Legge PMI n. 34/2026: tutto quello che devi sapere se lavori o hai un’impresa

Legge PMI 34-2026 Novità
Indice

La Legge 11 marzo 2026, n. 34, nota come “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 ed è entrata in vigore il 7 aprile 2026. Si tratta di un provvedimento ampio e articolato, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che incide su temi cruciali come la sicurezza sul lavoro, lo smart working, la formazione, il part-time agevolato per chi va in pensione e le agevolazioni per le reti di impresa.

In questo articolo analizziamo, punto per punto, le principali novità che interessano datori di lavoro e lavoratori dipendenti delle PMI italiane.

Legge PMI n. 34/2026 – Studio Campesato
⚡ In vigore dal 7 aprile 2026

Legge PMI n. 34/2026

Guida aggiornata · Legge 11 marzo 2026, n. 34 · G.U. n. 68 del 23 marzo 2026

⚠️
Attenzione datori di lavoro: l’omessa consegna dell’informativa sui rischi dello smart working espone a arresto fino a 4 mesi o sanzione amministrativa fino a 7.500 euro. L’obbligo è già in vigore e non richiede decreti attuativi.
📋
Informativa Smart Working
Obbligo annuale per tutti i datori di lavoro con lavoratori agili
👴
Staffetta Generazionale
Part-time anziano + assunzione under 34 · esonero contributivo 100%
🏗️
Sicurezza PMI
Modelli semplificati INAIL per micro e piccole imprese (in arrivo)
🎓
Formazione in CIG
Obbligo di formazione sicurezza anche durante la cassa integrazione
🤝
Reti di Impresa
Incentivi fiscali sugli utili destinati al fondo patrimoniale di rete
🔨
Tutela Artigianato
Termine “artigianato” riservato agli iscritti all’albo · sanzione min. 25.000€
📋 Normativa di riferimento: Legge 11 marzo 2026, n. 34 · G.U. n. 68 del 23 marzo 2026 · Art. 11 → nuovo art. 3, c. 7-bis D.Lgs. 81/2008 (sicurezza smart working) · Art. 6 → staffetta generazionale · In vigore dal 7 aprile 2026

Cos’è la Legge PMI 34/2026

La legge n. 34/2026 è la prima “legge annuale” dedicata alle piccole e medie imprese, uno strumento introdotto per garantire continuità normativa a favore del tessuto produttivo italiano. Il provvedimento si articola in sei capi tematici e tocca diversi ambiti: aggregazione tra imprese, accesso al credito, sicurezza sul lavoro, lavoro agile, artigianato, start-up innovative e misure fiscali.

L’obiettivo dichiarato è duplice: semplificare gli adempimenti per le PMI e, allo stesso tempo, rafforzare le tutele dei lavoratori nei contesti produttivi sempre più flessibili. Non si tratta di una rivoluzione normativa, ma di un aggiornamento mirato che rende più pratica l’applicazione delle regole esistenti.


Smart working: obbligo di informativa e sanzioni

La novità più attesa e più rilevante per i datori di lavoro riguarda il lavoro agile (smart working). Con l’articolo 11, la legge introduce il nuovo art. 3, comma 7-bis del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro).

La regola è semplice ma importante: quando il lavoratore opera da casa o da qualsiasi luogo non rientrante nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, gli obblighi di sicurezza si considerano assolti attraverso la consegna di una informativa scritta sui rischi. Questa informativa deve essere consegnata almeno una volta all’anno, sia al singolo lavoratore che al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Cosa deve contenere l’informativa? Il documento deve descrivere i rischi generali e quelli specifici del lavoro agile, con particolare attenzione all’uso dei videoterminali, al diritto alla disconnessione e alla tutela della salute mentale del lavoratore. È fondamentale che il documento venga validato dal responsabile aziendale della sicurezza prima di essere consegnato.

Le sanzioni per chi non rispetta l’obbligo

Questa norma è operativa dal 7 aprile 2026 senza bisogno di decreti attuativi. Chi non la rispetta va incontro a conseguenze serie: l’omessa, incompleta o non aggiornata consegna dell’informativa espone il datore di lavoro a pene da due a quattro mesi di arresto oppure a sanzioni amministrative fino a quasi 7.500 euro. L’obbligo si applica a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalla dimensione aziendale.


Sicurezza sul lavoro: modelli semplificati per le PMI

L’articolo 10 della legge interviene sul D.Lgs. n. 81/2008 introducendo un principio di proporzionalità negli obblighi di sicurezza: le micro e piccole imprese non devono essere gravate da adempimenti pensati per grandi organizzazioni.

A questo scopo, viene affidata all’INAIL la predisposizione di modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza per microimprese e PMI. L’obiettivo non è ridurre i livelli di protezione, ma rendere le regole realmente applicabili, spostando il focus dalla formalità documentale all’effettiva gestione del rischio. Questa previsione, però, non è ancora operativa: è subordinata all’adozione di specifici atti attuativi da parte dell’INAIL.

