sono invece escluse:

  • Le lavoratrici domestiche (colf e badanti)
  • Le lavoratrici in regime forfettario

Requisiti per il Bonus Mamme 2026: Figli, Età e Reddito

Il Bonus Mamme 2026 spetta in presenza di due condizioni cumulative: requisiti familiari e limite di reddito.

Requisiti Familiari

Numero di figliEtà massima del figlio più piccolo
2 figliFino al compimento del 10° anno del secondo figlio
3 o più figliFino al compimento del 18° anno del figlio più piccolo

Requisito Reddituale

Il reddito annuo da lavoro (dipendente o autonomo) non deve superare i 40.000 euro.

Il limite si riferisce al reddito imponibile ai fini previdenziali. Non viene considerato l’ISEE complessivo del nucleo familiare, ma il solo reddito da lavoro della lavoratrice richiedente.


Importo e Modalità di Pagamento

Per l’anno 2026, il bonus è pari a 60 euro per ogni mese, o frazione di mese, in cui risulta attivo un rapporto di lavoro dipendente o un’attività autonoma.

AnnoImporto mensileImporto annuo massimo
202540 euro480 euro
202660 euro720 euro

Il pagamento avviene in un’unica soluzione con la mensilità di dicembre, direttamente dall’INPS, previa presentazione di apposita domanda.


Trattamento Fiscale e Previdenziale

Il Bonus Mamme 2026 presenta caratteristiche molto favorevoli sotto il profilo fiscale e previdenziale:

  • Non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF (è esente da tassazione)
  • Non è soggetto a contribuzione previdenziale
  • Non influisce sul calcolo dell’ISEE, evitando effetti indiretti su altri benefici sociali legati alla situazione economica del nucleo familiare

Bonus Mamme e Esonero Contributivo: Differenze Chiave

Nel 2026 esistono due misure distinte a favore delle lavoratrici madri, spesso confuse tra loro. Ecco il confronto:

ElementoEsonero Contributivo IVSBonus Mamme (contributo INPS)
NaturaAgevolazione contributivaPrestazione economica
Modalità di erogazioneRiduzione diretta in busta pagaPagamento diretto INPS (a dicembre)
Importo massimo3.000 euro/anno (250 €/mese)720 euro/anno (60 €/mese)
Tipo di contrattoSolo tempo indeterminatoTempo determinato e indeterminato
Numero di figli richiestoAlmeno 3 figliAlmeno 2 figli
Limite di redditoNon previstoMax 40.000 euro/anno
Imponibilità fiscaleNon costituisce redditoEsente
CumulabilitàNon cumulabile con il bonus INPSNon cumulabile con l’esonero IVS

Le due misure si escludono reciprocamente: chi beneficia dell’esonero contributivo totale IVS (madri con almeno 3 figli a tempo indeterminato) non può accedere al Bonus Mamme da 60 euro mensili, e viceversa.


Come Fare Domanda

Il bonus non viene riconosciuto automaticamente: è necessario presentare apposita domanda all’INPS.

Le modalità operative specifiche per il 2026 verranno comunicate dall’Istituto con apposite istruzioni. In base alle procedure già consolidate degli anni precedenti, la domanda si presenta:

  • Online, tramite il portale ufficiale INPS con SPID, CIE o CNS
  • Tramite patronato o intermediario abilitato (consulente del lavoro, CAF)

La domanda deve essere presentata dopo la nascita del figlio e dopo aver ottenuto il relativo codice fiscale. Senza domanda, il beneficio non può essere riconosciuto.


Cosa Cambia dal 2027: La Misura Strutturale

La Legge di Bilancio 2026 rinvia al 2027 l’entrata in vigore della misura strutturale prevista dalla Legge di Bilancio 2025: un esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici dipendenti e autonome madri di due o più figli, con reddito imponibile non superiore a 40.000 euro annui.

Le modalità attuative di questa misura strutturale — in particolare la percentuale di esonero — verranno definite con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia. Si tratta quindi di un’agevolazione che, a regime, sarà più incisiva e permanente rispetto agli strumenti transitori degli anni precedenti.


