Fondo di Tesoreria INPS e TFR: allargata la platea delle aziende obbligate al versamento

Fondo Tesoreria INPS e TFR
Indice

Con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), il legislatore ha riscritto una delle regole fondamentali che disciplinano il destino del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) nelle imprese italiane. La novità — contenuta nei commi 203-205 dell’art. 1 della legge — non è di dettaglio: riguarda direttamente la platea dei datori di lavoro obbligati a versare il TFR al Fondo di Tesoreria INPS, ed è stata recepita dalla Circolare INPS n. 12/2026.

Per molte imprese che negli anni hanno superato la soglia dei 50 dipendenti, questa riforma si traduce in un nuovo obbligo contributivo concreto, con impatto immediato sulla gestione delle buste paga e sulla liquidità aziendale. Comprendere bene la norma è quindi essenziale.

Fondo Tesoreria INPS 2026 – Studio Campesato
⚡ Aggiornato · Legge di Bilancio 2026

Fondo di Tesoreria INPS Nuove Soglie 2026

Guida aggiornata · Art. 1, c. 203, L. 199/2025 · Circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026

Periodo
📅 2028 – 2031
50
dipendenti (media annua) · soglia ordinaria ripristinata
Fase intermedia
Periodo
📅 Dal 2032
40
dipendenti (media annua) · estensione finale dell’obbligo
↓ Soglia ridotta
💡
La media occupazionale si calcola sull’anno precedente rispetto al periodo di paga. Per il 2026 occorre quindi fare riferimento alla media dei dipendenti del 2025. Le aziende con ≥ 60 addetti nel 2025 sono obbligate dal 1° gennaio 2026, con il primo versamento tramite F24 entro il 16 marzo 2026 (competenza febbraio 2026).
🏦
Cos’è il Fondo
Fondo INPS istituito nel 2007 che garantisce l’erogazione del TFR ai dipendenti privati
📊
Calcolo Media
Media annua di tutti i lavoratori subordinati
📋
Modello SC34
Da compilare per comunicare il superamento della soglia all’INPS
🏗️
Aziende Nuove
Nel primo anno di attività rimane la soglia storica di 50 dipendenti
🔄
Uniemens
Versamento mensile tramite flusso Uniemens, codice contribuzione dedicato
📅
Regolarizzazione gen. 2026
Quota gennaio 2026 regolarizzabile entro il 16 aprile o 16 maggio 2026
📋 Normativa di riferimento: Art. 1, c. 755–756, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (istituzione Fondo) · Art. 1, comma 203, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) · Circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026

Fondo di Tesoreria INPS: cos’è e come funziona

Prima di analizzare le novità, è opportuno ricordare cosa sia il Fondo di Tesoreria INPS e perché esiste.

Il TFR — la cosiddetta “liquidazione” — è una quota di retribuzione che ogni lavoratore dipendente accumula mese dopo mese e che il datore di lavoro può, in alternativa, trattenere in azienda oppure versare a fondi di previdenza complementare o, appunto, al Fondo di Tesoreria INPS (FDT). Il Fondo è stato istituito dalla Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/2006, commi 755-756) con l’obiettivo di tutelare i lavoratori delle grandi imprese, garantendo che le somme accantonate per il TFR non restino “bloccate” all’interno dell’azienda, ma siano gestite da un soggetto pubblico dotato di piena solidità patrimoniale.

Dal 2007, i datori di lavoro con più di 49 dipendenti al 31 dicembre 2006 sono stati obbligati a versare al FDT il TFR dei lavoratori che non abbiano optato per la previdenza complementare. Il criterio, però, era rigido: si guardava esclusivamente alla dimensione aziendale in quel momento storico o, per le imprese nate dopo, al primo anno di attività. Il paradosso era evidente: un’azienda nata con 20 dipendenti e cresciuta fino a 300 poteva restare esclusa dall’obbligo solo perché nel primo anno non aveva ancora raggiunto la soglia.


