Il 26 gennaio 2026 è stato firmato il nuovo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Veneto per il settore Alimentazione e Panificazione. Un accordo storico che introduce importanti novità in materia di retribuzione, welfare aziendale, previdenza complementare e tutele sociali. Ecco cosa cambia — e cosa resta — per datori di lavoro e lavoratori.
CCRL Veneto Alimentazione & Panificazione
Rinnovo contrattuale · Confartigianato Veneto · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila-UIL
Cos’è e a chi si applica il CCRL Veneto
Il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) è il contratto di secondo livello che si applica in aggiunta al CCNL nazionale e che regolamenta le condizioni di lavoro specificamente nel territorio della Regione Veneto.
Il nuovo CCRL, sottoscritto da Confartigianato Imprese Veneto insieme alle altre associazioni artigiane e dai sindacati Fai-CISL, Flai-CGIL e Uila-UIL, ha decorrenza dal 1° gennaio 2026 e validità fino al 31 dicembre 2028.
Si applica ai dipendenti delle seguenti categorie di imprese:
- Imprese artigiane del settore Alimentare (senza limiti di dipendenti)
- Imprese non artigiane del settore Alimentare con fino a 15 dipendenti
- Imprese del settore Panificazione, indipendentemente dalla tipologia e dal numero di dipendenti
- Imprese non artigiane che producono, preparano, confezionano e distribuiscono pasti e prodotti alimentari con somministrazione diretta in pubblici esercizi (ristorazione)
⚠️ Importante: Molti istituti del CCRL (banca ore, variabilità oraria, PTOS, contratti stagionali, ecc.) possono essere utilizzati solo dalle imprese regolarmente iscritte e versanti alla bilateralità artigiana, ovvero EBAV e Sani.In.Veneto (art. 18 CCRL).
La struttura del contratto
Il CCRL si articola in:
- Una parte comune, con disposizioni valide per tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione
- Tre sezioni speciali: una per le imprese artigiane del settore Alimentazione, una per le imprese non artigiane del settore Alimentazione (fino a 15 dip.) e i pubblici esercizi, una per le imprese del settore Panificazione (artigiane e PMI fino a 249 dipendenti)
Le novità in materia di orario di lavoro
Variabilità oraria confermata
Viene confermata la variabilità plurimensile dell’orario di lavoro (art. 8): le procedure e la modulistica per attivare regimi di orario superiori ai 4 mesi rimangono quelle già in uso.
Banca ore: facoltativa dal 2022
Il meccanismo di accantonamento annuo in compensazione (banca ore) è mantenuto, ma resta facoltativo — come già stabilito dal CCRL 2022 — e non più obbligatorio (art. 6). È confermato anche il cosiddetto “accantonamento annuo difensivo” (art. 7), uno strumento utile per gestire periodi di sospensione dell’attività come rafforzativo dell’ammortizzatore sociale FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigianato).
Mercato del lavoro: part-time, stagionali e apprendistato
Part-time sperimentale (PTOS)
Viene confermata la disciplina del contratto part-time con orario sperimentale (PTOS) (art. 10), strumento flessibile che consente una maggiore adattabilità organizzativa.
Contratti stagionali a tempo determinato
È mantenuta la norma (art. 11) che individua le casistiche aggiuntive — rispetto al CCNL nazionale — per il ricorso al lavoro stagionale a tempo determinato, utili per beneficiare dell’esenzione dai limiti quantitativi previsti dall’art. 23, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 81/2015.
Apprendistato professionalizzante per riqualificazione
L’art. 14 disciplina il trattamento economico degli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per la qualificazione o riqualificazione professionale (art. 47, c. 4, D.lgs. n. 81/2015). Per tutta la durata del contratto, questi lavoratori percepiscono una retribuzione calcolata sul livello di arrivo, con applicazione della percentuale più alta prevista dalle tabelle CCNL (100%).
