La Certificazione Unica 2026 (CU 2026) è il documento fiscale che i datori di lavoro e tutti i sostituti d’imposta devono rilasciare ai propri dipendenti, collaboratori e pensionati per certificare i redditi percepiti e le ritenute fiscali operate nel corso del 2025. Quest’anno il modello porta con sé importanti novità — soprattutto sulle scadenze, sul cuneo fiscale e sul riordino delle detrazioni — che ogni datore di lavoro e ogni lavoratore deve conoscere.
Guida aggiornata al 27 febbraio 2026
Certificazione Unica 2026 – Riepilogo Operativo
📅 Scadenze Principali
Consegna al lavoratore
16 marzo 2026
Tutti i percipienti (o 12 gg da cessazione)
Invio all’Agenzia delle Entrate
16 marzo 2026
Lav. dipendente, pensioni, autonomo occasionale
⭐ Novità 2026 — Invio AdE
30 aprile 2026
Solo lav. autonomo abituale e provvigioni non occasionali
Invio AdE — redditi esenti/INAIL
31 ottobre 2026
Solo redditi esenti o non dichiarabili via precompilata
⚠️ Sanzioni
Entro 5 giorni dalla scadenza
Nessuna sanzione
Correzione tra 6 e 60 giorni
€ 33,33 per CU
Tetto max € 20.000 per sostituto
Dopo 60 giorni / omessa
€ 100 per CU
Tetto max € 50.000 per sostituto/anno
⭐ Principali Novità CU 2026
Nuova scadenza 30 aprile
Per CU con soli redditi di lavoro autonomo abituale e provvigioni (D.Lgs. 81/2025)
Cuneo fiscale — Campo 368
Ulteriore detrazione 1.000 € per redditi 20.001–40.000 €; somma integrativa per redditi fino a 20.000 €
Nuovi codici onere detraibili
Codici 51–57 e 98 per contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 (riordino art. 16-ter TUIR)
Nuovi codici pensionati (AA–AD)
Identificazione precisa della tipologia di pensionato nella casella 8 – Categorie particolari
Welfare aziendale — Campo 476
Rimborsi affitto e manutenzione a neoassunti 2025 con trasferimento (>100 km), max 5.000 €/anno, 2 anni
Comparto sanitario
Nuova sotto-sezione imposta sostitutiva 5% su straordinari infermieri e tecnici SSN
Corse ippiche — Campo 13
Nuovo reddito assimilato con franchigia 15.000 €, introdotto dalla L. 207/2024
Premi di risultato — Codice 3
Distribuzione utili da CCNL di II livello; limite 5.000 € esteso a 2026–2027 (L. 199/2025)
Fonte: Provvedimento AdE n. 15707 del 15/01/2026 · Aggiornamento istruzioni 05/02/2026 · D.Lgs. n. 81/2025 · L. n. 207/2024 · L. n. 199/2025
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Cos’è la Certificazione Unica
La Certificazione Unica (comunemente chiamata CU, che ha sostituito il vecchio CUD dal 2015) è il modello fiscale attraverso il quale il sostituto d’imposta — ossia il datore di lavoro, l’ente pensionistico o il committente — certifica ufficialmente al percipiente le somme corrisposte e le ritenute fiscali e contributive operate nell’anno di riferimento.
In parole semplici: la CU è la “busta paga annuale riepilogativa” che il datore consegna al lavoratore e trasmette all’Agenzia delle Entrate. Svolge una doppia funzione:
- Fornisce al lavoratore tutti i dati necessari per la compilazione della propria dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Mod. REDDITI PF)
- Permette all’Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata e di effettuare i propri controlli fiscali
La CU 2026 certifica i redditi e le somme corrisposte nel periodo d’imposta 2025 e comprende:
- Redditi di lavoro dipendente e assimilati (incluse pensioni)
- Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
- Dati previdenziali (imponibile INPS, contributi versati)
- Dati assicurativi INAIL
- Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale operate
- Detrazioni d’imposta riconosciute (per lavoro, carichi di famiglia, oneri)
- Eventuali bonus e trattamenti integrativi (es. cuneo fiscale)
- Dati su fringe benefit, welfare aziendale, premi di risultato
Certificazione Unica: le Due Versioni del Modello
La CU si articola in due versioni distinte, con utilizzi diversi:
| Modello | Destinatario | Scopo |
|---|---|---|
| CU Sintetica | Lavoratore / percipiente | Documento da consegnare al percettore per la dichiarazione dei redditi |
| CU Ordinaria | Agenzia delle Entrate | Versione più dettagliata trasmessa telematicamente; comprende anche i dati già previsti nel Mod. 770 |
I campi della CU sintetica sono sempre compresi in quelli della CU ordinaria. Sulla versione cartacea dell’ordinaria, i campi del sintetico sono riconoscibili perché tratteggiati.
