Sicurezza sul Lavoro: come cambia con l’Accordo Stato-Regioni 2025 e Legge 198/2025

Accordo Stato-Regioni 2025
Indice

Sicurezza sul lavoro: perché il nuovo accordo Stato-Regioni 2025 cambiato tutto

L’Italia ha compiuto, tra il 2025 e il 2026, un salto normativo senza precedenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Due provvedimenti distinti, emanati a pochi mesi di distanza, ridisegnano completamente l’intero sistema di prevenzione: l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (in vigore dal 24 maggio 2025) e la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, che ha convertito il Decreto-Legge n. 159 del 31 ottobre 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2026.​

Non si tratta di semplici ritocchi tecnici. È una revisione strutturale che cambia i pilastri del sistema: la formazione, la vigilanza, le sanzioni, la digitalizzazione, la sorveglianza sanitaria, la gestione del rischio e i meccanismi di incentivo economico. Il motivo di un intervento così radicale risiede in dati che non possono essere ignorati: aumento degli infortuni gravi e mortali, complessità crescente delle filiere produttive in subappalto, e l’inefficacia conclamata di un sistema fondato troppo spesso sulla sola burocrazia documentale, senza una reale verifica dell’efficacia preventiva.​

Il nuovo quadro normativo si muove lungo due direttrici parallele: deterrenza potenziata (sanzioni più dure, decurtazioni accelerate, vigilanza intensificata) e innovazione tecnologica (digitalizzazione dei dati, piattaforme interoperabili, fascicoli elettronici). L’obiettivo dichiarato è trasformare la sicurezza da adempimento formale a processo gestionale misurabile, digitale e ancorato alla realtà operativa delle imprese.​

📋 IN BREVE — Accordo Stato-Regioni 2025 + Legge 198/2025: i punti chiave

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Datori di Lavoro

Corso obbligatorio 16 ore entro il 24 maggio 2027. Cantieri: +6 ore aggiuntive.

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Preposti

Corso base da 12 ore (era 8). Aggiornamento ogni 2 anni (era ogni 5). Solo in presenza.

💰

Sanzioni Raddoppiate

Patente a Crediti sotto 15 punti: multa da 12.000€ (era 6.000€). Decurtazione immediata.

📱

Badge Digitale Obbligatorio

QR Code con formazione, idoneità sanitaria e posizione INAIL. Gratis per il lavoratore.

🖥️

Piattaforma SIISL

Fascicolo elettronico del lavoratore con tutti gli attestati. Operativa dal 1° aprile 2026.

⚠️

Near Miss Obbligatori

Aziende con +15 dipendenti: obbligo di rilevare e registrare i mancati infortuni.

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Formazione Prima del Lavoro — Nessuna Eccezione

Il lavoratore deve essere formato prima di iniziare qualsiasi mansione. Eliminato il vecchio termine di 60 giorni. Frequenza minima: 90% delle ore. Test finale: 30 domande, superato con il 70% di risposte corrette.

⏰ Scadenze da non perdere:
📌 24 maggio 2026 — Fine periodo transitorio Accordo 2025 / Aggiornamento preposti
📌 1° aprile 2026 — SIISL operativo per comunicazioni e benefici contributivi
📌 24 maggio 2027 — Termine per il corso datori di lavoro (16 ore)

✍️ A cura di Marco Campesato — Consulente del Lavoro | Lonigo (VI)

Il Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: la Formazione

Il Testo Unico della Formazione

L’Accordo del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, sostituisce e accorpa integralmente i precedenti Accordi del 2011, 2012 e 2016. Si configura come un vero e proprio “testo unico” della formazione in materia di sicurezza: un accordo quadro che ridefinisce in modo organico, coerente e omogeneo su tutto il territorio nazionale le regole per l’erogazione della formazione. È previsto un periodo transitorio di 12 mesi (fino al 24 maggio 2026) per consentire l’adeguamento. Le parole chiave che ne ispirano la logica sono struttura e qualità: struttura perché ogni fase del percorso formativo è regolata con rigore; qualità perché non basta più “erogare ore” — occorre misurare l’impatto concreto della formazione sui comportamenti reali .​

Chi Può Fare Formazione: i Soggetti Formatori

Tre Categorie di Soggetti

L’Accordo 2025 ridefinisce l’elenco e i requisiti dei soggetti che possono erogare corsi di sicurezza . Le tre categorie sono:

  • Soggetti istituzionali: enti pubblici, ministeri, università, ordini professionali — automaticamente qualificati per il loro ruolo istituzionale
  • Soggetti accreditati: soggetti privati che devono possedere l’accreditamento regionale e dimostrare almeno tre anni di esperienza documentata nell’ambito della formazione sulla sicurezza (ad eccezione dei corsi per lavoratori, preposti e dirigenti, per i quali è sufficiente il solo accreditamento regionale)
  • Altri soggetti: fondi interprofessionali, organismi paritetici, associazioni sindacali — autorizzati a operare in ambiti specifici coerenti con la propria natura istituzionale

Le Figure Obbligatorie in ogni Corso

Per garantire la qualità, ogni corso deve avvalersi di tre figure distinte :

  • Docente qualificato: deve rispettare i criteri del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013
  • Responsabile del Progetto Formativo (RPF): docente qualificato con almeno 3 anni di esperienza in materia di salute e sicurezza; firma il verbale delle verifiche finali
  • Tutor: figura di supporto al docente, obbligatoria nei corsi in videoconferenza sincrona e in e-learning; consigliata in presenza quando i partecipanti superano i 10

Come Si Fanno i Corsi: le Quattro Modalità Ammesse

Il nuovo Accordo disciplina in modo puntuale le modalità di erogazione :

  1. Presenza fisica: modalità tradizionale, con regole aggiornate su numero massimo di partecipanti e documentazione
  2. Videoconferenza sincrona (VCS): ogni partecipante deve collegarsi individualmente con un computer o un tablet ad uso esclusivo — vietato lo smartphone e vietato condividere il dispositivo con altri lavoratori
  3. E-learning (asincrona): la piattaforma LMS deve rispettare lo standard internazionale SCORM, garantire tracciabilità puntuale delle attività e modalità verificabili di completamento
  4. Modalità mista (blended): combinazione delle precedenti, lasciata alla discrezione del soggetto formatore nei limiti previsti dall’Accordo

Il Progetto Formativo Obbligatorio

Per ogni corso il soggetto formatore deve redigere un documento progettuale che descriva l’intero percorso didattico, articolato in tre sezioni :

  • Specifiche del percorso formativo: obiettivi e risultati attesi, articolazione oraria, argomenti e contenuti di ciascuna unità didattica
  • Specifiche di realizzazione: approccio formativo, tecniche didattiche, materiali e strumenti, attività di tutoraggio
  • Specifiche per il controllo: modalità di verifica della qualità formativa, criteri di valutazione dell’apprendimento, questionari di gradimento

Il Fascicolo del Corso

L’Accordo introduce l’obbligo di predisporre e archiviare per ogni corso un fascicolo — cartaceo o digitale — da conservare per almeno 10 anni . Il fascicolo deve contenere:

  • Elenco dei partecipanti con dati anagrafici
  • Registro delle presenze firmato dai discenti per ogni sessione
  • Elenco dei docenti con relative firme
  • Progetto formativo e programma dettagliato del corso
  • Verbale delle verifiche finali con esiti e, se previsto, contenuti delle prove orali

Tabella schematiche sulle novità per preposti, dirigenti e lavoratori

Le modifiche per le principali figure della sicurezza sono significative:​

FiguraCorso baseAggiornamentoPrincipale novità
Datore di lavoro16 ore (nuovo)6 ore ogni 5 anniPrima volta obbligatorio
Preposto12 ore (era 8)6 ore ogni 2 anni (era 5)Aggiornamento molto più frequente
Dirigente12 ore (era 16)6 ore ogni 5 anniModulo “cantieri” da 6 ore
LavoratoreInvariatoInvariatoSolo nuove modalità di erogazione
RSPP/ASPPInvariatoInvariatoAggiornato il principio del “quinquennio mobile”

Una norma chiave per i lavoratori: viene rimosso il precedente riferimento ai 60 giorni per completare la formazione post-assunzione. Il principio ora è inequivocabile: la formazione deve avvenire prima che il lavoratore inizi a svolgere qualsiasi mansione.​

Qualità e tracciabilità: le nuove regole per i corsi

L’Accordo introduce obblighi stringenti per garantire che la formazione sia reale ed efficace, non solo un “adempimento sulla carta”:​

  • Numero massimo di partecipanti per corso: ridotto da 35 a 30 persone​
  • Frequenza minima obbligatoria: almeno il 90% delle ore per accedere alla verifica finale​
  • Test finale: 30 domande a risposta multipla per il corso base; superato con almeno il 70% di risposte corrette​
  • Verifica dell’efficacia formativa: obbligatoria tra i 6 e 12 mesi dalla fine del corso, per misurare se i comportamenti dei lavoratori sono cambiati concretamente​
  • Fascicolo del corso: obbligatorio, da conservare per almeno 10 anni​
  • E-learning: consentito ma con piattaforma LMS conforme allo standard SCORM e tracciamento puntuale delle attività​
  • Videoconferenza: ogni partecipante deve collegarsi individualmente con computer o tablet; non è più ammesso condividere il dispositivo né usare smartphone​

