Il diritto di precedenza nel lavoro stagionale in meno di un minuto (per chi va di fretta)
Il lavoratore assunto a tempo determinato per attività stagionali ha un diritto di precedenza sulle nuove assunzioni a termine che lo stesso datore di lavoro effettua per le medesime attività. Lo stabilisce l’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015. Basta un solo contratto stagionale: non serve una durata minima del rapporto. Il lavoratore deve dichiarare per iscritto la volontà di esercitare questo diritto entro tre mesi dalla fine del contratto. Il datore di lavoro, a sua volta, deve informarlo per iscritto già nella lettera di assunzione.
Nelle sezioni che seguono spieghiamo la norma, i termini, gli obblighi e i casi pratici con linguaggio chiaro e preciso, utile a chi gestisce assunzioni stagionali e a chi le riceve.
Cos’è il diritto di precedenza nel lavoro stagionale?
Il diritto di precedenza tutela il lavoratore che, per la natura ciclica del lavoro (turismo, agricoltura, ristorazione, attività legate alle stagioni), si trova spesso a ripetere contratti a termine con lo stesso datore. Il legislatore bilancia due esigenze: l’organizzazione dell’impresa, che ha bisogno di flessibilità legata alla stagione, e l’aspettativa legittima del dipendente di essere richiamato quando l’attività riparte.
Questo diritto non trasforma il contratto in un rapporto a tempo indeterminato. Opera solo sulle nuove assunzioni a tempo determinato per le medesime attività stagionali. Se l’azienda assume per mansioni diverse o per un rapporto a tempo indeterminato, la precedenza stagionale non si applica in quel modo. Per il lavoratore a termine “ordinario” (non stagionale) le regole cambiano: serve più di sei mesi di lavoro e la precedenza riguarda le assunzioni a tempo indeterminato.
Normativa sul diritto di precedenza stagionale: articolo 24 D.Lgs. 81/2015
La disciplina principale sta nell’articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il comma 3 dice che il lavoratore assunto a tempo determinato per attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato dello stesso datore per le medesime attività stagionali. Il comma 4 impone che il diritto sia espressamente richiamato nell’atto scritto di assunzione e stabilisce i termini per esercitarlo: tre mesi dalla cessazione per lo stagionale, sei mesi per il lavoratore a termine ordinario. In ogni caso il diritto si estingue dopo un anno dalla cessazione del rapporto.
La ratio è che chi lavora solo in certi periodi dell’anno rischia di restare fuori dal circuito aziendale senza una tutela minima di continuità. La legge non obbliga l’impresa a stabilizzare, ma le chiede di preferire chi ha già lavorato nella stessa attività stagionale, se quel lavoratore ha manifestato per tempo la propria disponibilità.
Presupposti del diritto di precedenza per lavoratori stagionali
Per maturare il diritto basta un unico contratto a tempo determinato per finalità stagionali. Non serve sommare mesi di servizio, a differenza del lavoratore a termine ordinario, che deve superare i sei mesi anche cumulando più contratti.
Il lavoratore attiva la precedenza solo se manifesta per iscritto la volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto. Se non lo fa in tempo, il diritto non si consolida. Trascorso un anno dalla cessazione, il diritto si estingue in ogni caso, indipendentemente da come si siano comportate le parti.
In pratica: fine contratto il 30 settembre; il lavoratore ha tempo fino al 30 dicembre per scrivere al datore; dal 1° ottobre dell’anno successivo il diritto non esiste più. Chi gestisce personale stagionale deve annotare queste scadenze e conservare le comunicazioni: un piccolo scadenziario evita molti problemi.
Esempio di formula per esercitare il diritto di precedenza
La presente per comunicare che, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 81/2015, il sottoscritto intende esercitare il diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni a tempo determinato per le medesime attività stagionali.
Esempio di formula per rinunciare al diritto di precedenza
La presente per comunicare, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 81/2015, che il sottoscritto intende rinunciare al diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni a tempo determinato per le medesime attività stagionali.
Obbligo di informativa del datore di lavoro sul diritto di precedenza
Il datore di lavoro deve richiamare per iscritto, già nell’atto di assunzione, l’esistenza del diritto di precedenza e le modalità di esercizio previste dalla legge o dal contratto collettivo. L’obbligo vale sia per i contratti stagionali sia per quelli a termine ordinari.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza 9 aprile 2024, n. 9444, ha chiarito un punto decisivo. La mancata indicazione scritta del diritto non annulla la clausola di termine e non converte il rapporto in tempo indeterminato fin dall’inizio. Tuttavia espone il datore a responsabilità risarcitoria ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, se assume altre persone senza aver informato adeguatamente il lavoratore stagionale e così gli preclude la possibilità concreta di esercitare la precedenza. In giudizio il datore non può eccepire che il lavoratore non ha manifestato la volontà: l’omissione informativa è imputabile a lui.