Soggetti Obbligati alla Presentazione
Sono obbligati alla predisposizione, alla consegna e alla trasmissione telematica della CU 2026 tutti i sostituti d’imposta, ovvero i soggetti che nel 2025 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29 del D.P.R. n. 600/1973:
- Datori di lavoro privati (imprese, società, professionisti con dipendenti)
- Datori di lavoro pubblici (PA, enti pubblici)
- Enti pensionistici (es. INPS, Casse professionali)
- Committenti di collaborazioni, lavoro autonomo occasionale e professionale abituale
- Agenti di commercio, mediatori, rappresentanti che pagano provvigioni
- Soggetti che corrispondono solo contributi previdenziali/assicurativi INAIL (senza ritenute, es. alcune aziende estere con lavoratori italiani assicurati in Italia)
⚠️ Attenzione — Esonero per forfettari: resta in vigore l’esonero introdotto nel 2025 dall’art. 3 del D.Lgs. n. 1/2024. I sostituti d’imposta che hanno corrisposto nel 2025 compensi a soggetti in regime forfettario o di vantaggio (ex minimi) non sono tenuti a rilasciare né a trasmettere la CU per tali redditi, a condizione che non vi siano state ritenute alla fonte. L’esonero non si applica invece per alcune somme particolari (es. indennità di maternità) corrisposte anche a forfettari.
Scadenze 2026: La Triplice Scadenza
La CU 2026 si caratterizza per un sistema di tre scadenze differenziate in base alla tipologia di reddito certificato:
| Tipo di Certificazione | Termine di Consegna al Percipiente | Termine di Trasmissione all’Agenzia delle Entrate |
|---|---|---|
| Lavoro dipendente, assimilati, pensioni, autonomo occasionale | 16 marzo 2026 | 16 marzo 2026 |
| Lavoro autonomo abituale (arti/professioni) e provvigioni non occasionali | 16 marzo 2026 | 30 aprile 2026 (NOVITÀ 2026) |
| Redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata (incl. dati solo INAIL) | 16 marzo 2026 | 31 ottobre 2026 |
| Cessazione rapporto in corso d’anno | Entro 12 giorni dalla richiesta | — |
La nuova scadenza del 30 aprile per i lavoratori autonomi abituali (professionisti, artisti) e per le provvigioni di agenti, mediatori, rappresentanti di commercio e procacciatori d’affari è la principale innovazione del 2026, introdotta dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 81/2025.
Modalità di Consegna al Lavoratore
La legge non prescrive una modalità specifica per la consegna della CU sintetica al lavoratore, purché avvenga entro i termini. Il datore di lavoro può consegnarla:
- In formato cartaceo, a mano
- Via posta raccomandata
- Via PEC o email
- Attraverso portali aziendali dedicati (area riservata dipendenti)
L’INPS rende disponibile la CU per pensionati e percettori di prestazioni direttamente sul proprio sito istituzionale, nell’area personale “MyINPS”.