Sono confermati (art. 14 bis) anche i contributi EBAV per le imprese che trasformano un contratto di apprendistato per titolo di studio in apprendistato professionalizzante (servizi A43 e D43).
Le tutele sociali: le novità più significative
Banca ore solidale (art. 15)
Le imprese possono attivare una banca ore solidale a favore dei lavoratori che necessitano di assistere:
- Figli minori con gravi condizioni di salute che richiedono cure costanti
- Il lavoratore stesso in caso di grave malattia
- Il coniuge, la persona parte di unione civile o il convivente more uxorio
- Un parente di 2° grado gravemente malato, ai sensi della Legge n. 53/2000
Le modalità operative sono demandate ai regolamenti aziendali, nel rispetto delle linee guida definite dal CCRL.
Comporto per patologie oncologiche (art. 17)
È confermata la tutela per i lavoratori affetti da patologie oncologiche: prima del raggiungimento del periodo massimo di comporto, il lavoratore può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita di 6 mesi, con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Un presidio di civiltà già introdotto con il protocollo del 23 marzo 2023.
Le novità retributive: ERT, ERR e welfare
Elemento Retributivo Territoriale (E.R.T.) — ora strutturale
La novità di maggior rilievo sul piano retributivo riguarda l’Elemento Regionale Transitorio (E.R.T.): a partire da gennaio 2026, questo elemento cessa di essere “transitorio” e diventa strutturale e permanente, assumendo la nuova denominazione di Elemento Retributivo Territoriale (acronimo invariato: E.R.T.).
Gli importi restano quelli definiti dal CCRL 2022, parametrati per livello di inquadramento. L’E.R.T.:
- È corrisposto per le ore effettivamente lavorate (inclusi permessi retribuiti per assemblee, cariche sindacali, terapie salva vita certificate)
- È incluso nel calcolo della retribuzione per: congedo obbligatorio di maternità (primi 5 mesi), infortuni INAIL riconosciuti, permessi L. 104/92
- È onnicomprensivo (include l’incidenza su ferie e tredicesima)
- È escluso dal calcolo del TFR
- Viene corrisposto agli apprendisti professionalizzanti secondo la progressione percentualizzata; esclusi gli apprendisti duali
Elemento Retributivo Regionale (E.R.R. interconfederale)
Viene confermata l’erogazione dell’E.R.R. interconfederale (Accordo interconfederale 23/08/1989) a favore di tutti i dipendenti, inclusi apprendisti professionali e duali:
- Paga mensile: € 0,44/mese
- Paga oraria: € 0,00254/ora
Per gli apprendisti l’importo è riconosciuto in misura intera al 100%, senza riduzione proporzionale all’aliquota applicata alla retribuzione tabellare.
Welfare aziendale su base contrattuale 2025
Gli importi
Per l’anno di riferimento 2025, il CCRL introduce un welfare aziendale contrattuale da erogare entro il 12 luglio 2026:
| Tipologia lavoratore | Orario ≥ 50% | Orario < 50% |
|---|---|---|
| Operai, impiegati, quadri | € 340 | € 170 |
| Apprendisti professionalizzanti | € 240 | € 120 |
Chi ne ha diritto
Hanno diritto al welfare aziendale i lavoratori che nel 2025:
- Non erano in periodo di prova
- Avevano maturato almeno 3 mesi di anzianità aziendale (anche non continuativi, anche con più contratti presso la stessa impresa)
- Avevano una presenza superiore alla metà dei giorni lavorabili in ciascun mese
Si considerano giornate lavorate anche quelle di: congedo di maternità/paternità, infortuni, malattia, permessi L. 104/1992, donazione sangue, ferie collettive, permessi sindacali.
