La malattia del lavoratore: guida completa (con esempi)

Malattia del lavoratore
Indice

Introduzione

In Italia, il lavoratore che si trovi in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e al mantenimento della retribuzione o di un’indennità economica. Tuttavia, in capo al lavoratore vi sono anche alcuni obblighi, l’inadempimento dei quali può comportare conseguenze significative, che vanno dalle sanzioni economiche fino al licenziamento.

Questo articolo esplorerà in dettaglio i diritti e i doveri del lavoratore in caso di malattia, analizzando le normative vigenti e le possibili implicazioni giuridiche.

Che cosa si intende per malattia

La malattia consiste in un’alterazione dello stato di salute che determina l‘incapacità del lavorare e l’impossibilità temporanea di svolgere la propria attività.

L’evento di malattia, sospende la prestazione di lavoro senza che da questo derivi un inadempimento contrattuale da parte del lavoratore. Ne consegue che il datore non può sanzionare il lavoratore per la mancata prestazione.

Una prima tutela che viene garantita al lavoratore in malattia è, infatti, la conservazione del posto per un periodo di tempo minimo definito comporto.

Il diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di malattia

Il diritto alla conservazione del posto di lavoro durante il periodo di malattia è garantito dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Questo diritto, noto come periodo di comporto, rappresenta il periodo massimo durante il quale il lavoratore può assentarsi dal lavoro per malattia senza rischiare il licenziamento.

Il Periodo di comporto

Il periodo di comporto varia a seconda del contratto collettivo applicato e della durata della malattia.
Superato questo periodo, il datore di lavoro può procedere al licenziamento del lavoratore, salvo diversi accordi previsti dal contratto collettivo.

Nel CCNL Terziario – Confcommercio, il periodo di comporto è fissato a 180 giorni nell’anno solare, sia per il comporto “secco” (un’unica malattia continuativa) sia per il comporto “per sommatoria” (più episodi di malattia nell’arco dell’anno).

Inoltre, questo CCNL prevede la possibilità di un’aspettativa non retribuita di 120 giorni e ulteriori 12 mesi per gravi patologie.

Per quanto riguarda il CCNL Metalmeccanica – Confindustria, il periodo di comporto varia in base all’anzianità di servizio del lavoratore:

  • 6 mesi per anzianità fino a 3 anni compiuti,
  • 9 mesi per anzianità oltre i 3 anni e fino ai 6 anni compiuti,
  • 12 mesi per anzianità oltre i 6 anni.

Per gli impiegati, indipendentemente dal settore, la legge stabilisce la durata massima del periodo di comporto per malattia:

  • 3 mesi in caso di anzianità di servizio non superiore ai dieci anni,
  • 6 mesi nel caso in cui l’anzianità di servizio è superiore ai dieci anni.

Retribuzione e indennità economica durante la malattia

Durante il periodo di malattia, il lavoratore ha diritto a percepire una retribuzione o un’indennità economica, che può essere erogata dal datore di lavoro o dall’INPS, a seconda delle circostanze (settore di appartenenza, qualifica del lavoratore, ecc).
L’indennità INPS è riconosciuta ai lavoratori quando un evento di malattia ne determina l’incapacità temporanea al lavoro nella mansione specifica.

✔️ In particolare, l’indennità INPS spetta a:
• Operai dell’industria
• Operai e impiegati del terziario/servizi
• Operai agricoli
• Apprendisti

❌ Non spetta invece a:
• Colf, badanti e collaboratori familiari
• Impiegati e quadri dell’industria
• Dirigenti
• Portieri
• Autonomi

🔎 Rif. normativo: art. 1 e ss., Legge 833/1978; Circ. INPS n. 164/1992

L’indennità INPS decorre dal quarto giorno dell’evento di malattia per un massimo di 180 giorni per anno solare.

I primi tre giorni di malattia (chiamata “carenza“) sono a totale carico dell’azienda, così come l’eventuale integrazione retributiva (se prevista dal CCNL).

L’integrazione datoriale all’indennità INPS

Mentre l’INPS eroga un’indennità di malattia pari al 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno e al 66,66% dal 21° al 180° giorno, la maggior parte dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) prevede un’integrazione a carico del datore di lavoro.
Questa integrazione ha lo scopo di garantire al lavoratore una copertura economica più ampia durante il periodo di malattia, spesso arrivando a coprire il 100% della retribuzione.

