Formazione sicurezza e neoassunti: quando deve essere erogata?

Formazione sicurezza per neoassunti
Indice

Quando deve essere erogata la formazione sulla sicurezza ai neoassunti?

Risposta rapida (per chi è di fretta)
Il datore di lavoro deve erogare la formazione sulla sicurezza ai neoassunti in occasione della costituzione del rapporto di lavoro; per i lavoratori somministrati, l’obbligo coincide con l’inizio dell’utilizzazione. La formazione e, quando previsto, l’addestramento specifico costituiscono attività propedeutiche all’impiego del lavoratore: l’azienda non può quindi utilizzare il precedente termine di 60 giorni per rinviare l’adempimento. La nota INL n. 2377 del 27 ottobre 2026 chiarisce le conseguenze di questa regola sui controlli ispettivi. Per le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande individuati dalla legge, una deroga consente di completare il percorso entro 30 giorni, ferma restando la necessità di attivarlo tempestivamente all’assunzione.

Che cosa chiarisce la nota INL n. 2377 del 27 ottobre 2026?

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato la nota n. 2377 del 27 ottobre 2026 per uniformare l’attività degli ispettori nell’accertamento degli obblighi formativi dei datori di lavoro. Il documento affronta i tempi della formazione, aggiorna le indicazioni sulla revoca della sospensione per lavoro irregolare e precisa come applicare la disciplina speciale per turismo e somministrazione di alimenti e bevande.

Occorre distinguere la fonte dell’obbligo dalle istruzioni ispettive. L’articolo 37, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 collega già la formazione e l’eventuale addestramento specifico alla costituzione del rapporto di lavoro o all’inizio dell’utilizzazione in somministrazione. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, repertorio n. 59/CSR, ha eliminato la precedente previsione sul completamento entro 60 giorni. La nota INL prende atto di questo quadro e adegua la prassi di vigilanza.

Pertanto, attribuire alla nota l’introduzione di un obbligo completamente nuovo sarebbe impreciso. La sua rilevanza consiste soprattutto nel chiarire come gli ispettori devono verificare e prescrivere la regolarizzazione della formazione omessa.

Perché il datore di lavoro non può più utilizzare il termine di 60 giorni?

Il precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 contemplava, alle condizioni previste, la possibilità di completare il percorso formativo entro 60 giorni dall’assunzione. Come evidenzia l’INL, alcuni operatori avevano interpretato erroneamente questa previsione come una facoltà di differire anche l’avvio della formazione.

L’Accordo del 2025 ha eliminato quel riferimento. Inoltre, il Ministero del Lavoro, nel quesito n. 9 delle FAQ del 27 marzo 2026, ha escluso la possibilità di continuare a utilizzare i 60 giorni durante il periodo transitorio del nuovo Accordo. Il Ministero ha richiamato la prevalenza dell’articolo 37, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, che individua il momento in cui l’azienda deve assicurare la formazione.

Di conseguenza, il datore di lavoro deve organizzare l’inserimento del neoassunto tenendo conto fin dall’inizio degli obblighi di sicurezza. La disponibilità futura di un corso non attribuisce, di per sé, un termine generale entro cui impiegare il lavoratore senza la formazione necessaria. Questa conclusione discende dal carattere propedeutico all’impiego che l’INL riconosce alla formazione e all’addestramento specifico.

Il neoassunto può iniziare a lavorare mentre attende il corso di sicurezza?

Secondo la ricostruzione dell’INL, la regola generale qualifica la formazione e l’eventuale addestramento specifico come attività propedeutiche all’impiego. Il datore di lavoro non può quindi considerare la semplice prenotazione di un corso futuro equivalente all’assolvimento dell’obbligo formativo.

L’azienda deve distinguere tre profili, che la nota richiama separatamente:

  • l’informazione prevista dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008;
  • la formazione disciplinata dall’articolo 37 e dall’Accordo Stato-Regioni;
  • l’addestramento specifico, quando previsto, con il relativo tracciamento.

Questa distinzione assume particolare importanza nella deroga per turismo e somministrazione di alimenti e bevande. In tali settori, la legge consente di impiegare il lavoratore prima della conclusione dell’intero percorso formativo; tuttavia, l’INL ribadisce che il datore di lavoro deve comunque informarlo ai sensi dell’articolo 36 prima di adibirlo all’attività.