Come funziona l’assegnazione
- Entro aprile 2026: il datore di lavoro consegna l’informativa al lavoratore (allegato 11 CCRL) sulle soluzioni di welfare disponibili
- Entro 10 giugno 2026: il lavoratore restituisce l’informativa compilata con la scelta effettuata
- Entro 12 luglio 2026: il datore di lavoro assegna il welfare e lo annota nel cedolino di giugno 2026
Il lavoratore può destinare l’intero importo alla previdenza complementare (Fondo pensione con conferimento TFR). Solo se il datore di lavoro non mette a disposizione soluzioni di welfare, l’importo è liquidato come retribuzione lorda in busta paga, soggetta a contribuzione e fiscalità ordinaria.
⚠️ Attenzione: il welfare aziendale contrattuale non è assorbibile da altri elementi retributivi o di welfare già erogati dall’azienda. È aggiuntivo.
Il Premio di Risultato Veneto (P.R.V.)
Cos’è e chi lo deve erogare
Con uno specifico accordo integrativo al CCRL viene istituito, per le annualità 2026, 2027 e 2028, il Premio di Risultato Veneto (P.R.V.), legato alla produttività.
Il P.R.V. deve essere erogato da tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione del CCRL — artigiane, non artigiane e ristorazione — e non può essere assorbito da nessun istituto retributivo, né da trattamenti ad personam, superminimi compresi. È pertanto aggiuntivo al trattamento economico complessivo.
Quando viene erogato
Il premio sarà corrisposto in unica soluzione con la retribuzione del mese di ottobre degli anni 2027, 2028 e 2029 (riferiti rispettivamente alle annualità 2026, 2027 e 2028).
La Commissione Provinciale
L’erogazione, la non erogazione o l’erogazione ridotta del P.R.V. è sottoposta a valutazione da parte della Commissione Provinciale Premi Risultato e Welfare, alla quale l’impresa dovrà presentare la documentazione prevista dal CCRL per la verifica degli indicatori di produttività.
Opzione welfare
Il lavoratore può scegliere di destinare il P.R.V. in tutto o in parte a prestazioni di welfare, inclusa la previdenza complementare, se il datore di lavoro rende disponibili tali soluzioni.
Previdenza complementare
Quota di adesione contrattuale e contributo contrattuale veneto
Il CCRL mantiene i due istituti già previsti dal 2022:
- Quota di adesione contrattuale (versamento tramite B01 EBAV): valida per le imprese artigiane del settore Alimentazione e per le imprese artigiane e PMI del settore Panificazione
- Contributo contrattuale veneto (1,8% della retribuzione): riguarda tutte le imprese del CCRL, comprese le non artigiane fino a 15 dipendenti e i pubblici esercizi
I due istituti sono alternativi: quando il lavoratore aderisce a un Fondo pensione negoziale dell’artigianato (Solidarietà Veneto o Fon.Te) con conferimento del TFR, l’impresa cessa di versare la quota di adesione contrattuale e inizia a versare il contributo contrattuale dell’1,8% dal mese successivo all’adesione.
📌 Il contributo contrattuale veneto (1,8%) assorbe il contributo a carico impresa dell’1% previsto dal CCNL nazionale. In altre parole, anche se il lavoratore versa il proprio 1%, il datore di lavoro paga sempre e solo l’1,8%.
È confermata anche la quota fissa di € 2,50 annui a carico dell’impresa, a supporto dei costi di gestione dei Fondi pensione per i lavoratori non iscritti con il TFR. Per il 2026, tale quota va versata con il B01 di febbraio 2026 (competenza gennaio).
Bilateralità EBAV: quote e nuovo sussidio bollette
Le quote mensili di contribuzione EBAV di 2° livello rimangono invariate:
- € 6,28 a carico dell’impresa
- € 1,20 a carico del lavoratore
Nuovo sussidio bollette energetiche 2026
Per l’anno 2026 viene introdotto un nuovo sussidio EBAV (mod. D26) per il rimborso delle spese per bollette energetiche sostenute nel 2026, richiedibile nel 2027.