Nel CCNL Terziatio – Confcommercio, l’integrazione datoriale è così strutturata:

  • Primi 3 giorni (carenza): 100% della retribuzione giornaliera netta a carico del datore di lavoro
  • Dal 4° al 20° giorno: integrazione dell’indennità INPS (50%) fino al 75% della retribuzione
  • Dal 21° al 180° giorno: integrazione dell’indennità INPS (66,66%) fino al 100% della retribuzione

Secondo il CCNL Metalmeccanica – Confindustria, l’integrazione è più favorevole:

  • Primi 3 giorni (carenza): 100% della retribuzione giornaliera a carico del datore di lavoro
  • Dal 4° giorno in poi: integrazione dell’indennità INPS fino al 100% della retribuzione

È importante sottolineare che l’integrazione datoriale è generalmente prevista solo fino al compimento del periodo di comporto. Superato tale periodo, anche se l’INPS continua a erogare l’indennità di malattia (fino al limite massimo di 180 giorni), il datore di lavoro non è più tenuto a integrare tale indennità.

Misura dell’indennità (con esempi)

In generale, l’indennità è corrisposta nella misura del:

  • 50% della retribuzione media giornaliera, dal quarto al ventesimo giorno;
  • 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo giorno.

Per calcolare la retribuzione media giornaliera (RGM) si procede diversamente in base alla qualifica del lavoratore:

Calcolo per gli impiegati

Per gli impiegati, la RMG si calcola nel seguente modo:

  1. Si somma la retribuzione lorda del mese precedente l’inizio della malattia con i ratei delle mensilità aggiuntive (13esima, 14esima, ecc.)
  2. Il totale ottenuto si divide per il divisore fisso 30.
Esempio pratico

Supponiamo che un impiegato del settore commercio abbia:
• Retribuzione lorda del mese precedente: €2.400
• Rateo relativo alle mensilità aggiuntive: €300
• Giorni di assenza per malattia: 30 giorni di calendario (22 indennizzabili)

Calcolo RGM:

  1. Somma della retribuzione lorda e del rateo mensile: €2.400 + €300 = €2.700
  2. Divisione per il divisore fisso degli impiegati (30): €2.700 / 30 = €90
    La Retribuzione Giornaliera Media (RGM) risulta essere €90.

Conteggio dell’indennità di malattia INPS
• 50% della RGM per i primi 20 giorni
• 66,67% della RGM dal 21° giorno in poi

Calcolo:

  1. Indennità per i primi 20 giorni: €90 x 50% x 20 giorni = €900
  2. Indennità per i restanti 2 giorni: €90 x 66,67% x 2 giorni = €120
    Indennità totale: €900 + €120 = €1.020

Calcolo per gli operai retribuiti a ore

Per gli operai pagati a ore, la RMG si calcola nel seguente modo:

  1. Si prende la retribuzione lorda del mese precedente l’inizio della malattia e la si divide per il numero di giornate effettivamente lavorate o retribuite nel mese
  2. Si aggiunge il rateo giornaliero delle mensilità aggiuntive (pari a 1/25 della mensilità agg.va).
Esempio pratico

Supponiamo che un operaio pagato a ore abbia:
• Retribuzione lorda del mese precedente: €1.600
• Numero di giorni lavorati nel mese: 20
• Rateo relativo alle mensilità aggiuntive: €200
• Giorni di assenza per malattia: 30 giorni di calendario (22 indennizzabili)

Calcolo RGM:

  1. Retribuzione giornaliera: €1.600 / 20 giorni = €80
  2. Rateo giornaliero mensilità agg.ve: €200 / 25 = €8
  3. RGM = €80 + €8 = €88
    La Retribuzione Giornaliera Media (RGM) risulta essere €88.

