Scopri tutto sul congedo matrimoniale: durata, retribuzione, procedure di richiesta e molto altro in questa guida completa.
Introduzione
Il congedo matrimoniale è un diritto riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti che consente di astenersi dal lavoro in occasione del proprio matrimonio, senza che ciò influisca sulle ferie accumulate e senza perdita della retribuzione. Questo diritto, fondamentale per permettere ai lavoratori di celebrare un evento così importante senza preoccupazioni lavorative, è disciplinato dalla legge (Legge 1 giugno 1939, n. 702) e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).
A chi spetta?
Il congedo matrimoniale spetta a tutte le categorie di lavoratori dipendenti, sia del settore privato che pubblico:
- operai,
- impiegati,
- quadri,
- dirigenti,
- apprendisti.
Ne hanno diritto sia i lavoratori a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato, purché il matrimonio avvenga durante il periodo di validità del contratto di lavoro e sia stato superato il periodo di prova.
Sono esclusi:
- Lavoratori autonomi, parasubordinati, collaboratori occasionali e titolari di partita IVA.
- Lavoratori domestici (colf e badanti), salvo diverse previsioni contrattuali.
- Lavoratori in prova o che non hanno la residenza in Italia.
Il diritto si estende anche a chi contrae un’unione civile, come stabilito dalla Legge 76/2016.
Le convivenze di fatto, anche se registrate, non danno diritto al congedo matrimoniale.
Durata
La durata standard del congedo matrimoniale è di 15 giorni di calendario consecutivi, comprensivi di sabati, domeniche e festività. Questo periodo deve essere utilizzato in un’unica soluzione e non può essere frazionato.
Il congedo non può essere sommato alle ferie o utilizzato durante il periodo di preavviso in caso di licenziamento.
Congedo matrimoniale per matrimoni civili e unioni civili
Il congedo matrimoniale viene concesso esclusivamente per i matrimoni civili e per le unioni civili registrate. Non è necessario sposarsi in chiesa per averne diritto: il matrimonio religioso dà diritto al congedo solo se produce effetti civili (ad esempio, matrimonio concordatario). Le unioni civili tra persone dello stesso sesso sono equiparate ai matrimoni ai fini del diritto al congedo.
Richiesta del congedo matrimoniale: procedura e tempistiche
Per ottenere il congedo matrimoniale è necessario presentare richiesta scritta al datore di lavoro, generalmente con un preavviso minimo di 6 giorni prima dell’inizio del congedo, salvo termini diversi previsti dal CCNL applicato. Alla richiesta va allegata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la data del matrimonio o una copia delle pubblicazioni matrimoniali.
Al rientro in azienda, è obbligatorio consegnare il certificato di matrimonio o l’attestazione dell’avvenuta celebrazione. In caso di matrimonio celebrato all’estero, il diritto è garantito solo se il matrimonio è riconosciuto in Italia.
Retribuzione durante il congedo matrimoniale
Durante il periodo di congedo matrimoniale, il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato. Tuttavia, le modalità di pagamento variano in base alla categoria:
- Impiegati, dirigenti e apprendisti: la retribuzione è interamente a carico del datore di lavoro.
- Operai di aziende industriali, artigiane e cooperative: i primi 7 giorni sono coperti dall’INPS tramite l’assegno per congedo matrimoniale (anticipato dal datore di lavoro e poi conguagliato), mentre i restanti 8 giorni sono a carico dell’azienda. L’assegno INPS non è cumulabile con altri trattamenti retributivi per lo stesso periodo, salvo l’indennità di inabilità INAIL per infortunio sul lavoro.
- Operai disoccupati o sospesi: possono presentare domanda direttamente all’INPS se nei 90 giorni precedenti il matrimonio hanno lavorato almeno 15 giorni come operai.
Per poter beneficiare dell’assegno INPS, il rapporto di lavoro deve essere in essere da almeno una settimana prima del matrimonio e la domanda va presentata entro un anno dalla data dell’evento tramite i canali telematici INPS.
Entro quando utilizzare il congedo matrimoniale?
Il congedo matrimoniale deve essere fruito entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio o dell’unione civile, salvo diversi accordi aziendali o previsioni contrattuali. Il periodo di congedo può iniziare anche fino a 3 giorni prima delle nozze, secondo quanto previsto da molti CCNL. In ogni caso, il congedo non può essere frazionato.
Maturazione dei diritti durante il congedo
Durante il congedo, il lavoratore continua a maturare tutti i principali diritti: ferie, TFR (Trattamento di Fine Rapporto), permessi e anzianità di servizio. Il periodo di congedo non incide negativamente su questi istituti.
Divieto di licenziamento per matrimonio
La legge prevede una tutela specifica per le lavoratrici donne: il licenziamento intimato dal giorno della richiesta delle pubblicazioni fino a un anno dopo la celebrazione del matrimonio è nullo (art. 35 D.Lgs. 198/2006 – Codice delle pari opportunità). Questo periodo è noto come “periodo protetto”. La tutela non si applica ai lavoratori uomini.
Cosa fare in caso di secondo matrimonio
Il diritto al congedo matrimoniale si rinnova per ogni matrimonio o unione civile, salvo diverse disposizioni contrattuali. Non esiste un limite al numero di congedi matrimoniali fruibili durante la vita lavorativa.
Il presente articolo, non essendo rivolto agli specialisti del diritto del lavoro, è stato deliberatamente redatto con un linguaggio semplice e uno stile divulgativo, senza l’ambizione di esaurire l’argomento trattato.
FAQ
Il congedo matrimoniale è obbligatorio?
No, il lavoratore può scegliere se usufruirne o meno.
Posso frazionare il congedo matrimoniale?
No, deve essere goduto in un’unica soluzione.
Il congedo matrimoniale spetta anche per le unioni civili?
Sì, dal 2016 è previsto anche per le unioni civili (Legge 76/2016).
Posso richiedere il congedo per un matrimonio religioso?
Solo se il matrimonio religioso produce effetti civili (ad esempio, matrimonio concordatario).
Come richiedere il congedo matrimoniale?
Presentando richiesta scritta al datore di lavoro con almeno 6 giorni di preavviso (o secondo quanto previsto dal CCNL applicato).
Il congedo matrimoniale è retribuito?
Sì, ma le modalità di pagamento variano in base alla categoria di lavoratori e al settore.
Posso essere licenziato durante il congedo matrimoniale?
Per le lavoratrici donne è previsto il divieto di licenziamento fino a un anno dopo il matrimonio (art. 35 D.Lgs. 198/2006).
Cosa succede se mi sposo una seconda volta?
Si ha nuovamente diritto al congedo matrimoniale.
Posso utilizzare il congedo matrimoniale dopo 30 giorni dal matrimonio?
Solo in casi eccezionali e con accordo aziendale, ma è consigliabile rispettare il termine di 30 giorni.
Durante il congedo matrimoniale matura il TFR?
Sì, il TFR continua a maturare come durante il periodo di lavoro.
Riferimenti normativi e di prassi
- Legge 1 giugno 1939, n. 702
- Legge 20 maggio 2016, n. 76 (unioni civili)
- Art. 35 D.Lgs. 198/2006 (divieto di licenziamento per matrimonio)
- Messaggio INPS n. 2951/2023
- Circolari e istruzioni INPS sull’assegno per congedo matrimoniale
Autore dell’articolo – Marco Campesato: esperto di diritto del lavoro e della previdenza sociale di Studio Campesato – Consulente del lavoro a Vicenza