La legge interviene anche sulle verifiche obbligatorie delle attrezzature di lavoro (art. 12), ampliando il perimetro dei controlli, e introduce un’esenzione dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e altri veicoli utilizzati in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali (art. 9).


Formazione durante la cassa integrazione

Un’altra novità significativa riguarda la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza. La legge stabilisce che la formazione deve avvenire anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni (CIG), sia nei casi di sospensione totale dell’attività che di riduzione dell’orario di lavoro.

Il legislatore ha usato il termine “devono”, lasciando aperto un profilo interpretativo importante su se si tratti di un obbligo tassativo ad ogni evento CIG o di una facoltà organizzativa. Si attendono chiarimenti ufficiali dagli enti preposti (Ministero del Lavoro, INAIL, INPS). La legge precisa inoltre che il rifiuto ingiustificato di partecipare ai corsi comporta la decadenza dal trattamento di integrazione salariale.

Sul tema dell’addestramento pratico, la legge rafforza la distinzione tra formazione teorica e addestramento sul campo: quest’ultimo deve consistere in prove pratiche ed esercitazioni applicative, realizzabili anche con tecnologie di simulazione in ambienti reali o virtuali, e deve essere documentato anche in forma informatizzata.


Part-time agevolato: la “staffetta generazionale”

L’articolo 6 introduce una misura sperimentale, valida per il 2026 e il 2027, rivolta alle imprese con fino a 50 dipendenti. Si tratta della cosiddetta “staffetta generazionale”: un lavoratore prossimo alla pensione può ridurre il proprio orario di lavoro tra il 25% e il 50%, lasciando spazio all’ingresso di un giovane.

Le agevolazioni previste sono molto concrete:

  • esonero del 100% dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, fino a un massimo di 3.000 euro annui;
  • contribuzione figurativa sulla quota di retribuzione non percepita per effetto del part-time;
  • integrazione dei versamenti contributivi fino alla quota di retribuzione “persa”.

La condizione fondamentale è che il datore di lavoro assuma contemporaneamente un lavoratore under 34 anni, con contratto a tempo pieno e indeterminato. La misura è soggetta a un limite complessivo di 1.000 lavoratori beneficiari a livello nazionale e ai tetti di spesa fissati dalla legge. L’INPS monitorerà le domande e, al raggiungimento del plafond, non ne accetterà ulteriori: si attendono le istruzioni operative INPS per la gestione pratica.


Agevolazioni fiscali per le reti di impresa

L’articolo 1 introduce incentivi fiscali per le reti di impresa, destinati a favorire le aggregazioni tra PMI. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e fino al 2028, una quota degli utili destinata al fondo patrimoniale della rete beneficia di un trattamento fiscale agevolato.

Questa misura mira a stimolare le collaborazioni strutturate tra piccole imprese, spesso frammentate e poco competitive individualmente, per renderle più forti nei confronti del mercato nazionale ed europeo.


Artigianato: uso del termine tutelato

L’articolo 16 introduce una norma immediatamente operativa e molto concreta: il termine “artigianato” può essere utilizzato nella ditta, nell’insegna, nel marchio o nella pubblicità solo da imprese iscritte all’albo delle imprese artigiane. Il divieto si estende anche a consorzi e società consortili non iscritti.

In caso di violazione, la sanzione amministrativa è pari all’1% del fatturato, con un minimo di 25.000 euro per ciascuna violazione. Una tutela importante per le imprese artigiane autentiche, che fino ad oggi vedevano il proprio marchio di qualità usato impropriamente da altri soggetti.


Cosa fare subito: le priorità per i datori di lavoro

Dal 7 aprile 2026 sono già operative alcune norme che richiedono azione immediata. Le priorità da gestire senza attendere ulteriori istruzioni sono:

1. Predisporre o aggiornare l’informativa sulla sicurezza per i lavoratori in smart working. Non è più sufficiente aver firmato un accordo di lavoro agile: serve un documento specifico, consegnato almeno una volta all’anno, che descriva i rischi del lavoro da remoto, con particolare attenzione ai videoterminali e alla salute mentale.

2. Verificare i propri obblighi in materia di formazione durante la CIG, in attesa dei chiarimenti ministeriali.

3. Valutare l’opportunità di attivare la staffetta generazionale, se l’impresa ha fino a 50 dipendenti e ci sono lavoratori prossimi alla pensione, non appena l’INPS pubblicherà le istruzioni operative.


In attesa dei decreti attuativi

Non tutte le disposizioni della legge n. 34/2026 sono immediatamente operative. I modelli semplificati INAIL per la sicurezza nelle PMI, la riforma dell’artigianato (art. 15) e il riordino della disciplina dei Confidi (art. 7) richiedono ancora l’adozione di decreti attuativi o deleghe legislative. Lo Studio Campesato seguirà con attenzione l’evoluzione normativa e aggiornerà questa pagina non appena saranno disponibili le istruzioni ufficiali.

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FAQ – Domande frequenti sulla Legge PMI n. 34/2026

1. Da quando è in vigore la Legge PMI n. 34/2026?

La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 ed è entrata in vigore il 7 aprile 2026. Alcune disposizioni, però, richiedono decreti attuativi e non sono ancora operative: è il caso, ad esempio, dei modelli semplificati INAIL per la sicurezza nelle PMI.