Le Regole sulla Qualità e il Controllo

Presenze, Test e Verifica

Le regole per certificare che la formazione sia stata realmente svolta sono più stringenti che mai :

  • Frequenza minima: almeno il 90% delle ore previste per essere ammessi alla verifica finale
  • Numero massimo di partecipanti: ridotto da 35 a 30 persone (il rapporto docenti/partecipanti per le attività pratiche resta 1:6)
  • Test di verifica corso base: 30 domande a risposta multipla (almeno 3 opzioni per domanda), superato con almeno il 70% di risposte corrette
  • Test di verifica aggiornamento: 10 domande a risposta multipla
  • In caso di videoconferenza, la verifica finale deve essere svolta in modalità sincrona

La Verifica dell’Efficacia Formativa

Questa è una delle novità più significative dell’intero Accordo: non basta verificare cosa ha imparato il lavoratore durante il corso, ma occorre misurare se e quanto quella formazione ha cambiato i suoi comportamenti . La valutazione deve essere effettuata indicativamente tra i 6 e i 12 mesi dalla fine del corso. Gli strumenti ammessi includono:

  • Analisi dei dati infortunistici aziendali per rilevare eventuali miglioramenti
  • Somministrazione di questionari ai lavoratori per raccogliere feedback e percezioni
  • Utilizzo di check list di osservazione per valutare l’applicazione concreta delle procedure apprese

I Nuovi Obblighi Formativi per Ciascuna Figura

La Rivoluzione: il Corso Obbligatorio per i Datori di Lavoro

Per la prima volta nella storia del diritto italiano della sicurezza, i datori di lavoro sono obbligati a frequentare un corso di formazione . Non si tratta di una formalità: il legislatore riconosce che la sicurezza non è solo una questione tecnica delegata all’RSPP, ma è prima di tutto una responsabilità dirigenziale certificata. I datori di lavoro devono:

  • Completare un corso di 16 ore entro il 24 maggio 2027 (24 mesi dall’entrata in vigore)
  • Frequentare un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore se l’impresa è affidataria in cantieri temporanei o mobili
  • Aggiornare la propria formazione ogni 5 anni, con un corso di almeno 6 ore

Il Preposto: più Responsabilità, più Formazione

Le modifiche alla figura del preposto sono tra le più impattanti per le imprese :

  • Corso base: da 8 ore passa a 12 ore
  • Aggiornamento: resta di 6 ore ma si effettua ogni 2 anni (non più ogni 5)
  • Contenuti aggiornati: nuovi temi come il riconoscimento del ruolo del preposto negli appalti e nelle interferenze tra lavorazioni
  • Scadenza adeguamento: chi ha frequentato il corso base o l’aggiornamento prima del 24 maggio 2023 deve aggiornare la formazione entro il 24 maggio 2026
  • Modalità: la formazione dei preposti deve essere erogata esclusivamente in presenza, in ragione della centralità del loro ruolo nella vigilanza quotidiana​

Il Dirigente: meno Ore, più Specializzazione

Il corso base per dirigenti scende da 16 a 12 ore . Chi opera nei cantieri temporanei o mobili come impresa affidataria deve frequentare anche un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore ai sensi dell’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008. L’aggiornamento quinquennale di 6 ore rimane invariato.

RSPP e ASPP: struttura invariata, contenuti aggiornati

I corsi per RSPP e ASPP mantengono la struttura modulare A, B, C con durate e periodicità invariate, ma con aggiornamenti nei contenuti delle unità didattiche . La novità più rilevante è l’estensione del principio del quinquennio mobile: chi riceve un incarico dopo 5 anni deve dimostrare di aver svolto, nei cinque anni precedenti, un numero di ore di aggiornamento pari almeno al minimo previsto.

CSE e CSP: novità sui contenuti

Per Coordinatori in Fase di Progettazione e di Esecuzione non cambiano durata minima e periodicità dell’aggiornamento, ma vengono aggiornati i contenuti del corso per tenerli allineati alle nuove normative .

Lavoratori: stesse ore, nuova filosofia

Per la formazione generale e specifica dei lavoratori non cambiano durata, contenuti e scadenze . La novità sostanziale riguarda il principio della tempistica: viene rimosso il riferimento ai 60 giorni del 2011, che spesso veniva strumentalmente usato per adibire il lavoratore alle mansioni prima della formazione. Il principio è ora inequivocabile: la formazione deve avvenire prima che il lavoratore inizi qualsiasi mansione, anche durante il periodo transitorio .