Sanzioni in Caso di Omissioni o Ritardi
Il sistema sanzionatorio per la CU 2026 non ha subito modifiche rispetto all’anno precedente. Le regole vigenti prevedono:
- CU omessa, tardiva o errata: sanzione di 100 euro per ogni singola certificazione, senza possibilità di cumulo giuridico, con un tetto massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta per anno
- Correzione entro 5 giorni dalla scadenza originaria: nessuna sanzione
- Correzione tra 6 e 60 giorni dalla scadenza: sanzione ridotta a 33,33 euro per ogni CU (un terzo di 100 €), con tetto massimo di 20.000 euro
- Correzione oltre i 60 giorni: sanzione piena di 100 euro per CU
⚠️ Attenzione: la mancata consegna della CU al lavoratore, se accompagnata dall’omesso versamento delle ritenute fiscali trattenute, può configurare fattispecie sanzionabili anche sul piano penale nei casi più gravi.
Il Datore di Lavoro Domestico
Un’eccezione importante riguarda i datori di lavoro domestico (famiglie private che impiegano colf, badanti, babysitter). In questi casi, il datore di lavoro non funge da sostituto d’imposta e quindi non effettua ritenute IRPEF sulle retribuzioni corrisposte: di conseguenza non è obbligato a rilasciare la Certificazione Unica al lavoratore domestico.
Al suo posto, è sufficiente fornire al lavoratore una semplice dichiarazione sostitutiva in forma libera che attesti le somme complessivamente pagate nell’anno. Sarà poi il lavoratore domestico a dichiarare autonomamente i propri redditi nella dichiarazione dei redditi.
Le Novità 2026 della Certificazione Unica: Cosa Cambia Rispetto agli Anni Precedenti
Il modello CU 2026, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 15707 del 15 gennaio 2026 (con aggiornamento delle istruzioni del 5 febbraio 2026), introduce modifiche sostanziali in più sezioni. Ecco le principali novità analizzate punto per punto.
Nuova Scadenza del 30 Aprile per i Lavoratori Autonomi
Come già illustrato nella tabella delle scadenze, la novità più operativa dell’anno è la nuova finestra del 30 aprile 2026 per la trasmissione delle CU ordinarie contenenti esclusivamente redditi da lavoro autonomo esercitato in modo abituale (professionisti, artisti) e provvigioni non occasionali derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari.
La modifica — introdotta dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 81/2025 — non riguarda la consegna al percipiente (che rimane al 16 marzo), ma solo la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. Attenzione: la CU contenente sia redditi di lavoro dipendente sia redditi di lavoro autonomo abituale va comunque inviata entro il 16 marzo.
Nuovi Codici per i Pensionati nei Dati Anagrafici
Nella sezione Dati Anagrafici, alla casella 8 “Categorie particolari” (Tabella G), sono stati introdotti quattro nuovi codici per identificare con precisione la tipologia di pensionato:
- AA – Pensionati privati
- AB – Pensionati pubblici
- AC – Pensionati in cumulo o totalizzazione
- AD – Pensionati da lavoro autonomo
Contestualmente, sono stati eliminati i campi 23 e 27 “Fusione Comuni” nei righi relativi al domicilio fiscale all’1/1/2025 e all’1/1/2026, in quanto non più necessari per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
Nuovo Campo 13: Compensi agli Addetti alle Corse Ippiche
Nella sezione Dati Fiscali – Redditi è stato inserito il nuovo campo 13 “Compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche”. La Legge n. 207/2024 ha classificato come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. l-bis del TUIR) i compensi erogati agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella. Il regime fiscale agevolato prevede che tali compensi concorrano al reddito imponibile solo per la parte eccedente 15.000 euro e che su di essi non spettino detrazioni da lavoro.
Nuovo Campo 368: Ulteriore Detrazione per il Cuneo Fiscale
Questa è una delle novità più rilevanti per la grande platea dei lavoratori dipendenti. La sezione Detrazioni e crediti si arricchisce del nuovo campo 368 “Ulteriore detrazione”, che certifica una delle due misure introdotte dal 2025 per ridurre il cuneo fiscale:
Come funziona il sistema “doppio binario”:
- Reddito fino a 20.000 euro: spetta una somma integrativa (non concorrente al reddito) calcolata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente, fino a un massimo di circa 960 euro annui
- Reddito da 20.001 a 40.000 euro: spetta un’ulteriore detrazione fissa di 1.000 euro annui, da rapportare alla durata del rapporto di lavoro, che si riduce progressivamente tra 32.000 e 40.000 euro fino ad azzerarsi
Entrambe le misure vengono riconosciute automaticamente dal sostituto d’imposta in busta paga. Se al conguaglio risultassero non spettanti per un importo superiore a 60 euro, il recupero avviene a rate (le dieci rate previste, di cui le nove da trattenere nel 2026 sono esposte nel campo 469 “IRPEF da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio”).
