Festività in busta paga

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Festività in busta paga: LA GUIDA COMPLETA (con esempi)

Scopri come vengono retribuite le festività in busta paga: dalle festività nazionali alle festività soppresse. Una guida completa (con esempi pratici) su come vengono pagate e su diritti e obblighi per lavoratori e datori di lavoro.

Introduzione alle festività in busta paga

Le festività, le giornate segnate in rosso sul calendario per intenderci, danno diritto ad un particolare trattamento retributivo in busta paga.

Sono giornate non lavorative riconosciute dalla legge, durante le quali i lavoratori hanno diritto al riposo senza subire una riduzione della retribuzione. Si tratta di giorni stabiliti per celebrare eventi religiosi, civili o storici, come ad esempio il Natale, il Ferragosto o la Festa della Repubblica.

In questo articolo andremo ad approfondire questo argomento per capire definitivamente come vengono retribuite le festività dal datore di lavoro.

Elenco delle festività riconosciute dalla legge

Ma quali sono, esattamente, le giornate considerate come festive in base alla legge?

Ecco l’elenco delle festività attualmente riconosciute:

  • 1 gennaio,
  • 6 gennaio,
  • lunedì dopo la Pasqua (lunedì dell’Angelo o Pasquetta),
  • 25 Aprile,
  • 1 maggio,
  • 2 giugno,
  • 15 agosto,
  • 1 novembre,
  • 25 e 26 dicembre.

A queste va aggiunto anche il giorno del Santo Patrono del comune in cui si trova la sede di lavoro.

Un caso particolare: la Pasqua è giorno festivo?

A questo punto qualcuno si chiederà: come mai non è stato menzionato il giorno della Pasqua in questo elenco?

La ragione è che la Pasqua cade sempre di domenica, giorno che di norma è già considerato non lavorativo per la maggior parte dei lavoratori. Le festività ufficiali riconosciute dalla legge sono quelle che possono cadere in giorni feriali; quindi, la Pasqua non ha bisogno di essere inclusa nell’elenco delle festività retribuite. Solo alcuni CCNL disciplinano il giorno della Pasqua come giornata festiva, per cui occorre sempre controllare quanto previsto dal settore di riferimento.

Retribuzione durante le festività

In merito alla retribuzione, che cosa deve garantire il datore di lavoro per le giornate festive?

Il calcolo dipende da più fattori. Analizziamo i diversi casi

Retribuzione per festività goduta cadente in giorno feriale

Se la festività cade in un giorno lavorativo (tipicamente da lunedì a venerdì) il datore di lavoro deve corrispondere la normale retribuzione giornaliera anche se il lavoratore non effettua alcuna prestazione lavorativa.

Vediamo dunque tutte le possibili variabili:

a)      in caso di festività infrasettimanale cadente dal lunedì al sabato, per i lavoratori retribuiti in misura fissa ovvero quelli “mensilizzati” la festività è compresa nella normale retribuzione mensile che si considera solitamente di 26 giorni;

b)     per i lavoratori retribuiti con paga oraria si considera la retribuzione che sarebbe spettata in caso di lavoro.

Esempi pratici

a)      Festività goduta (non lavorata) cadente in giorno feriale per impiegato mensilizzato

Per una festività goduta, l’impiegato mensilizzato ha diritto alla normale retribuzione, senza alcuna decurtazione o maggiorazione.

La festività è già inclusa nella retribuzione mensile.

Calcolo:

  • Retribuzione mensile: 2.000 €
  • Giornata festiva: 25 aprile (infrasettimanale)

Calcolo: Nessun calcolo aggiuntivo, la festività è già compresa nella retribuzione mensile di 2.000 €.

b)     Festività goduta (non lavorata) cadente in giorno feriale per operaio pagato a ore

  • Retribuzione oraria: 10,00 €
  • Orario settimanale: 40 ore (8 ore al giorno)
  • Festività: 25 aprile (infrasettimanale)

Calcolo:
Per una festività goduta, l’operaio, in aprile, ha diritto alla normale retribuzione giornaliera.

Retribuzione giornaliera = 10,00 x 8 ore = 80,00 €

L’operaio riceverà 80,00 € per la festività goduta del 25 aprile.