Chi redige lettere di assunzione stagionali fa bene a inserire sempre questa informativa e a conservare prova della consegna al dipendente: è un dettaglio che, se trascurato, può costare caro in un eventuale contenzioso.
Leggi anche: Il Dovere di Informazione
Esempio di informativa da inserire nel contratto
Ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 81/2015, si ricorda che il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza si estingue, in ogni caso, una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.
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Ruolo del CCNL nel diritto di precedenza stagionale
La legge fissa il quadro minimo. I contratti collettivi nazionali possono integrarlo e, in senso più favorevole al lavoratore, precisare modalità, termini e conseguenze. Nel turismo, nella ristorazione e nel commercio molti CCNL disciplinano con dettaglio la forma della comunicazione, i tempi di risposta e i casi in cui la precedenza non si applica. Prima di redigere l’informativa conviene sempre leggere il CCNL applicato.
Un esempio utile è il CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e turismo. In sintesi, i lavoratori che hanno prestato attività con contratto a tempo determinato per attività stagionali hanno diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa unità produttiva e con la medesima qualifica. Il diritto si estingue entro un anno dalla cessazione. Il lavoratore lo esercita con comunicazione scritta entro tre mesi dalla fine del rapporto. L’eventuale rinuncia va comunicata per iscritto in tempo utile e comunque non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell’azienda, salvo comprovato impedimento. Il diritto non si applica a chi ha i requisiti pensionistici di vecchiaia né a chi è stato licenziato per giusta causa dalla stessa azienda; la contrattazione integrativa può aggiungere altri casi di esclusione.
Chi gestisce lettera di assunzione, scadenziario e comunicazioni per attività stagionali deve sempre allinearle al CCNL concreto applicato, non solo al testo generale della legge. Su questo aspetto, un confronto con un consulente del lavoro aiuta a evitare interpretazioni errate.
Esempio: conseguenze della mancata informativa sul diritto di precedenza
Immaginiamo un lavoratore assunto per attività stagionale secondo il CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e turismo. Il datore non inserisce nel contratto l’informativa dell’articolo 24 del d.lgs. 81/2015. Entro tre mesi dalla cessazione il lavoratore non dichiara per iscritto di voler essere riassunto. Coerentemente con l’ordinanza Cassazione n. 9444/2024, il rapporto non si trasforma automaticamente in tempo indeterminato. Il lavoratore può però agire per il riconoscimento del danno da perdita di chance occupazionale e per il risarcimento. Il datore non può opporre il decorso del termine trimestrale, perché quel decorso dipende dal suo inadempimento informativo.
Questa situazione è più frequente di quanto si pensi nelle imprese che gestiscono le stagioni senza procedure strutturate. Prevenire, in questi casi, costa sempre meno che difendersi in giudizio.
Esempio: conseguenze della mancata accettazione dell’offerta di lavoro
Stesso contesto collettivo, ma con adempimenti corretti. Il datore ha inserito l’informativa. Entro tre mesi dalla scadenza del termine il lavoratore manifesta per iscritto la volontà di essere riassunto per le medesime attività stagionali. L’azienda comunica per iscritto la disponibilità del posto per la stagione successiva. Il lavoratore, nei trenta giorni successivi, non comunica né accettazione né rifiuto. Salvo comprovato impedimento, il datore resta libero di assumere un’altra persona.
La forma scritta e la tracciabilità delle comunicazioni proteggono entrambe le parti. Anche canali come e-mail o messaggi possono valere se dimostrano che il destinatario ha ricevuto e compreso il contenuto; restano preferibili strumenti che lascino prova certa di invio e ricezione.