Nuovi Codici Onere Detraibili: Il Riordino Fiscale dal 1° Gennaio 2025
La sezione Oneri detraibili è stata ampiamente aggiornata in seguito al riordino delle detrazioni fiscali previsto dall’art. 16-ter del TUIR. In sintesi, i vecchi codici onere sono stati “sdoppiati” per distinguere tra contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024 e contratti stipulati dal 1° gennaio 2025:
Nuovi codici per contratti dal 1° gennaio 2025:
- Cod. 51 – Premi assicurazioni vita e infortuni
- Cod. 52 – Premi assicurazioni per persone con disabilità grave
- Cod. 53 – Premi assicurazioni rischio non autosufficienza
- Cod. 54 – Premi assicurazioni rischio eventi calamitosi
- Cod. 55 – Interessi mutui ipotecari costruzione prima casa
- Cod. 56 – Interessi prestiti o mutui agrari
- Cod. 57 – Interessi mutui ipotecari acquisto prima casa
- Cod. 98 – Altri oneri detraibili inclusi nel riordino ex art. 16-ter TUIR
I codici preesistenti 36, 38, 39, 43, 46, 47, 48 sono stati ridefiniti per fare riferimento esclusivamente a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, mentre il codice 99 diventa “altri oneri NON inclusi nel riordino ex art. 16-ter TUIR”.
Nuovo Campo 449: Reddito di Riferimento per le Agevolazioni Fiscali
Nella sezione Altri dati è stato inserito il campo 449 “Reddito di riferimento”, che indica il reddito complessivo “allargato” utilizzato per la verifica della spettanza di agevolazioni fiscali. Include, oltre al reddito ordinario: mance detassate (settore turismo), redditi soggetti a cedolare secca, redditi in regime forfettario, quota agevolazione ACE.
Nuovo Campo 476: Welfare Aziendale per i Neoassunti con Trasferimento
Il nuovo campo 476 “Welfare aziendale canoni e spese manutenzione” certifica i rimborsi di affitto e spese di manutenzione riconosciuti ai lavoratori neoassunti nel 2025 che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
- Reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nel 2024
- Trasferimento della residenza nel comune della sede di lavoro
- Distanza tra comune di arrivo e comune di precedente residenza superiore a 100 km
Tali rimborsi non concorrono al reddito di lavoro dipendente per i primi due anni dall’assunzione, nel limite di 5.000 euro annui. Gli importi eccedenti il limite concorrono invece normalmente alla formazione del reddito.
Nuovo Codice 3 per i Premi di Risultato
Nella sezione Premi di risultato, ai codici preesistenti 1 e 2 si aggiunge il codice 3, identificativo delle somme erogate a fronte della distribuzione di una quota degli utili d’impresa (non inferiore al 10% degli utili complessivi), in esecuzione di contratti collettivi di secondo livello (aziendali o territoriali). Per effetto della Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), il limite di 5.000 euro per la tassazione agevolata al 5% è stato esteso a tutte le tipologie di premi per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
Nuova Sotto-Sezione per i Compensi Straordinari del Comparto Sanitario
Nella sezione riservata alle somme soggette a imposta sostitutiva, è stata introdotta una nuova sotto-sezione “Compensi straordinari comparto sanitario”. Certifica l’applicazione dell’imposta sostitutiva agevolata al 5% (in luogo di IRPEF e addizionali) sui compensi erogati agli infermieri e tecnici del SSN per il lavoro straordinario ai sensi dell’art. 47 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, come previsto dall’art. 1, comma 354, della Legge n. 207/2024.