Retribuzione per festività non goduta perché cadente di domenica

Se invece la festività cade di domenica questa viene considerata come non goduta e dunque viene pagata in aggiunta alla normale retribuzione.

Ad esempio:

a)      per i lavoratori mensilizzati spetteranno ad esempio 27 giorni di paga ovvero i 26 giorni del mese standard più 1 festività;

b)     per i lavoratori a paga oraria, nella maggior parte dei casi, spetterà un importo pari ad 1/6 dell’orario settimanale in più da sommare alle ore lavorate effettivamente lavorate nel mese.

⭐ In alcuni casi l’azienda può far recuperare festività non goduta concedendo un giorno di riposo in più ai lavoratori.

Ad esempio: la festività cade di domenica, l’azienda concede una giornata di riposo in più a tutti i dipendenti il lunedì. In questo modo l’azienda sarà esente dal pagamento della retribuzione per festività non goduta. La scelta di una forma o l’altra di indennizzo dipende dal contratto di riferimento e dagli accordi presi con il datore di lavoro.

Esempi pratici

a)      Retribuzione di festività non goduta perché cadente di domenica per impiegato mensilizzato

Per una festività non goduta perché cade di domenica, l’impiegato ha diritto a una quota aggiuntiva di retribuzione, pari a 1/26 della retribuzione mensile.

Calcolo:

  • Retribuzione mensile: 2.000 €
  • Festività non goduta: 1° maggio (domenica)

Calcolo: 2.000 / 26 = 76,92 €
Retribuzione totale: 2.000 + 76,92 = 2.076,92 €

b)     Retribuzione per festività non goduta perché cadente di domenica per operaio pagato a ore

  • Retribuzione oraria: 10,00 €
  • Orario settimanale: 40 ore
  • Festività: 1° maggio (domenica)

Calcolo:
Per una festività non goduta che cade di domenica, l’operaio ha diritto a una quota aggiuntiva di retribuzione pari a 1/6 dell’orario settimanale.

Quota aggiuntiva = (40 ore / 6) x 10,00 = 66,67 €

L’operaio riceverà, per il mese di maggio, 66,67 € in aggiunta alla normale retribuzione

Retribuzione per lavoro prestato durante le festività

E chi presta invece attività lavorativa anche durante le feste, come deve essere retribuito?

Per il lavoro prestato durante una giornata festiva, il lavoratore ha diritto a ricevere la retribuzione relativa alla giornata di festività ed in aggiunta la maggiorazione prevista dal CCNL di riferimento

Esempi pratici

Retribuzione per festività lavorata senza riposo compensativo per impiegato mensilizzato

Per una festività lavorata senza riposo compensativo, l’impiegato ha diritto alla normale retribuzione oltre alla maggiorazione del 50% (il valore della maggiorazione varia in base al CCNL applicato) sulla retribuzione oraria per le ore lavorate in un giorno festivo.

Calcolo:

  • Retribuzione mensile: 2.000 €
  • Retribuzione oraria: 2.000 / 173 = 11,56 €/ora
  • Festività lavorata: 15 agosto (8 ore lavorate)

Calcolo:

  • Retribuzione normale: 2.000 € (già inclusa)
  • Maggiorazione 50%: (11,56 x 8 ore) x 1,5 = 138,72  €
  • Retribuzione totale: 2.000 + 138,72 = 2.138,72 €

Retribuzione per festività lavorata senza riposo compensativo per operaio pagato a ore

  • Retribuzione oraria: 10,00€
  • Orario settimanale: 40 ore
  • Festività lavorata: 15 agosto (8 ore lavorate)
  • Maggiorazione per lavoro festivo: 50% (altri CCNl possono prevedere percentuali diverse)

Calcolo:

  • Retribuzione normale per la festività: 10,00 x 8 ore = 80,00€
  • Retribuzione per le ore lavorate con magg. festiva: (10,00 x 8) x 1,5 = 120,00€

Totale per la giornata festiva lavorata: 80,00 + 120,00 = 200,00 €

L’operaio riceverà complessivamente 200,00€ per la festività lavorata del 15 agosto.