Conteggio indennità di malattia INPS

  1. Indennità per i primi 20 giorni: €88 x 50% x 20 giorni = €880
  2. Indennità per i restanti 10 giorni: €88 x 66,67% x 2 giorni = €117,34
    Indennità totale: €880 + €117,34 = €997,34

Calcolo della RMG per operai mensilizzati

Per gli operai retribuiti con stipendio fisso mensile, la RMG si calcola nel seguente modo:

  1. Si divide la retribuzione lorda del mese precedente l’inizio della malattia per 26 (divisore fisso per operai mensilizzati).
  2. Si aggiunge il rateo giornaliero delle mensilità aggiuntive e di altre voci ricorrenti, ottenuto dividendo l’importo del rateo mensile per 25.
Esempio pratico

Supponiamo che un operaio mensilizzato abbia:
• Retribuzione lorda mensile: €1.500
• Rateo mensile tredicesima: €125
• Malattia di 15 giorni di calendario (10 giorni indennizzabili)

Calcolo RMG:
(1.500 / 26) + (125 / 25) = 57,69 + 5 = €62,69

Calcolo indennità di malattia INPS:
(62,69 * 50%) * 10 giorni = €313,45

ATTENZIONE: la durata e la misura dell’indennità di malattia a carico INPS è soggetta a diverse eccezioni e particolarità. Quanto sin qui esposto riguarda i casi più tipici e frequenti.

Controllare sempre il CCNL di riferimento per la corretta gestione dell’evento di malattia

Se vuoi imparare a leggere la busta paga e scoprire di più su come funziona la retribuzione, leggi il nostro articolo dedicato, cliccando qui.

Gli obblighi del lavoratore durante la malattia

Affinché il lavoratore possa beneficiare dei diritti di cui sopra, è fondamentale che egli rispetti una serie di obblighi, tra cui la comunicazione tempestiva dell’assenza, la certificazione dello stato di malattia e la reperibilità durante le fasce orarie stabilite per i controlli medici.

Obbligo di avvisare il datore di lavoro

In caso di malattia, anche di un solo giorno, il lavoratore è tenuto ad avvisare immediatamente il datore di lavoro dell’assenza. I tempi e i metodi di comunicazione sono generalmente previsti dal contratto collettivo o dal regolamento interno dell’azienda.

Obbligo di certificazione dello stato di malattia

Il lavoratore deve inoltre fornire una certificazione medica che attesti lo stato di malattia. Tale certificato è trasmesso telematicamente dal medico curante all’INPS, ma il lavoratore ha l’obbligo di comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo del certificato entro due giorni dal rilascio. In caso di impossibilità di invio telematico, il certificato cartaceo deve essere consegnato direttamente all’azienda.

Obbligo di reperibilità durante le fasce orarie

Per consentire i controlli medici, il lavoratore deve garantire la propria reperibilità presso il domicilio indicato nel certificato medico durante le fasce orarie stabilite dalla legge: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, inclusi i giorni festivi.

Malattia e ferie: l’effetto sospensivo

La sovrapposizione tra malattia e ferie rappresenta un tema importante nei rapporti di lavoro, disciplinato sia dalla giurisprudenza che dalla normativa. Il principio fondamentale, stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 616 del 30 dicembre 1987, è che la malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso. Questo perché ferie e malattia hanno finalità diametralmente opposte: mentre le ferie sono destinate al recupero delle energie psicofisiche e alla ricreazione, la malattia impedisce proprio questo recupero.

Malattia prima delle ferie

Se il lavoratore si ammala prima dell’inizio delle ferie già programmate, la malattia decorre regolarmente e il dipendente potrà fruire delle ferie in un periodo successivo. In caso di ferie collettive (dove tutti i dipendenti dell’impresa o di un singolo reparto sono assenti contemporaneamente), una volta cessata la malattia il lavoratore potrà usufruire delle ferie restanti e recuperare successivamente quelle non utilizzate.

Malattia durante le ferie

Quando la malattia insorge durante il periodo di ferie, queste vengono sospese e i giorni non goduti possono essere recuperati in un momento successivo. Secondo la Circolare INPS n. 109 del 17 maggio 1999, l’effetto sospensivo si produce, agli effetti previdenziali, dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto la comunicazione dello stato di malattia da parte del lavoratore. È importante sottolineare che rimangono indennizzabili solo le giornate documentate nei modi e nei termini di legge.

Malattia durante il periodo di prova: diritti e conseguenze

Anche durante il periodo di prova, il lavoratore ha gli stessi diritti che spettano a qualsiasi altro dipendente. Pertanto, è possibile assentarsi per malattia, con conseguente sospensione del rapporto di lavoro.