Differenze tra diritto di precedenza stagionale e ordinario
La tabella seguente confronta le due discipline previste dall’articolo 24 del d.lgs. 81/2015.
| Elemento | Lavoratore stagionale | Lavoratore a termine ordinario |
|---|---|---|
| Fonte normativa | Art. 24, comma 3, D.Lgs. 81/2015 | Art. 24, comma 1, D.Lgs. 81/2015 |
| Durata minima richiesta | Nessuna: basta un rapporto | Superiore a 6 mesi, anche cumulativi |
| Oggetto della precedenza | Nuove assunzioni a termine per medesime attività stagionali | Assunzioni a tempo indeterminato per mansioni già svolte |
| Termine per manifestare la volontà | 3 mesi dalla cessazione, per iscritto | 6 mesi dalla cessazione, per iscritto |
| Efficacia temporale massima | 12 mesi dalla cessazione | 12 mesi dalla cessazione |
| Obbligo informativo datoriale | Sì, forma scritta nell’atto di assunzione | Sì, stessa previsione |
Questa mappa aiuta datori di lavoro e lavoratori a non confondere le due tutele. Un errore tipico è applicare i sei mesi anche allo stagionale, o pretendere la stabilizzazione dove la legge prevede solo la precedenza sulle assunzioni a termine successive.
Come gestire correttamente il diritto di precedenza stagionale
Per ridurre il rischio di contenzioso, il datore di lavoro deve inserire sempre l’informativa dell’articolo 24 del d.lgs. 81/2015 nell’atto di assunzione. Deve, inoltre:
- controllare le clausole del CCNL applicato su termini, forma e rinunce;
- monitorare le scadenze dalla cessazione: tre mesi per l’esercizio da parte del lavoratore e un anno per l’estinzione definitiva;
- effettuare e conservare ogni comunicazione in forma scritta, con strumenti idonei a dimostrare che il lavoratore ha conosciuto il contenuto.
Il lavoratore, dal canto suo, deve leggere con attenzione la lettera di assunzione, annotare la data di fine rapporto e, se desidera essere richiamato, inviare la dichiarazione scritta entro tre mesi. Se riceve un’offerta di riassunzione, deve rispondere nei tempi previsti dal CCNL, di solito entro trenta giorni, salvo impedimento documentabile.
Gestire correttamente termini, informative e verifiche del CCNL richiede attenzione costante, soprattutto per le aziende con più stagioni all’anno o con personale stabile nel tempo. Chi opera nel territorio vicentino e desidera un confronto su questi aspetti può rivolgersi a Studio Campesato, che segue da anni imprese e lavoratori nella provincia di Vicenza su temi di contratti stagionali e gestione ordinaria del personale.
Il presente articolo è stato redatto con linguaggio semplice e finalità divulgative. Le informazioni contenute non sostituiscono una consulenza professionale riferita al caso concreto.
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FAQ sul diritto di precedenza del lavoro stagionale
È il diritto del lavoratore assunto a termine per attività stagionali di essere preferito, rispetto ad altri candidati, in caso di nuove assunzioni a tempo determinato per le medesime attività stagionali effettuate dallo stesso datore di lavoro.
Nessuna durata minima è richiesta: basta un solo contratto stagionale, anche breve, per far maturare il diritto. Questo è diverso da quanto previsto per il lavoratore a termine ordinario, che deve superare i sei mesi di servizio, anche cumulando più contratti.
Il lavoratore deve manifestare per iscritto la propria volontà entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Superato questo termine senza comunicazione, il diritto non si consolida.
Il diritto si estingue in ogni caso trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto, indipendentemente dal comportamento delle parti nel frattempo.
Sì. L’articolo 24 del d.lgs. 81/2015 impone al datore di richiamare espressamente il diritto di precedenza, e le relative modalità di esercizio, già nell’atto scritto di assunzione.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 9444/2024, ha chiarito che l’omissione non annulla la clausola di termine né trasforma il rapporto in tempo indeterminato. Tuttavia il datore rischia una responsabilità risarcitoria ex art. 1218 c.c. se assume altri lavoratori senza aver informato correttamente chi aveva diritto alla precedenza, precludendogli così la possibilità di farla valere.
No. Per il lavoratore stagionale la precedenza riguarda solo le nuove assunzioni a tempo determinato per le medesime attività stagionali, non le assunzioni a tempo indeterminato. Questa possibilità è invece prevista per il lavoratore a termine ordinario che abbia superato i sei mesi di servizio.
Sì, i CCNL di settore, ad esempio quello dei Pubblici esercizi, ristorazione e turismo, possono integrare la disciplina legale con dettagli su forma delle comunicazioni, tempi di risposta e casi di esclusione, spesso confermando il termine di tre mesi ma aggiungendo adempimenti specifici. È quindi sempre necessario verificare il CCNL applicato prima di redigere l’informativa.
Se non comunichi né l’accettazione né il rifiuto nei termini previsti dal CCNL (di solito trenta giorni), salvo un impedimento comprovato, il datore di lavoro resta libero di assumere un’altra persona per quella stagione.



