Introduzione ai nuovi Congedi e Permessi per Malattie Oncologiche
La Legge n. 106/2025 introduce importanti novità per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche. Questa norma rafforza i diritti esistenti, offrendo strumenti specifici per conciliare lavoro e cure. In questo articolo, esploreremo prima il contesto normativo precedente, poi i dettagli della legge, per aiutarti a comprendere come queste misure possano impattare la tua vita professionale.
Il Contesto Normativo Prima della Legge 106/2025
Prima di esaminare le novità, vediamo cosa offriva già il diritto del lavoro italiano ai lavoratori con patologie oncologiche. Il legislatore ha sempre previsto facilitazioni per chi affronta disabilità o assiste familiari. Per le malattie oncologiche, le regole principali derivavano dall’articolo 8, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 81/2015.
Questo decreto regola il lavoro a tempo parziale. Il comma 3 garantisce il diritto di trasformare un contratto full-time in part-time per lavoratori pubblici o privati con patologie oncologiche o gravi malattie ingravescenti che riducono la capacità lavorativa, specialmente durante terapie salvavita. Serve una certificazione dalla Commissione medica dell’USL competente.
Il lavoratore può poi tornare al full-time una volta migliorate le condizioni. Il comma 4 estende una priorità simile ai familiari che assistono malati oncologici, come coniuge, partner di unione civile, convivente, figli o genitori.
Altri strumenti generali includono:
- Permessi retribuiti dall’articolo 33 della Legge n. 104/1992: fino a 3 giorni al mese per assistere familiari disabili gravi, o 2 ore giornaliere per genitori di minori disabili.
- Congedo straordinario dall’articolo 42 del D.Lgs. n. 151/2001: fino a 2 anni nella carriera, con indennità.
- Priorità al lavoro agile dall’articolo 18 della Legge n. 81/2017 per disabili gravi o caregiver.
Queste misure, pur utili, non coprivano specificamente le assenze prolungate per cure oncologiche senza rischiare il posto di lavoro. La Legge 106/2025 colma questa lacuna, introducendo protezioni mirate e più adeguate.
La Struttura della Legge 106/2025
La Legge n. 106/2025 è sintetica, con soli 4 articoli, ma rappresenta un passo avanti culturale. Si concentra su lavoratori con patologie oncologiche, invalidanti o croniche (anche rare), garantendo conservazione del posto e facilitazioni per cure.
- Articolo 1: Regola i congedi per chi ha invalidità ≥74%.
- Articolo 2: Introduce permessi per visite e cure mediche.
- Articolo 3: Istituisce un fondo per premi di laurea dedicati a pazienti oncologici.
- Articolo 4: Destina risorse al potenziamento tecnologico dell’INPS.
Queste disposizioni integrano le norme esistenti, offrendo tutele aggiuntive senza sostituirle.
Articolo 1: I Nuovi Congedi per Malattie Oncologiche
L’articolo 1 della Legge n. 106/2025 introduce un congedo speciale che i lavoratori dipendenti, sia pubblici sia privati, possono richiedere se affetti da patologie oncologiche, invalidanti o croniche (anche rare) che determinano un’invalidità pari o superiore al 74%. Questo congedo, fruibile in modo continuativo o frazionato, dura al massimo 24 mesi e decorre solo dopo l’esaurimento di tutte le altre assenze giustificate, come ferie, permessi retribuiti o congedi per malattia.
Durante tale periodo, il lavoratore conserva il posto di lavoro ma non percepisce retribuzione, non matura anzianità di servizio né contributi previdenziali. Tuttavia, il dipendente può riscattare questi periodi versando contribuzioni volontarie per fini pensionistici, secondo i criteri di prosecuzione volontaria. La norma vieta espressamente lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa durante il periodo di fruizione del congedo ma permette la fruizione concorrente di altri benefici economici o giuridici, rendendo il congedo compatibile con ulteriori supporti.
Per accedere al beneficio, serve una certificazione medica rilasciata da un medico di base, uno specialista o una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata. La legge 106/2025 estende analoghe tutele ai lavoratori autonomi con rapporti continuativi: in questo caso, prevede una sospensione del rapporto fino a 300 giorni per anno solare, preservando la relazione con il committente.
Al termine del congedo, il lavoratore ottiene priorità per svolgere l’attività in modalità agile, rafforzando le previsioni dell’articolo 18 della Legge n. 81/2017, purché compatibile con le mansioni. Questa misura protegge efficacemente chi affronta cure prolungate, evitando rischi di licenziamento per assenze e promuovendo un reinserimento graduale.
Articolo 2: Permessi Aggiuntivi per Visite e Cure Mediche
L’articolo 2 della Legge n. 106/2025 introduce un nuovo plafond di permessi retribuiti, specificamente concepito per supportare i lavoratori affetti da patologie oncologiche, invalidanti o croniche. Questa disposizione rafforza il quadro normativo esistente, offrendo tutele aggiuntive senza sovrapporsi ai permessi già previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
I beneficiari includono lavoratori dipendenti pubblici e privati con invalidità civile pari o superiore al 74%, derivante da malattie oncologiche in fase attiva o follow-up precoce, nonché da patologie invalidanti o croniche, anche rare. La legge estende il diritto anche ai genitori di figli minorenni nelle stesse condizioni, ampliando così la platea di tutelati.
Questi permessi ammontano a 10 ore annue e servono esclusivamente per visite mediche, esami strumentali, analisi chimico-cliniche, microbiologiche o cure frequenti. I lavoratori li fruiscono in modo frazionato, integrandoli con altre assenze retribuite, per conciliare impegni terapeutici e professionali senza pregiudicare il reddito.
Il trattamento economico segue le regole dell’indennità di malattia: il datore di lavoro anticipa l’importo, con successivo conguaglio contributivo presso l’INPS. Per i dipendenti pubblici, la norma prevede copertura degli oneri per sostituzioni obbligatorie, come nel caso di personale docente o amministrativo. Questa indennità garantisce continuità retributiva, rendendo i permessi un vero strumento di inclusione.
Se vuoi imparare come viene calcolata l’indennità di malattia, leggi il nostro articolo dedicato, cliccando qui.
Articolo 3: Fondo per Premi di Laurea in Memoria di Pazienti Oncologici
L’articolo 3 della Legge n. 106/2025 istituisce un fondo dedicato all’erogazione di premi di laurea, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a partire dal 2026, nello stato di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca. Questa misura premia studenti meritevoli che hanno conseguito lauree in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, o titoli nelle professioni sanitarie, con tesi focalizzate su patologie oncologiche. I premi portano il nome di pazienti deceduti per malattie oncologiche, promuovendo così la ricerca scientifica e la sensibilizzazione culturale.
Un decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge e di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, definirà i requisiti per i candidati, i parametri di merito e le modalità di erogazione da parte delle università.
Questa disposizione, pur non direttamente collegata a congedi o permessi, rafforza il quadro di supporto alle patologie oncologiche incentivando innovazioni accademiche.
Articolo 4: Potenziamento delle Infrastrutture Tecnologiche dell’INPS
Infine, l’articolo 4 della Legge n. 106/2025 assegna risorse specifiche per lo sviluppo e il rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), al fine di attuare efficacemente le nuove misure di congedo e permessi. L’INPS gestisce direttamente questi interventi, garantendo un’adeguata capacità operativa per elaborare richieste, certificazioni e indennità legate a patologie oncologiche, invalidanti o croniche.
Autore dell’articolo – Marco Campesato: esperto di diritto del lavoro e della previdenza sociale di Studio Campesato – Consulente del lavoro a Vicenza