2. L’informativa sulla sicurezza per lo smart working è obbligatoria per tutte le aziende?

Sì. L’obbligo si applica a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa. Non conta se hai due dipendenti o duecento: se uno o più lavoratori operano in modalità agile, devi consegnare l’informativa scritta sui rischi entro e non oltre una volta all’anno, e trasmettere copia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

3. Cosa succede se non consegno l’informativa per lo smart working?

Le conseguenze sono molto severe. Il datore di lavoro rischia l’arresto da due a quattro mesi oppure una sanzione amministrativa fino a circa 7.500 euro. È quindi fondamentale agire subito, senza attendere ulteriori circolari interpretative, poiché la norma è già pienamente operativa dal 7 aprile 2026.

4. Cosa deve contenere l’informativa sui rischi del lavoro agile?

L’informativa deve descrivere i rischi generali e specifici connessi al lavoro da remoto. In particolare deve affrontare: l’uso prolungato dei videoterminali (computer, tablet, monitor), le posture scorrette, il rischio di isolamento e di stress da iperconnessione, e il diritto alla disconnessione del lavoratore al di fuori dell’orario di lavoro. Il documento deve essere redatto, o quanto meno validato, dal responsabile aziendale della sicurezza (RSPP o datore di lavoro RSPP).

5. La staffetta generazionale vale anche per le aziende con più di 50 dipendenti?

No. La misura è riservata esclusivamente alle imprese con non più di 50 dipendenti. Possono aderire i datori di lavoro che intendono ridurre l’orario di un lavoratore anziano prossimo alla pensione (tra il 25% e il 50%) e assumere contestualmente un giovane under 34 anni a tempo pieno e indeterminato. La misura è sperimentale per il 2026 e il 2027.

6. Il lavoratore anziano perde contributi andando in part-time con la staffetta generazionale?

No, e questo è uno dei punti più interessanti della misura. La legge prevede che il lavoratore continui a ricevere contribuzione figurativa sulla quota di retribuzione non percepita a causa della riduzione d’orario. In pratica, ai fini pensionistici, è come se avesse continuato a lavorare a tempo pieno. Spetta anche l’integrazione dei versamenti contributivi fino alla quota “persa”.

7. È già possibile fare domanda per la staffetta generazionale?

Non ancora. La misura è operativa sul piano normativo, ma è necessario attendere le istruzioni operative dell’INPS, che pubblicherà una circolare con le modalità di presentazione della domanda. È importante sapere che il beneficio è soggetto a un tetto nazionale di 1.000 lavoratori: una volta esaurito il plafond, non sarà possibile presentare nuove domande. Conviene monitorare le comunicazioni INPS con attenzione.

8. La formazione sulla sicurezza è obbligatoria anche durante la cassa integrazione?

La legge usa il termine “devono”, il che lascia intendere un obbligo, non una facoltà. Tuttavia, l’applicazione pratica di questa norma è ancora oggetto di interpretazione: non è del tutto chiaro se l’obbligo scatti automaticamente a ogni evento CIG oppure solo in presenza di determinate condizioni. Si attendono chiarimenti dal Ministero del Lavoro e dall’INAIL. Nel frattempo, è prudente organizzare i corsi ogni qualvolta sia tecnicamente possibile, anche durante periodi di sospensione.

9. Un’impresa non artigiana può usare la parola “artigianato” nel proprio nome o nella pubblicità?

No. Dal 7 aprile 2026 è vietato utilizzare il termine “artigianato” (o termini analoghi che richiamino la natura artigianale dell’attività) nella ditta, nell’insegna, nel marchio o in qualsiasi comunicazione commerciale se l’impresa non è iscritta all’albo delle imprese artigiane. La sanzione in caso di violazione è pari all’1% del fatturato, con un minimo di 25.000 euro a violazione.

10. Questa legge riguarda solo le PMI o si applica anche alle grandi imprese?

Dipende dalla norma specifica. Alcune disposizioni, come l’obbligo di informativa per lo smart working, si applicano a tutte le imprese a prescindere dalle dimensioni. Altre misure, come la staffetta generazionale o i modelli semplificati INAIL, sono riservate espressamente alle micro e piccole imprese. Prima di agire, è sempre consigliabile verificare il campo di applicazione di ogni singola norma oppure rivolgersi a un consulente del lavoro per una valutazione personalizzata.


Il presente articolo è stato deliberatamente redatto con un linguaggio semplice a scopo divulgativo e senza la pretesa di esaurire l’argomento trattato.

Autore dell’articolo – Marco Campesato: esperto di diritto del lavoro e della previdenza sociale di Studio Campesato – Consulente del lavoro a Vicenza

Autore dell'articolo - Marco Campesato: esperto di diritto del lavoro e della previdenza sociale di Studio Campesato - Consulente del lavoro a Vicenza
Marco Campesato – Esperto di diritto del lavoro e della previdenza sociale

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