Riepilogo Operativo per Datori di Lavoro

Il Bonus Mamme 2026 non comporta alcun onere per il datore di lavoro: l’importo viene erogato direttamente dall’INPS alla lavoratrice, senza alcuna riduzione dei contributi versati dal datore né modifiche alle procedure di elaborazione delle buste paga.

Il datore di lavoro deve tuttavia:

  • Informare le proprie lavoratrici dell’esistenza e dei requisiti del beneficio
  • Verificare se la dipendente ha già in corso l’esonero contributivo IVS totale (misura triennale 2024–2026), che esclude il diritto al bonus da 60 euro
  • Collaborare con il consulente del lavoro per una corretta gestione delle posizioni contributive e fiscali

Base Normativa di Riferimento

Fonte normativaContenuto
Art. 1, cc. 180-181, L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024)Esonero contributivo totale IVS, triennio 2024–2026
Art. 1, cc. 219-220, L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025)Bonus transitorio 2025 da 40 €/mese; misura strutturale dal 2026
D.L. 95/2025, conv. L. 118/2025 (Decreto Economia)Proroga misura transitoria 2025
Art. 46, Legge di Bilancio 2026Aumento bonus a 60 €/mese per il 2026; rinvio misura strutturale al 2027

Conclusioni

Il Bonus Mamme 2026 rappresenta un passo concreto a sostegno delle lavoratrici madri, con un incremento del 50% rispetto all’anno precedente. Sebbene l’importo assoluto rimanga contenuto, il beneficio si somma ad altre misure welfare e — soprattutto — è completamente esente da tasse e contributi, risultando interamente netto per la beneficiaria.


FAQ — Bonus Mamme 2026: Le Domande Più Frequenti

Domande delle Lavoratrici

1. Cos’è esattamente il Bonus Mamme 2026?

È una prestazione economica erogata direttamente dall’INPS alle lavoratrici madri con almeno due figli e reddito annuo da lavoro non superiore a 40.000 euro. Per il 2026 ammonta a 60 euro al mese, per un totale massimo di 720 euro annui, pagati in un’unica soluzione a dicembre.

2. Ho due figli: posso richiedere il bonus?

Sì, a condizione che il tuo secondo figlio non abbia ancora compiuto 10 anni e che il tuo reddito annuo da lavoro non superi i 40.000 euro. Se invece hai tre o più figli, il beneficio spetta fino al compimento dei 18 anni del figlio più piccolo.

3. Lavoro con contratto a tempo determinato: ho diritto al bonus?

Sì. A differenza dell’esonero contributivo IVS (riservato ai soli contratti a tempo indeterminato), il Bonus Mamme 2026 spetta anche alle lavoratrici con contratto a termine. Il bonus viene riconosciuto per ogni mese, o frazione di mese, in cui è attivo il rapporto di lavoro.

4. Sono una lavoratrice autonoma: posso accedere al bonus?

Sì. Il beneficio è riconosciuto anche alle lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, incluse le Casse professionali e la Gestione Separata INPS, sempre nel rispetto del limite di reddito da lavoro di 40.000 euro annui.

5. Sono una colf o una badante: ho diritto al bonus?

No. Le lavoratrici domestiche (colf, badanti, assistenti familiari) sono espressamente escluse dall’ambito di applicazione del Bonus Mamme 2026.

6. Sono in regime forfettario: posso ricevere il bonus?

No. Le lavoratrici autonome in regime forfettario sono escluse dal beneficio, poiché non rientrano nelle gestioni previdenziali obbligatorie ordinarie previste dalla norma.

7. Il bonus è tassato? Devo dichiararlo nel 730?

No. Il Bonus Mamme 2026 non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF: è completamente esente da tassazione e non va indicato nella dichiarazione dei redditi. Inoltre, non è soggetto a contribuzione previdenziale e non influisce sul calcolo dell’ISEE.

8. Il bonus viene pagato ogni mese in busta paga?

No. Nonostante l’importo sia calcolato mensilmente (60 euro al mese), il pagamento viene erogato dall’INPS in un’unica soluzione insieme alla mensilità di dicembre, non mensilmente in busta paga.