Un aspetto fondamentale da considerare è che la malattia sospende il decorso del periodo di prova. A seguito del d.lgs. 104/2022 (c.d. “Decreto trasparenza”) e secondo la giurisprudenza prevalente, il periodo di prova è sospeso per i giorni in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto stesso, quali la malattia, l’infortunio, la gravidanza, i permessi, lo sciopero e le ferie annuali.
Se la malattia si manifesta durante il periodo di prova, la legge prevede la sospensione della prova e la corresponsione della relativa indennità. Il lavoratore in prova ha quindi diritto all’indennità di malattia secondo le stesse modalità previste per gli altri lavoratori.

Le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi

Il mancato rispetto degli obblighi sopra menzionati può comportare conseguenze sia di natura economica che disciplinare. Le sanzioni possono variare dalla perdita del diritto all’indennità economica fino al licenziamento, a seconda della gravità dell’inadempimento.

Sanzioni economiche e disciplinari

L’assenza ingiustificata durante le fasce di reperibilità, ad esempio, costituisce un’inadempienza contrattuale che può essere sanzionata con la perdita totale o parziale dell’indennità di malattia.
In casi estremi, questa inadempienza può portare a sanzioni disciplinari, incluso il licenziamento per giusta causa.

Prima assenza ingiustificata

In caso di assenza ingiustificata alla prima o unica visita di controllo, il lavoratore perde completamente il diritto all’indennità economica di malattia per i primi 10 giorni di calendario dall’inizio dell’evento di malattia. Questa sanzione si applica indipendentemente dall’effettivo stato di malattia del dipendente.

Seconda assenza ingiustificata

Se il lavoratore risulta assente ingiustificato alla seconda visita di controllo (che può essere sia domiciliare che ambulatoriale), oltre alla perdita dell’indennità per i primi 10 giorni, l’INPS riduce del 50% il trattamento economico per il periodo residuo di malattia successivo ai primi 10 giorni.

Terza assenza ingiustificata

In caso di assenza ingiustificata alla terza o successiva visita medica di controllo, la sanzione diventa ancora più severa: l’INPS interrompe completamente l’erogazione dell’indennità dal giorno di questa ulteriore assenza fino al termine della malattia. L’indennità potrà essere corrisposta nuovamente solo dal giorno di un’eventuale successiva visita (anche volontaria) che accerti la persistenza della malattia.

Casi particolari

Esistono alcune situazioni specifiche che prevedono trattamenti diversi:

  • Assenza giustificata alla visita domiciliare, ma non seguita da presentazione alla visita ambulatoriale: perdita dell’indennità per i primi 10 giorni di malattia
  • Assenza ingiustificata alla visita domiciliare, seguita da visita ambulatoriale che conferma la malattia: perdita dell’indennità (per un massimo di 10 giorni) per i giorni di malattia fino al giorno precedente la visita ambulatoriale

Queste sanzioni economiche si applicano indipendentemente dalle eventuali sanzioni disciplinari che il datore di lavoro può decidere di adottare, che nei casi più gravi possono arrivare fino al licenziamento per giusta causa, come stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 24681/2016.

L’Iter della contestazione disciplinare

Prima di applicare qualsiasi sanzione disciplinare, il datore di lavoro è tenuto a seguire una specifica procedura di contestazione, che prevede la comunicazione scritta dell’addebito al lavoratore e la possibilità per quest’ultimo di difendersi. Questa procedura è regolamentata dall’articolo 7 della legge del 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. “Statuto dei Lavoratori”) e rappresenta un passaggio obbligatorio per garantire il diritto alla difesa del lavoratore.
Il datore di lavoro deve contestare per iscritto al lavoratore i fatti ritenuti rilevanti ai fini disciplinari, specificando in modo chiaro e preciso gli addebiti. Il lavoratore ha poi il diritto di presentare le proprie giustificazioni entro un termine stabilito, generalmente di 5 giorni dalla ricezione della contestazione. Solo dopo aver valutato le eventuali giustificazioni presentate, o trascorso il termine senza che il lavoratore abbia risposto, il datore di lavoro può procedere con l’applicazione della sanzione.

Decorrenza in caso di visita ambulatoriale

In caso di visita ambulatoriale, la malattia decorre dalla data di rilascio della certificazione medica, che coincide con l’inizio del periodo di malattia.