Requisiti per il lavoratore:
- Essere iscritto ad EBAV
- Possedere un ISEE ≤ € 23.000 (relativo all’anno successivo a quello della spesa)
- Il rimborso riconosciuto è pari a € 200
Conclusione
Il CCRL Veneto 2026-2028 per il settore Alimentazione e Panificazione è un contratto ricco e articolato, che amplia le tutele per i lavoratori e introduce strumenti nuovi di welfare e produttività. Per i datori di lavoro è fondamentale pianificare per tempo gli adempimenti, a partire dall’informativa welfare da consegnare già ad aprile 2026.
Per qualsiasi chiarimento sull’applicazione del contratto o per supporto nella gestione degli adempimenti, puoi contattare lo Studio Campesato di Lonigo (VI), specializzato in diritto del lavoro e gestione delle risorse umane.
Questo articolo ha finalità informative e divulgative. Per una consulenza personalizzata in materia di congedi parentali, adeguamenti contrattuali e gestione del personale, rivolgiti al tuo consulente del lavoro di fiducia.
FAQ — Nuovo CCRL Veneto 2026-2028 (Alimentazione e Panificazione)
❓ Cos’è l’E.R.T. e perché è una novità importante?
L’E.R.T. — Elemento Retributivo Territoriale — è una voce della busta paga che viene corrisposta ai lavoratori del settore Alimentazione e Panificazione in Veneto in aggiunta alla retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale (CCNL).
La novità del 2026 è che questo elemento, che fino ad oggi si chiamava “Elemento Regionale Transitorio” (con la T di temporaneo), diventa ora strutturale e permanente: non è più legato alla vigenza del contratto e resterà in busta paga a tempo indeterminato.
In pratica: non è un “regalo una tantum”, ma una voce fissa della retribuzione.
❓ Quanto vale l’E.R.T. in busta paga?
Gli importi restano quelli stabiliti dal CCRL 2022, parametrati per livello di inquadramento contrattuale. Per conoscere l’importo esatto spettante al proprio livello, è necessario consultare le tabelle allegate al contratto o rivolgersi al proprio consulente del lavoro.
❓ L’E.R.T. viene pagato anche nei mesi in cui non si lavora (malattia, maternità, infortunio)?
Dipende dalla causa dell’assenza. L’E.R.T. viene riconosciuto nei seguenti casi di assenza:
- Congedo obbligatorio di maternità (primi 5 mesi)
- Infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL
- Permessi L. 104/1992 (assistenza a persone disabili)
- Permessi per assemblee sindacali e cariche sindacali elettive
- Terapie salva vita certificate
Non viene invece corrisposto durante la normale malattia, il congedo parentale, e altre assenze non espressamente previste.
❓ L’E.R.T. entra nel calcolo del TFR (liquidazione)?
No. L’E.R.T. è escluso dal calcolo del TFR. Tuttavia, l’importo è definito “onnicomprensivo”: include già le incidenze su ferie, tredicesima e gratifica natalizia, quindi nessun ulteriore calcolo aggiuntivo è dovuto su questi istituti.
❓ L’E.R.T. spetta anche agli apprendisti
Sì, ma con distinzioni:
- Gli apprendisti professionalizzanti ricevono l’E.R.T. secondo la progressione retributiva percentualizzata prevista dal loro contratto
- Gli apprendisti duali (di 1° e 3° livello) sono esclusi dall’E.R.T.
❓ Cos’è il welfare aziendale contrattuale introdotto dal nuovo CCRL?
È un importo in denaro — o meglio, un credito welfare — che il datore di lavoro deve mettere a disposizione di ogni lavoratore avente diritto, da utilizzare entro il 12 luglio 2026 per acquistare beni e servizi di welfare (buoni spesa, rimborsi sanitari, previdenza complementare, ecc.).
Non è un aumento di stipendio in senso classico: è uno strumento fiscalmente agevolato che vale di più sia per il lavoratore (esenzione fiscale e contributiva) che per l’azienda.