Aggiornamenti sui Familiari a Carico
La sezione Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico si aggiorna per recepire le modifiche normative del 2025:
- Il codice della colonna 2 diventa G (in luogo del precedente A) per gli ascendenti fiscalmente a carico
- È aggiunta la colonna 4 con codice P per gli altri familiari non ascendenti a carico (che dal 2025 non danno più diritto alle detrazioni per carichi di famiglia, ma restano rilevanti per altri istituti)
- La colonna 10 riporta la nuova descrizione “N. mesi detrazioni per figli da 21 anni ma inferiori a 30 anni”, in coerenza con la limitazione introdotta dal 2025 alle detrazioni per figli maggiorenni
Novità per i Lavoratori Impatriati
Nella sotto-sezione Redditi esenti (campo 462), i codici 13 e 14 sono stati aggiornati per comprendere anche i lavoratori impatriati rientrati dopo il 30 aprile 2019 che abbiano esercitato l’opzione ai sensi dell’art. 16, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 147/2015:
- Codice 13: somme non concorse al reddito nella misura del 50%
- Codice 14: somme non concorse al reddito nella misura del 90%
Novità per i Parasubordinati Sportivi Dilettantistici
La Sezione 3-bis (INPS Gestione Separata – Parasubordinati sportivi) si arricchisce di due nuovi campi dedicati alla gestione delle franchigie previdenziali e fiscali:
- Campo 54 “Franchigia previdenziale”: quota della franchigia di 5.000 euro utilizzata ai fini previdenziali
- Campo 55 “Rimborsi spese forfettarie”: importi che concorrono al raggiungimento della franchigia previdenziale di 5.000 euro e di quella fiscale di 15.000 euro
Cosa Deve Sapere il Lavoratore
Per il lavoratore dipendente la CU 2026 è il documento fiscale annuale di riferimento. Ecco i punti essenziali da tenere a mente:
- La CU deve essere ricevuta entro il 16 marzo 2026 (o entro 12 giorni dalla richiesta in caso di cessazione del rapporto)
- Serve per verificare e/o compilare la dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Mod. REDDITI PF)
- Chi ha avuto più datori di lavoro nel 2025 riceverà più CU e sarà in genere obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi per il conguaglio IRPEF
- Chi ha avuto un unico rapporto di lavoro per tutto l’anno potrebbe non essere obbligato a presentare la dichiarazione, ma è sempre opportuno verificare la convenienza (spesso si ottengono rimborsi per spese detraibili)
- La dichiarazione precompilata sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate a partire da fine aprile 2026, già popolata con i dati trasmessi dai sostituti
- Se la CU ricevuta contiene errori, segnalarli subito al datore affinché possa inviare una CU correttiva (senza sanzioni se entro 5 giorni dalla scadenza)
- Se il datore non consegna la CU entro i termini, il lavoratore ha il diritto di sollecitarla formalmente per iscritto (PEC o raccomandata A/R), con possibilità di segnalare l’inadempimento all’Agenzia delle Entrate
Esempi Pratici
Esempio 1 – Azienda con dipendenti e collaboratori professionisti
La società Alfa S.r.l. di Lonigo ha 10 dipendenti e 2 professionisti (ingegneri con Partita IVA). Entro il 16 marzo 2026 consegna a tutti la CU sintetica e trasmette all’Agenzia le CU dei 10 dipendenti. Per le CU dei 2 professionisti abituali, la trasmissione telematica è posticipata al 30 aprile 2026.
Esempio 2 – Lavoratore con due rapporti di lavoro nel 2025
Marco ha lavorato da gennaio a giugno 2025 per la ditta Beta S.p.A. e da luglio a dicembre per Gamma S.r.l. Riceverà due CU 2026: una da Beta e una da Gamma. Dovrà utilizzarle entrambe per il Mod. 730/2026 e, avendo avuto due datori senza conguaglio tra di loro, è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi per ricalcolare correttamente l’IRPEF complessiva.
Esempio 3 – Datore di lavoro domestico
La signora Paola di Chioggia impiega una colf a tempo parziale. In quanto datore di lavoro domestico, non funge da sostituto d’imposta e non deve rilasciare una CU ufficiale. È sufficiente che consegni alla propria collaboratrice una dichiarazione sostitutiva in forma libera con il riepilogo delle retribuzioni pagate nel 2025, sulla base della quale la lavoratrice dichiarerà autonomamente i propri redditi.