Sul piano organizzativo, conviene quindi coordinare la data di ingresso, il programma formativo e le attività assegnate al neoassunto, evitando di gestire la sicurezza come un adempimento successivo all’inserimento.

Quando si applicano i 30 giorni per la formazione nel turismo e nella ristorazione?

L’articolo 1-bis del D.L. n. 159/2025, convertito dalla legge n. 198/2025, prevede una disciplina specifica per:

  • le imprese turistico-ricettive;
  • gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande definiti dall’articolo 5 della legge n. 287/1991.

Per questi soggetti, la formazione e l’eventuale addestramento specifico richiamati dall’articolo 37, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 devono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione del lavoratore somministrato.

La deroga riguarda la conclusione del percorso. Il datore di lavoro deve comunque attivarlo tempestivamente in occasione dell’assunzione o dell’inizio dell’utilizzazione. Pertanto, non può attendere il trentesimo giorno per iniziare a organizzare la formazione.

Inoltre, il riferimento legislativo al basso livello di rischio non estende la deroga a tutte le aziende classificate a rischio basso. La disposizione riguarda esclusivamente i settori che individua espressamente.

Prima di applicare il termine speciale, l’impresa deve quindi verificare il proprio effettivo ambito di attività e la riconducibilità alla previsione normativa.

Quali documenti deve conservare l’azienda per dimostrare l’avvio della formazione?

Per i settori ammessi alla deroga dei 30 giorni, la nota INL chiarisce come gli ispettori devono procedere quando accedono in azienda prima della scadenza e il lavoratore non ha ancora concluso il percorso.

In assenza degli attestati e, quando previsto, del tracciamento dell’addestramento, gli ispettori richiedono documenti idonei a dimostrare che l’azienda ha avviato almeno le azioni propedeutiche all’adempimento fin dalla costituzione del rapporto o dall’inizio dell’utilizzazione.

L’INL indica, a titolo esemplificativo:

  • interlocuzioni con il soggetto formatore finalizzate alla prenotazione dei corsi, tramite PEC o altre modalità che garantiscano la data certa;
  • richieste di collaborazione all’organismo paritetico, secondo la disciplina applicabile, documentate con data certa;
  • interlocuzioni con il docente formatore, quando il datore di lavoro organizza direttamente i corsi, anch’esse documentate con data certa;
  • interlocuzioni con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sull’organizzazione dei corsi.

Questi documenti dimostrano l’attivazione del percorso nel contesto della deroga. Non sostituiscono gli attestati necessari a provarne la conclusione.

Per questo motivo, una procedura aziendale efficace dovrebbe raccogliere in modo ordinato sia le evidenze iniziali sia la documentazione finale, collegandole al singolo lavoratore e alla relativa data di assunzione.

Che cosa accade se il contratto dura meno di 30 giorni?

La breve durata del rapporto non esonera il datore di lavoro dalla formazione sulla sicurezza.

Con riferimento ai settori che beneficiano della deroga, l’INL precisa che, se il contratto dura meno di 30 giorni, l’azienda deve completare la formazione entro tempistiche coerenti con la durata del rapporto. Il termine di 30 giorni non permette quindi di programmare sistematicamente la conclusione del percorso dopo la cessazione di un contratto più breve.

La precisazione interessa soprattutto le imprese che ricorrono a inserimenti brevi o stagionali. In questi casi, la programmazione delle assunzioni deve considerare anche la concreta possibilità di svolgere e concludere tempestivamente la formazione.

Che cosa cambia nei verbali di prescrizione degli ispettori?

La nota aggiorna le istruzioni sulla prescrizione prevista dall’articolo 20 del D.Lgs. n. 758/1994.

Quando accerta la violazione dell’obbligo formativo, l’ispettore deve fissare per la regolarizzazione un termine non superiore al tempo tecnicamente necessario per partecipare ai corsi. Di conseguenza, non deve più utilizzare il precedente riferimento ai 60 giorni.

Il tempo assegnato con la prescrizione riguarda la regolarizzazione di una violazione già accertata. Non rappresenta un periodo ordinario che il datore di lavoro può utilizzare, fin dall’assunzione, per rinviare la formazione.

Per turismo e somministrazione di alimenti e bevande, la nota prevede che gli ispettori contestino la violazione quando, durante il controllo entro i 30 giorni, il soggetto obbligato non dimostri né la conclusione del percorso né l’avvio delle azioni propedeutiche con documentazione idonea. In questo caso, la prescrizione deve richiedere la conclusione nel tempo tecnicamente necessario e, comunque, entro 30 giorni dall’assunzione.

