Revoca delle dimissioni anche in periodo di prova

Revoca dimissioni telematiche durante il periodo di prova
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Revoca delle dimissioni anche in periodo di prova: importante sentenza della Cassazione

Con l’Ordinanza n. 24991 dell’11 settembre 2025 la Corte di Cassazione chiarisce che anche durante il periodo di prova il lavoratore mantiene il diritto di revocare le proprie dimissioni entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo telematico.

Il quadro normativo di riferimento sulle dimissioni telematiche

L’articolo 26 del Decreto Legislativo n. 151/2015 ha introdotto l’obbligo di utilizzare esclusivamente la procedura telematica per le dimissioni volontarie.
Questa normativa è stata pensata per contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco”.
La suddetta norma prevede la possibilità per il lavoratore di revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla loro trasmissione telematica.
Esistono solo tre eccezioni tassative a questa regola generale:
– il lavoro domestico,
– i rapporti di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni,
– le dimissioni presentate nelle sedi protette ex art. 2113 c.c.

La posizione del Ministero del Lavoro sulle dimissioni telematiche

Con la Circolare n. 12/2016, il Ministero del Lavoro aveva sostenuto che la disciplina delle dimissioni telematiche non si applicasse anche ai recessi effettuati durante il periodo di prova.
Questa interpretazione aveva lasciato i lavoratori in prova privi di una importante tutela.

La decisione della Cassazione sulla revoca delle dimissioni

La Cassazione ha respinto categoricamente l’interpretazione ministeriale, in quanto introduce un’ipotesi derogatoria non prevista dalla legge. La Suprema Corte ha sottolineato che le eccezioni alla regola generale della revocabilità delle dimissioni sono tassativamente elencate dalla legge e non possono essere estese per via interpretativa. Poiché il periodo di prova non rientra tra le eccezioni espressamente previste dall’art. 26, co. 7, D.Lgs. 151/2015, la disciplina delle dimissioni telematiche si applica integralmente anche in questa fase del rapporto di lavoro.

Le ragioni della decisione

La ratio alla base della decisione della Cassazione si fonda, in primo luogo, sul fatto che la finalità della norma sulla revoca delle dimissioni è quella di garantire l’autenticità della manifestazione di volontà del dipendente e contrastare le “dimissioni in bianco”. La Corte ha inoltre precisato che le circolari ministeriali sono atti di prassi amministrativa che non possono limitare i diritti dei cittadini né vincolare l’interpretazione giudiziaria. Il principio gerarchico delle fonti del diritto impone che un atto amministrativo non possa mai derogare a quanto stabilito dalla legge.

Gli effetti pratici della pronuncia sulle dimissioni telematiche

Il lavoratore che presenta dimissioni durante il periodo di prova ha ora la certezza di poter revocare tale decisione entro 7 giorni, utilizzando la stessa procedura telematica prevista per le dimissioni. Il datore di lavoro è obbligato a reintegrare il lavoratore che abbia validamente revocato le dimissioni, senza possibilità di rifiuto. La Corte ha specificato che il rapporto di lavoro deve essere ripristinato integralmente, come se le dimissioni non fossero mai avvenute.

Autore dell’articolo – Marco Campesato: esperto di diritto del lavoro e della previdenza sociale di Studio Campesato – Consulente del lavoro a Vicenza

Autore dell'articolo - Marco Campesato: esperto di diritto del lavoro e della previdenza sociale di Studio Campesato - Consulente del lavoro a Vicenza
Marco Campesato – Esperto di diritto del lavoro e della previdenza sociale
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