Esempio 4 – Lavoratore dipendente con il bonus cuneo fiscale
Sara è un’impiegata con reddito complessivo di 28.000 euro nel 2025. Rientra nella fascia 20.001–40.000 euro: il suo datore ha quindi riconosciuto l’ulteriore detrazione di 1.000 euro durante l’anno. In sede di conguaglio di fine anno, se la detrazione è risultata interamente spettante, comparirà nel campo 368 della CU 2026 che Sara riceverà entro il 16 marzo.
| Area di modifica | Novità introdotta |
|---|---|
| Scadenze | Nuova scadenza 30 aprile per CU con soli redditi di lavoro autonomo abituale e provvigioni (D.Lgs. n. 81/2025) |
| Dati anagrafici – pensionati | Nuovi codici AA, AB, AC, AD; eliminati campi “Fusione Comuni” 23 e 27 |
| Redditi | Nuovo campo 13 per addetti corse ippiche (franchigia 15.000 €, no detrazioni lavoro) |
| Cuneo fiscale | Nuovo campo 368 ulteriore detrazione (1.000 € per redditi 20.001–40.000 €); nuova sezione somma integrativa (fino a 960 € per redditi fino a 20.000 €) |
| Oneri detraibili | Nuovi codici 51–57, 98 per contratti dal 2025; ridefinizione codici 36, 38, 39, 43, 46, 47, 48, 99 |
| Reddito di riferimento | Nuovo campo 449 per reddito complessivo “allargato” ai fini delle agevolazioni |
| Welfare aziendale | Nuovo campo 476 per rimborsi affitto e manutenzione a neoassunti con trasferimento (max 5.000 €/anno, 2 anni) |
| Premi di risultato | Nuovo codice 3 (utili distribuiti tramite CCNL di II livello); limite 5.000 € esteso da L. 199/2025 |
| Comparto sanitario | Nuova sotto-sezione imposta sostitutiva 5% su straordinari infermieri/tecnici SSN |
| Familiari a carico | Nuovo codice G per ascendenti; nuova colonna P per altri familiari; nuova dicitura detrazioni figli 21–30 anni |
| Lavoratori impatriati | Aggiornamento codici 13 e 14 per impatriati post aprile 2019 con opzione art. 16 D.Lgs. 147/2015 |
| Parasubordinati sportivi | Nuovi campi 54 (franchigia prev.) e 55 (rimborsi forfettari) nella Sezione 3-bis |
FAQ: Domande Frequenti sulla Certificazione Unica 2026 (CU2026)
La Certificazione Unica 2026 (CU 2026) è il documento fiscale che il datore di lavoro — o più in generale il sostituto d’imposta — consegna ogni anno al lavoratore per attestare i redditi percepiti e le ritenute fiscali subite nel corso del 2025. In parole semplici, è il “resoconto fiscale annuale” del rapporto di lavoro. Serve al lavoratore per compilare la dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Mod. REDDITI PF) e all’Agenzia delle Entrate per predisporre la dichiarazione precompilata.
Il datore di lavoro è obbligato a consegnarti la CU sintetica entro il 16 marzo 2026. Se il tuo rapporto di lavoro si è concluso durante il 2025, hai il diritto di richiederla e il datore deve consegnartela entro 12 giorni dalla tua richiesta. Se non la ricevi entro i termini, hai il diritto di sollecitarla formalmente per iscritto.
Se il datore di lavoro non rispetta il termine del 16 marzo, puoi:
1) Sollecitarlo formalmente per iscritto (via email PEC o raccomandata A/R)
2) Segnalare l’inadempimento all’Agenzia delle Entrate
3) In caso di mancata consegna reiterata, rivolgerti a un consulente del lavoro o a un patronato per tutelare i tuoi diritti.
Ricorda che il datore rischia una sanzione di 100 euro per ogni CU omessa, con un massimale di 50.000 euro annui.