ATTENZIONE: tutti gli esempi sopra riportati sono a mero titolo esplicativo e potrebbero non rappresentare la situazione del lettore. Consultare sempre il proprio CCNL di settore.

Se vuoi imparare a leggere la busta paga e scoprire di più su come funziona la retribuzione, leggi il nostro articolo dedicato cliccando qui.

Le festività soppresse

Cosa sono le festività soppresse?

Le festività soppresse sono giornate che, in passato, erano festività nazionali riconosciute e quindi non lavorative, ma che sono state eliminate come giorni festivi a partire dagli anni ’70 per ragioni economiche e di produttività.

Ad esempio, sono festività soppresse:

  • La festa di San Giuseppe (19 marzo),
  • Il Corpus Domini (giovedì della II settimana dopo la Pentecoste),
  • l’Ascensione (40 giorni dopo la Pentecoste),
  • La giornata dei Santi Pietro e Paolo (29 giugno).

Permessi ex festività

Nonostante le suddette giornate non siano più giorni di riposo obbligatorio, quasi tutti i Contratti Collettivi prevedono dei permessi retribuiti in loro sostituzione (e chiamati, appunto, “Permessi per ex festività”).

La quantità di permessi concessi per queste festività dipende dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di appartenenza e, generalmente, varia da 4 a 6 giorni di permesso all’anno.

Il caso particolare del 4 novembre

E quanto riguarda il 4 novembre? Non è un giorno festivo? Perché non è stato citato in questo articolo?

Si, è vero. Il 4 novembre è una festività ma ha una particolarità: questa festa non è stata soppressa ma spostata alla prima domenica di novembre e dunque in busta paga è sempre considerata come festività cadente di domenica e, perciò, pagata in aggiunta alla normale retribuzione (da calcolarsi come esposto in precedenza in base se il lavoratore è “mensilizzato” o “pagato a ore”).

La rilevanza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) nelle festività in busta paga

Che ruolo ha il CCNL nella gestione delle festività?

Il CCNL, stabilendo regole specifiche che si applicano a ciascun settore lavorativo, definisce vari aspetti relativi alle festività, quali il trattamento economico, i permessi retribuiti, e la monetizzazione delle festività non godute.

Ad esempio, nel CCNL del Commercio, se un lavoratore presta servizio durante una festività, ha diritto alla normale retribuzione per la festività, più una maggiorazione del 30% per le ore lavorate in quel giorno. Se la festività cade in un giorno di riposo, viene riconosciuta una giornata di retribuzione aggiuntiva o un riposo compensativo.

Il CCNL, quindi, assicura che i lavoratori ricevano il giusto trattamento economico e il riposo dovuto, regolando in dettaglio tutti gli aspetti legati alle festività.

Per una gestione sempre corretta delle festività in busta paga

La corretta gestione delle festività in busta paga richiede attenzione.

Per questo è importante comprendere come vengono retribuite le festività, sia quelle infrasettimanali che quelle cadenti di domenica.

È utile ricordare che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento può prevedere disposizioni specifiche o più favorevoli rispetto a quanto stabilito dalla legge.

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Il presente articolo è stato deliberatamente redatto con un linguaggio semplice, a scopo divulgativo, e senza la pretesa di esaurire l’argomento trattato.

FAQ – Le festività in busta paga

Come viene retribuita una festività che cade di domenica?

Se una festività cade di domenica, viene considerata come “non goduta” e retribuita in aggiunta alla normale retribuzione. Ad esempio, per i lavoratori mensilizzati, la paga includerà 27 giorni anziché i soliti 26.

Che cosa sono i “permessi da ex festività”?

I permessi da ex festività sono ore di permesso aggiuntive riconosciute dai contratti collettivi in sostituzione di giornate che erano una volta considerate festività ma che sono state soppresse dalla legge.

Come viene gestita la festività del 4 novembre?

Il 4 novembre è stato spostato alla prima domenica di novembre e, dunque, è sempre considerato come festività cadente di domenica. È perciò retribuita in aggiunta alla normale paga.

Qual è l’importanza del CCNL nella gestione delle festività?

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) specifico del settore di appartenenza è fondamentale per determinare i diritti e i doveri relativi alle festività, inclusa la Pasqua e le festività soppresse.

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