❓ Quanto spetta a ciascun lavoratore
Dipende dal tipo di contratto e dall’orario di lavoro nel mese di assegnazione/erogazione (giugno 2026):
| Categoria | Orario ≥ 50% | Orario < 50% |
|---|---|---|
| Operai, impiegati, quadri | € 340 | € 170 |
| Apprendisti professionalizzanti | € 240 | € 120 |
❓ Ho lavorato solo una parte del 2025: ho diritto al welfare?
Sì, ma l’importo sarà proporzionale ai mesi lavorati. Il valore mensile si calcola dividendo l’importo totale per 12. Matura solo per i mesi in cui la presenza al lavoro è stata superiore alla metà dei giorni lavorabili del mese.
Esempio pratico: un operaio a tempo pieno che ha lavorato 8 mesi su 12 nel 2025 (superando la soglia di presenza in tutti e 8) matura: € 340 ÷ 12 × 8 = € 226,67.
❓ Quali assenze del 2025 contano come giorni lavorati ai fini del welfare?
La lista è tassativa (solo queste, nessun’altra):
- Congedo di maternità/paternità obbligatorio o alternativo (escluso il congedo parentale)
- Infortunio sul lavoro
- Malattia e malattia professionale
- Permessi L. 104/1992
- Permessi per donazione sangue
- Ferie collettive
- Permessi retribuiti per assemblee e cariche sindacali
❓ Ho cambiato più contratti con la stessa azienda nel 2025: come si calcola l’anzianità?
I 3 mesi di anzianità richiesti si calcolano sommando tutti i periodi di lavoro intercorsi con la stessa impresa nel 2025, anche se non consecutivi. Chi invece ha lavorato per aziende diverse non può sommare i periodi: il requisito va verificato impresa per impresa.
❓ Sono stato assunto il 1° febbraio 2026 e sono ancora in forza: ho diritto al welfare?
No. Il welfare aziendale ha come anno di riferimento il 2025: chi non era in forza presso l’azienda nel 2025 non ha maturato nulla.
❓ Ho smesso di lavorare a febbraio 2026: perdo il welfare maturato nel 2025?
No. Chi cessa il rapporto di lavoro a partire dal 1° gennaio 2026 ha comunque diritto al welfare proporzionalmente maturato nel 2025. L’importo spettante sarà assegnato nel cedolino del mese di cessazione del rapporto, sulla base dell’orario di lavoro vigente in quel mese.
❓ Posso ricevere il welfare in contanti (in busta paga)?
Solo in un caso: se il datore di lavoro non mette a disposizione alcuna soluzione di welfare. In quel caso, l’importo viene liquidato come retribuzione lorda, soggetta a contribuzione e tassazione ordinaria, con incidenza esclusiva sul TFR.
⚠️ Attenzione: questa opzione è residuale e penalizzante fiscalmente. È interesse di entrambe le parti — lavoratore e azienda — che il welfare venga erogato nella forma corretta.
❓ Il datore di lavoro può sottrarre il welfare dai superminimi o da altri benefit già erogati?
No. Il welfare aziendale contrattuale non è assorbibile da alcun altro elemento retributivo o di welfare già riconosciuto in azienda. È un importo aggiuntivo rispetto a quanto il lavoratore percepisce.
❓ Il welfare aziendale si calcola sul TFR?
No. Gli importi di welfare non rientrano nella base di calcolo del TFR (art. 2120 c.c.) e non costituiscono retribuzione ai fini contributivi e fiscali, quando erogati nelle forme corrette.
❓ Cos’è il Premio di Risultato Veneto?
È un nuovo premio economico, istituito con accordo integrativo al CCRL, legato alla produttività aziendale. Riguarda le annualità 2026, 2027 e 2028 e deve essere erogato da tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione del CCRL.
❓ Quando viene pagato il P.R.V.?
Il premio sarà erogato in unica soluzione con la busta paga di ottobre, secondo il seguente calendario:
- Ottobre 2027 → riferito all’anno 2026
- Ottobre 2028 → riferito all’anno 2027
- Ottobre 2029 → riferito all’anno 2028
❓ Il P.R.V. viene sempre pagato nella stessa misura?