Sì. Se hai avuto più datori di lavoro nel corso del 2025, riceverai una CU da ciascuno di essi. Questo significa anche che quasi certamente sarai obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. 730), poiché nessuno dei datori ha effettuato il conguaglio complessivo dell’IRPEF sull’intero reddito annuo. È un passaggio fondamentale per evitare di pagare imposte in più o in meno del dovuto.
La novità più importante è la nuova scadenza del 30 aprile 2026 per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle CU contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo abituale (professionisti, artisti) e provvigioni non occasionali (agenti, mediatori, rappresentanti di commercio). Fino all’anno scorso il termine era sempre il 16 marzo per tutti. La modifica è stata introdotta dal D.Lgs. n. 81/2025. Attenzione: la consegna al professionista rimane comunque fissata al 16 marzo.
Il cuneo fiscale è la differenza tra quanto il lavoro costa al datore e quanto il lavoratore porta effettivamente a casa. Dal 2025 sono state introdotte due misure per ridurlo a favore dei lavoratori dipendenti, entrambe certificate nella CU 2026:
– Reddito fino a 20.000 euro: una somma integrativa (non tassata) calcolata in percentuale sul reddito da lavoro dipendente, fino a circa 960 euro annui
– Reddito da 20.001 a 40.000 euro: un’ulteriore detrazione fissa di 1.000 euro annui, che si riduce progressivamente tra 32.000 e 40.000 euro fino ad azzerarsi
Queste misure sono state applicate dal datore in busta paga durante il 2025 e ora trovano riepilogo nel nuovo campo 368 della CU 2026.
Se sei un professionista con Partita IVA in regime ordinario (non forfettario), i tuoi clienti — in qualità di sostituti d’imposta — sono obbligati a consegnarti la CU entro il 16 marzo 2026. La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate da parte loro può avvenire però entro il 30 aprile 2026 (novità 2026). Se sei invece in regime forfettario, i tuoi clienti non sono obbligati a rilasciarti la CU né a effettuare ritenute sui tuoi compensi.
Segnala immediatamente l’errore al tuo datore di lavoro o al sostituto d’imposta. Quest’ultimo può trasmettere una CU rettificativa all’Agenzia delle Entrate:
– Entro 5 giorni dalla scadenza: nessuna sanzione
– Tra 6 e 60 giorni: sanzione ridotta a 33,33 euro
– Oltre 60 giorni: sanzione piena di 100 euro
Non presentare mai la dichiarazione dei redditi con dati che sai essere errati: attendi sempre la CU corretta.
Non nel senso tradizionale. Il datore di lavoro domestico (la famiglia che ti impiega) non è sostituto d’imposta e quindi non effettua ritenute IRPEF sulle tue retribuzioni e non è obbligato a rilasciarti una CU ufficiale. Ti consegnerà una semplice dichiarazione in forma libera con il riepilogo delle somme pagate nel 2025. Sarà tua cura dichiarare autonomamente questi redditi nella dichiarazione dei redditi, se obbligato/a.
Sì, conservala sempre. Anche se non sei obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi, la CU è un documento fiscale ufficiale che attesta i tuoi redditi e le ritenute subite. Potrebbe servirti per:
– Richiedere prestazioni sociali legate all’ISEE;
– Accedere a mutui o finanziamenti (le banche la richiedono spesso);
– Verificare il corretto accredito dei contributi previdenziali INPS;
– Eventuali controlli fiscali futuri.
Conserva sempre le CU ricevute per almeno 5 anni.
Non sempre. Il sostituto d’imposta che trasmette le CU ordinarie all’Agenzia delle Entrate assolve in parte all’obbligo dichiarativo. Tuttavia, il Mod. 770 rimane obbligatorio per tutti i sostituti che devono comunicare dati non inclusi nelle CU, come i versamenti delle ritenute operate, i crediti utilizzati in compensazione e altri dati sui versamenti fiscali. In pratica, quasi tutti i datori di lavoro devono presentare entrambi.
Autore dell’articolo – Marco Campesato: esperto di diritto del lavoro e della previdenza sociale di Studio Campesato – Consulente del lavoro a Vicenza