Il Fondo di Tesoreria INPS e il problema che la riforma ha voluto correggere

Questa distorsione normativa — tecnicamente definita “criterio statico” — creava una disparità di trattamento ingiustificata tra imprese di uguale dimensione:

  • Le aziende già esistenti al 31.12.2006 con più di 49 dipendenti → obbligate al versamento al FDT
  • Le aziende nate dopo il 2006 che avevano superato la soglia degli anni successivi → non obbligate, perché nel primo anno di attività non avevano raggiunto i 50 addetti

A parità di forza lavoro, il primo gruppo trasferiva il TFR all’INPS, il secondo lo tratteneva in azienda. Una disparità che, agli occhi del legislatore e dei commentatori, costituiva una vera e propria “stortura” del sistema.

La Legge di Bilancio 2026 risolve il problema introducendo un criterio dinamico e progressivo: ciò che conta non è più solo il dato occupazionale del primo anno, ma la media annuale dei dipendenti nell’anno solare precedente al periodo di paga considerato.


Il Fondo di Tesoreria INPS e il nuovo criterio “dinamico”

Con decorrenza dal 1° gennaio 2026, sono obbligati al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS anche i datori di lavoro che — negli anni successivi a quello di avvio dell’attività — hanno raggiunto o raggiungono la soglia dimensionale di 50 dipendenti, calcolata come media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente al periodo di paga considerato.

Il passaggio concettuale è fondamentale: non si guarda più a un anno di riferimento fisso, ma alla dimensione effettiva e attuale dell’impresa, aggiornata ogni anno. Se un’azienda cresciuta nel tempo supera la soglia nell’anno X, dall’anno X+1 scatta l’obbligo di versamento.


Le soglie dimensionali: un percorso graduale fino al 2032

La legge non introduce un’unica soglia definitiva, ma un meccanismo a scalini, che abbassa progressivamente il numero di dipendenti necessario per far scattare l’obbligo:

PeriodoSoglia dipendenti (media annuale anno precedente)
2026 – 202760 addetti (soglia transitoria)
2028 – 203150 addetti (soglia transitoria)
Dal 1° gennaio 203240 addetti (limite strutturale)

Questo schema graduato risponde a una logica precisa: dare alle imprese di medie dimensioni il tempo necessario per adeguare la propria pianificazione finanziaria, prima che l’obbligo si consolidi a regime.

Esempio pratico

Un’impresa avviata nel 2015, che nel primo anno contava 20 dipendenti e oggi ne occupa stabilmente 65:

  • Fino al 31.12.2025 → non obbligata al versamento al FDT (criterio statico: nel 2015 aveva meno di 50 addetti)
  • Dal 1.1.2026 → obbligata, perché nel 2025 la media annuale dei dipendenti ha superato 60
  • L’obbligo di versamento decorre dal primo periodo di paga del 2026

Le aziende di nuova costituzione: restano le vecchie regole

Un punto tecnico di grande rilievo pratico: la riforma non abroga la disciplina precedente, ma la integra.

Per le aziende di nuova costituzione — ossia quelle che avviano l’attività dal 2026 in poi — continua ad applicarsi il criterio originario del 2007: se nell’anno di inizio dell’attività raggiungono la media di 50 dipendenti, sono tenute al versamento del TFR al FDT sin dall’inizio dell’attività, con effetto retroattivo anche sui mesi già trascorsi.

Le nuove soglie (60, poi 50, poi 40 addetti) operano esclusivamente per gli anni successivi a quello di avvio, non per il primo anno. La coesistenza dei due regimi richiede attenzione nella verifica della posizione di ciascuna impresa.


Il meccanismo di calcolo: come si conta la “media annuale”

Il parametro di riferimento è la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente. In pratica:

  • Si sommano i lavoratori presenti in ciascun mese dell’anno precedente
  • Si divide per i mesi di attività (12, o meno se l’azienda ha avuto periodi di inattività)
  • Se la media supera la soglia dimensionale applicabile → l’obbligo scatta dal 1° gennaio dell’anno successivo

Ai fini del calcolo, si tiene conto di tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dalla tipologia contrattuale (tempo pieno, part-time, apprendisti, lavoratori somministrati a rischio). La Circolare INPS n. 12/2026 ha fornito chiarimenti operativi sulla metodologia di computo.


Quando e come si versa il TFR al Fondo di Tesoreria: le modalità operative

Il versamento al Fondo di Tesoreria deve avvenire con cadenza mensile, tramite modello F24, entro il 16° giorno del mese successivo al periodo di paga di riferimento. L’importo da versare è pari alla quota di TFR maturata nel mese dai lavoratori dipendenti che non abbiano destinato il proprio TFR a forme di previdenza complementare.