Come cambia la revoca della sospensione per lavoro irregolare?

La nota interviene anche sulle condizioni per revocare la sospensione dell’attività imprenditoriale adottata per lavoro irregolare ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

Per ottenere la revoca, il datore di lavoro deve regolarizzare la posizione contrattuale dei lavoratori e gli adempimenti di salute e sicurezza che li riguardano, inclusi formazione, informazione ed eventuale sorveglianza sanitaria.

La circolare INL n. 3/2021 considerava sufficiente, ai soli fini della revoca, programmare la formazione in modo da concluderla entro 60 giorni. La nota n. 2377/2026 aggiorna questa indicazione: il programma deve prevedere la conclusione nel più breve tempo possibile. Per i settori soggetti alla deroga, resta anche il limite dei 30 giorni dall’assunzione.

Occorre quindi distinguere due risultati:

  • per la revoca della sospensione, l’INL ammette la documentazione della prenotazione di corsi coerenti con i termini indicati;
  • per dimostrare l’ottemperanza alla prescrizione relativa alla formazione, il soggetto obbligato deve provare l’effettiva conclusione del percorso mediante gli attestati.

La prenotazione assume dunque una funzione specifica nella procedura di revoca e non equivale, in generale, all’avvenuto adempimento dell’obbligo formativo.

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Come organizzare le assunzioni per rispettare i tempi della formazione sulla sicurezza?

Alla luce dei chiarimenti, l’impresa dovrebbe integrare la gestione delle assunzioni con la programmazione della sicurezza. Una procedura interna può prevedere:

  1. l’individuazione delle esigenze formative collegate all’inserimento;
  2. il coordinamento tra data di ingresso e svolgimento delle attività formative;
  3. la verifica dell’eventuale applicabilità della deroga settoriale;
  4. la conservazione delle comunicazioni con formatori, docenti e altri soggetti coinvolti;
  5. il controllo della conclusione del percorso e della documentazione finale.

Questa impostazione organizzativa aiuta a tradurre le indicazioni dell’INL in verifiche concrete, soprattutto quando l’azienda gestisce più ingressi contemporanei o contratti di breve durata.

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Il presente articolo è stato redatto con linguaggio semplice e finalità divulgative. Le informazioni contenute non sostituiscono una consulenza professionale riferita al caso concreto.

FAQ – Quali sono le domande frequenti sulla formazione sicurezza dei neoassunti?

Entro quanti giorni dall’assunzione bisogna fare la formazione sulla sicurezza?

La regola generale richiede la formazione in occasione della costituzione del rapporto di lavoro. Non esiste più il precedente riferimento generale al completamento entro 60 giorni. Nei soli settori individuati dall’articolo 1-bis del D.L. n. 159/2025, l’azienda può completare il percorso entro 30 giorni, attivandolo tempestivamente all’assunzione.

La nota INL del 2026 ha abolito il termine di 60 giorni?

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha eliminato la previsione precedente. La nota INL n. 2377 del 27 ottobre 2026 ne chiarisce le conseguenze operative e aggiorna le istruzioni ispettive sulla prescrizione e sulla revoca della sospensione.

Tutte le aziende a rischio basso possono completare la formazione entro 30 giorni?

No. La deroga riguarda le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande definiti dall’articolo 5 della legge n. 287/1991. La classificazione a rischio basso, da sola, non consente di applicarla.

Nel turismo basta prenotare il corso entro il trentesimo giorno?

No. Il datore di lavoro deve attivare tempestivamente il percorso in occasione dell’assunzione e completarlo entro 30 giorni. In caso di controllo prima della scadenza, deve poter documentare la conclusione oppure l’avvio delle azioni propedeutiche richieste dall’INL.

La deroga dei 30 giorni permette di rinviare anche l’informazione sui rischi?

No. L’INL ribadisce che il datore di lavoro deve informare il lavoratore ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008 prima di impiegarlo nell’attività lavorativa.

Le stesse scadenze riguardano i lavoratori somministrati?

Sì. Le disposizioni richiamano espressamente l’inizio dell’utilizzazione. Anche il termine speciale dei 30 giorni, quando applicabile, decorre da quel momento.

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