Non necessariamente. L’importo dipende dagli indicatori di produttività verificati dall’impresa. La Commissione Provinciale Premi Risultato e Welfare valuta la documentazione presentata dall’azienda e decide se il premio spetta in misura piena, ridotta, o non spetta.
❓ Il datore di lavoro può compensare il P.R.V. con i superminimi già erogati?
Assolutamente no. Il CCRL è esplicito: il P.R.V. non può essere assorbito da nessun istituto retributivo, né contrattuale né individuale (superminimi, trattamenti ad personam, ecc.). È aggiuntivo per legge contrattuale.
❓ Posso destinare il P.R.V. al welfare o alla pensione integrativa?
Sì. Il lavoratore può optare per la destinazione del P.R.V. — in tutto o in parte — a prestazioni di welfare o alla previdenza complementare (Fondo pensione con conferimento TFR), se il datore di lavoro mette a disposizione tali soluzioni. In questo caso si applicano i vantaggi fiscali e contributivi del welfare.
❓ Cosa cambia per la previdenza complementare con il nuovo CCRL?
In sostanza, nulla cambia rispetto al CCRL 2022: il sistema è confermato senza modifiche. Restano in vigore due strumenti:
- La quota di adesione contrattuale (versata tramite B01 EBAV): per le imprese artigiane alimentazione e per le imprese artigiane e PMI panificazione
- Il contributo contrattuale veneto (1,8%): per tutte le imprese del CCRL, comprese le non artigiane fino a 15 dipendenti e i pubblici esercizi
❓ Cosa succede se il lavoratore aderisce a Solidarietà Veneto o Fon.Te con il TFR?
Scatta il meccanismo di sostituzione:
- L’azienda smette di versare la quota di adesione contrattuale (tramite B01 EBAV)
- Dal mese successivo all’adesione, versa il contributo contrattuale dell’1,8% direttamente al Fondo pensione scelto
Questo contributo è dovuto dall’azienda sempre, anche se il lavoratore non versa la sua quota personale.
❓ Se il lavoratore versa anche il suo 1% al Fondo pensione, il datore di lavoro deve pagare di più?
No. Il contributo a carico del datore di lavoro è sempre e solo l’1,8%, indipendentemente da quanto versa il lavoratore. Il contributo contrattuale veneto assorbe il contributo datoriale dell’1% previsto dal CCNL nazionale: l’azienda non somma, paga solo l’1,8%.
❓ Cos’è la quota di € 2,50 annui che l’azienda deve versare per la previdenza complementare?
È una quota a carico dell’impresa, versata una volta all’anno tramite B01 EBAV, a supporto dei costi di gestione dei Fondi pensione per i lavoratori non iscritti con il TFR.
Per il 2026, va versata con il B01 di febbraio 2026 (competenza gennaio 2026). La quota è fissa e non si riduce per i rapporti part-time. Per i lavoratori assunti in corso d’anno, si versa con il B01 del mese di assunzione.
❓ Cambiano le quote EBAV con il nuovo CCRL?
No. Le quote mensili di contribuzione EBAV di secondo livello rimangono invariate:
- € 6,28 a carico dell’impresa
- € 1,20 a carico del lavoratore
❓ Ho sentito di un nuovo rimborso per le bollette energetiche: di cosa si tratta?
È una novità concreta introdotta dal CCRL: per l’anno di competenza 2026, EBAV mette a disposizione un sussidio di € 200 per il rimborso delle spese per bollette energetiche sostenute nel 2026.
Il rimborso è richiedibile nel 2027 e spetta ai lavoratori iscritti ad EBAV con ISEE ≤ € 23.000 (riferito all’anno successivo a quello della spesa). La scadenza esatta per fare domanda sarà comunicata direttamente da EBAV.
Autore dell’articolo – Marco Campesato: esperto di diritto del lavoro e della previdenza sociale di Studio Campesato – Consulente del lavoro a Vicenza