Decorrenza in caso di visita domiciliare

In caso di visita domiciliare, l’indennità decorre dal giorno del rilascio del certificato medico o dal giorno precedente la sussistenza dello stato morboso, come precisato dall’INPS con sua Circolare n. 147/1996.

Rettifica della prognosi in caso di guarigione anticipata

Se il lavoratore guarisce prima del termine previsto dalla prognosi, è tenuto a richiedere una rettifica del certificato medico in corso. La ripresa anticipata del lavoro è possibile solo in presenza di un nuovo certificato che attesti la guarigione.

Conclusione

Il rispetto degli obblighi da parte del lavoratore durante il periodo di malattia è essenziale per mantenere il diritto alla retribuzione e alla conservazione del posto di lavoro.

La normativa italiana, pur offrendo una tutela forte al lavoratore, prevede anche un sistema di sanzioni per garantire la correttezza e la trasparenza nei rapporti di lavoro. Pertanto, è importante per i lavoratori essere consapevoli dei propri doveri e delle possibili conseguenze derivanti dall’inadempimento.

Il presente articolo è stato deliberatamente redatto con un linguaggio semplice, a scopo divulgativo, e senza la pretesa di esaurire l’argomento trattato.

Domande frequenti sulla malattia del lavoratore (FAQ)

Quanti giorni di malattia paga l’INPS?
L’INPS riconosce l’indennità di malattia per un massimo di 180 giorni per anno solare, con decorrenza dal 4° giorno di assenza. I primi 3 giorni sono coperti dal datore di lavoro (se previsto dal CCNL).
Rif. normativo: art. 1 Legge 833/1978; Circ. INPS n. 164/1992

Come si calcola l’indennità di malattia INPS?
L’indennità si calcola applicando le seguenti percentuali alla Retribuzione Media Giornaliera (RMG):
• 50% dal 4° al 20° giorno
• 66,66% dal 21° al 180° giorno
Il calcolo della RMG varia in base alla qualifica e al metodo retributivo (mensile, orario, ecc.).

Posso essere licenziato durante la malattia?
Il datore di lavoro non può licenziare per il solo fatto della malattia, fino al superamento del periodo di comporto. Dopo tale termine, il licenziamento può essere legittimo.
Rif. normativo: art. 2110 c.c. + CCNL applicato

Se mi ammalo durante le ferie, le ferie vengono sospese?
Sì. Se la malattia è documentata e comunicata tempestivamente, le ferie vengono sospese e recuperate in un secondo momento.
Rif. giurisprudenziale: Corte Cost. n. 616/1987; Circ. INPS n. 109/1999

Posso lavorare durante la malattia?
In generale no, salvo che l’attività non comprometta la guarigione. Qualsiasi condotta che contraddica lo stato di malattia può comportare sanzioni o licenziamento per falsa malattia.

Devo restare a casa durante la malattia?
Sì, nelle fasce di reperibilità obbligatorie (10:00-12:00 e 17:00-19:00), anche nei festivi. Fuori da questi orari, è comunque richiesto un comportamento coerente con lo stato di salute.

Sono obbligato a inviare il certificato medico al datore?
No, se il medico lo trasmette telematicamente all’INPS. Tuttavia, il lavoratore è tenuto a comunicare il numero di protocollo al datore entro 2 giorni.

La malattia sospende il periodo di prova?
Sì. La malattia interrompe il conteggio del periodo di prova, che riprenderà alla ripresa dell’attività lavorativa.
Rif. normativo: art. 7, D.lgs. 104/2022

L’indennità di malattia è tassata?
Sì, l’indennità INPS è soggetta a tassazione IRPEF con ritenuta a titolo di acconto. In busta paga può apparire come “prestazione INPS per malattia”.

Posso assentarmi senza certificato se ho solo malessere lieve?
No. Qualsiasi assenza per malattia deve essere certificata da un medico, altrimenti è considerata ingiustificata e può comportare sanzioni.

Autore dell'articolo - Marco Campesato: esperto di diritto del lavoro e della previdenza sociale di Studio Campesato - Consulente del lavoro a Vicenza
Marco Campesato – Esperto di diritto del lavoro e della previdenza sociale

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