9. Devo fare domanda o arriva automaticamente?

Devi presentare domanda all’INPS: il bonus non è riconosciuto d’ufficio. Puoi farlo tramite il portale INPS con SPID, CIE o CNS, oppure tramite un patronato o un consulente del lavoro abilitato.

10. Posso ricevere sia il Bonus Mamme da 60 euro che l’esonero contributivo IVS?

No. Le due misure sono alternative e non cumulabili. Se benefici dell’esonero contributivo totale IVS (riservato alle madri con almeno tre figli a tempo indeterminato), non puoi accedere al bonus da 60 euro, e viceversa. Rivolgiti al tuo consulente del lavoro per valutare quale misura sia più conveniente nel tuo caso.

11. Ho tre figli e ho già beneficiato dell’esonero IVS nel 2025: nel 2026 cosa cambia?

Se nel 2025 hai beneficiato dell’esonero contributivo totale IVS (misura triennale 2024–2026), nel 2026 puoi continuare a goderne fino alla scadenza naturale della misura triennale. Non puoi cumularlo con il Bonus Mamme da 60 euro mensili. Consulta il tuo consulente del lavoro per verificare la situazione specifica.

12. Dal 2027 cosa succede? La misura continua?

La Legge di Bilancio 2026 rinvia al 2027 l’entrata in vigore di una misura strutturale: un esonero contributivo parziale permanente per le lavoratrici madri di due o più figli con reddito entro 40.000 euro. Le percentuali e le modalità operative saranno definite con decreto ministeriale. Si tratta di uno strumento potenzialmente più vantaggioso rispetto al bonus transitorio attuale.

Domande dei Datori di Lavoro

13. Il Bonus Mamme ha un impatto sui contributi che verso come datore di lavoro?

No. Il bonus viene pagato direttamente dall’INPS alla lavoratrice. Non prevede alcuna riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro né modifiche nelle procedure di elaborazione delle buste paga. Per il datore di lavoro non cambia nulla dal punto di vista operativo.

14. Devo comunicare qualcosa all’INPS in qualità di datore di lavoro?

No. L’onere della domanda spetta interamente alla lavoratrice. Il datore di lavoro non deve presentare alcuna comunicazione specifica per il Bonus Mamme da 60 euro. Diverso è il caso dell’esonero contributivo IVS totale, che richiede invece un intervento del datore tramite i flussi Uniemens.

15. Ho una dipendente che beneficia già dell’esonero IVS totale: può chiedere anche il bonus?

No. Come detto, le due misure si escludono a vicenda. Se una dipendente usufruisce dell’esonero contributivo IVS (riduzione contributiva applicata mensilmente in busta paga), non può richiedere il Bonus Mamme da 60 euro mensili.

16. Come posso supportare le mie dipendenti nell’accesso al bonus?

Il ruolo del datore di lavoro è principalmente informativo: è buona prassi comunicare alle proprie dipendenti l’esistenza del beneficio, i requisiti richiesti e le modalità di presentazione della domanda. In alternativa, è possibile indirizzarle al consulente del lavoro dello studio oppure a un patronato convenzionato per l’assistenza nella compilazione della domanda.

17. Il bonus influisce sul calcolo del TFR o di altri istituti contrattuali?

No. Il Bonus Mamme è una prestazione economica INPS erogata al di fuori della busta paga. Non rientra nella retribuzione contrattuale e non ha alcun effetto sul calcolo del TFR, delle ferie, dei ratei di tredicesima o di qualsiasi altro istituto retributivo previsto dal contratto collettivo o individuale di lavoro.


Autore dell’articolo – Marco Campesato: esperto di diritto del lavoro e della previdenza sociale di Studio Campesato – Consulente del lavoro a Vicenza

Autore dell'articolo - Marco Campesato: esperto di diritto del lavoro e della previdenza sociale di Studio Campesato - Consulente del lavoro a Vicenza
Marco Campesato – Esperto di diritto del lavoro e della previdenza sociale
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