Il versamento è effettuato mediante il contributo di finanziamento al Fondo, che confluisce nella gestione separata dell’INPS e che garantisce al lavoratore, al momento della cessazione del rapporto, l’erogazione del TFR maturato direttamente da parte dell’Istituto (o, per il tramite del datore di lavoro con rimborso INPS).


Le misure compensative per le imprese

Il legislatore è consapevole dell’impatto finanziario di questa riforma sulle imprese di media dimensione — che per anni hanno “usato” il TFR trattenuto in azienda come forma di finanziamento a basso costo. Per attenuare questo effetto, le imprese obbligate al versamento al FDT mantengono il diritto alle misure compensative già previste dal D.Lgs. 252/2005:

  • Deducibilità maggiorata dal reddito d’impresa di una quota delle retribuzioni dei lavoratori
  • Esenzione dal contributo al Fondo di Garanzia INPS (quella piccola quota mensile destinata a coprire il TFR in caso di insolvenza aziendale)
  • Riduzione degli oneri contributivi minori (contributo al Fondo di Garanzia del TFR)

Si tratta di compensazioni parziali, che non azzerano l’impatto ma ne riducono l’entità.


Il quadro normativo di riferimento

Per chi voglia approfondire le fonti primarie, le disposizioni rilevanti sono:

  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — Art. 1, commi 203-205 (norme sostanziali)
  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 — Commi 755-756 (disciplina istitutiva del FDT, come modificata)
  • D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 — Disciplina delle forme pensionistiche complementari (misure compensative)
  • Circolare INPS n. 12/2026 — Istruzioni operative e chiarimenti applicativi

Riepilogo operativo per i datori di lavoro

Se sei un imprenditore o un responsabile HR, ecco le verifiche da effettuare subito:

  1. Calcola la media annuale 2025 dei tuoi dipendenti: se supera 60, sei già obbligato dal 1° gennaio 2026
  2. Verifica l’anno di avvio dell’attività: se la tua impresa è nata prima del 2006 o ha già superato 50 addetti in anni precedenti, controlla se eri già obbligato ai sensi della vecchia normativa
  3. Pianifica per il 2027: se nel 2026 la media supera 60, l’obbligo prosegue; se è compresa tra 50 e 59, dal 2028 potresti comunque rientrare
  4. Aggiorna i flussi Uniemens e le procedure di paghe, coordinandoti con il tuo consulente del lavoro per garantire il corretto versamento mensile tramite F24
  5. Informa i lavoratori: chi non abbia ancora espresso scelta sulla destinazione del TFR, alla luce del nuovo obbligo, potrebbe beneficiare di una corretta informativa sulle opzioni disponibili (previdenza complementare o FDT)

Nota professionale: Le informazioni contenute in questo articolo sono aggiornate alla Circolare INPS n. 12/2026 e alla Legge n. 199/2025. Data la complessità tecnica della materia e la presenza di soglie transitorie in evoluzione fino al 2032, si raccomanda di affidarsi a un Consulente del Lavoro per la verifica specifica della propria posizione aziendale e per l’adeguamento delle procedure amministrative e paghe.

Autore dell’articolo – Marco Campesato: esperto di diritto del lavoro e della previdenza sociale di Studio Campesato – Consulente del lavoro a Vicenza

Autore dell'articolo - Marco Campesato: esperto di diritto del lavoro e della previdenza sociale di Studio Campesato - Consulente del lavoro a Vicenza
Marco Campesato – Esperto di diritto del lavoro e della previdenza sociale

Condividi

Potrebbe interessarti anche

Lavoro stagionale quali deroghe ai limiti ordinari

Lavoro stagionale: quali deroghe ai limiti ordinari?

Il lavoro stagionale è un contratto a termine con regole speciali. Quando l’attività è realmente stagionale, non si applicano il limite dei 24 mesi, lo stop and go e il contingentamento ordinario. La guida esamina fonti normative e contrattuali, causali, proroghe, diritto di precedenza, contribuzione NASpI e documentazione necessaria per

Continua a leggere »
Come possiamo aiutarti?

Contattaci ora per ottenere una consulenza professionale e personalizzata per le tue esigenze aziendali.