RLS: l’Aggiornamento Arriva anche alle Piccole Imprese

Il D.L. 159/2025 estende l’obbligo di aggiornamento periodico per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) anche alle imprese con meno di 15 dipendenti, garantendo così una presenza formata e aggiornata della rappresentanza dei lavoratori in tutti i contesti lavorativi.​

Ambienti Confinati e Sospetti di Inquinamento

Il nuovo Accordo introduce requisiti specifici per chi opera in ambienti confinati (D.P.R. 177/2011), estendendo l’obbligo anche a datori di lavoro e lavoratori autonomi :

  • Durata: 12 ore minime (4 ore di teoria + 8 ore di pratica)
  • Aggiornamento: ogni 5 anni per almeno 4 ore
  • Chi ha già svolto formazione priva di un quadro specifico deve adeguarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore

Corsi per Attrezzature (art. 73 D.Lgs. 81/2008)

I corsi di abilitazione per l’uso di attrezzature specifiche vengono aggiornati con :

  • Eliminazione del modulo giuridico di 1 ora e aumento di 1 ora del modulo teorico-tecnico
  • Introduzione di nuovi corsi obbligatori per: macchina agricola raccoglifrutta, caricatori per movimentazione materiali, carroponte
  • Completamento da effettuare entro 12 mesi dall’entrata in vigore
  • Aggiornamento ogni 5 anni con almeno 4 ore di pratica

Se vuoi conoscere di più sulla materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, leggi il nostro articolo dedicato cliccando qui.


La Legge 198/2025: il Sistema Digitale di Controllo

Digitalizzazione come Motore della Prevenzione

La Legge 198/2025 (conversione del D.L. 159 del 31 ottobre 2025) modifica in profondità il D.Lgs. 81/2008 introducendo un ecosistema digitale integrato: la Patente a Crediti, il Badge Digitale di Cantiere, la piattaforma SIISL e il Fascicolo Elettronico del Lavoratore formano un sistema unico nel panorama europeo, capace di monitorare in tempo reale la regolarità delle imprese, la formazione dei lavoratori e la compliance sanitaria.​

Il Badge Digitale di Cantiere

Il D.L. 159/2025 trasforma la tradizionale “tessera di riconoscimento” del D.Lgs. 81/2008 in un Badge di Cantiere Digitale, interoperabile con la piattaforma SIISL, dotato di codice univoco anticontraffazione (QR Code o chip NFC). Può essere fisico (tessera con QR code e fotografia) o digitale (integrato in app o portale aziendale). Il badge contiene e rende consultabile in tempo reale:

  • Dati anagrafici del lavoratore (nome, cognome, impresa di appartenenza, data di assunzione)
  • Attestati di formazione sulla sicurezza
  • Idoneità sanitaria rilasciata dal medico competente
  • Posizione assicurativa INAIL

Il badge viene fornito gratuitamente al lavoratore. L’obbligo, inizialmente limitato all’edilizia, sarà esteso ad altri settori ad alto rischio tramite provvedimenti ministeriali. La notifica preliminare dei cantieri (art. 99 D.Lgs. 81/2008) dovrà ora indicare anche le imprese in regime di subappalto, rendendo più trasparente e controllabile l’intera filiera.

Per ottenere il badge, le aziende devono seguire questa sequenza operativa:​

  1. Registrazione dell’azienda e dei lavoratori sulla piattaforma SIISL
  2. Raccolta e verifica della documentazione (foto, contratto, attestati di formazione, idoneità sanitaria)
  3. Scelta della tipologia di badge (fisico o digitale)
  4. Installazione del sistema di controllo accessi in cantiere (QR code o sistema elettronico)
  5. Formazione del personale sull’utilizzo del badge (timbratura, smarrimento, responsabilità individuale)
  6. Monitoraggio continuo della conformità dei subappaltatori

La Patente a Crediti: Sanzioni Immediate e Raddoppiate

Il sistema della Patente a Crediti, introdotto nel 2024, viene radicalmente inasprito dalla Legge 198/2025. Le principali novità sono:​

  • Decurtazione immediata: le violazioni relative all’impiego di personale non regolare comportano una decurtazione istantanea di 5 crediti al momento della notifica del verbale, senza attendere il giudicato definitivo
  • Sanzione raddoppiata: operare senza patente o con meno di 15 crediti costa ora 12.000 euro (era 6.000)
  • Banche dati collegate: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro utilizza il Portale Nazionale del Sommerso e i flussi delle Procure per applicare le decurtazioni in modo automatico​
  • Le nuove regole si applicano agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026

Se imparare di più sulla patente a crediti dei cantieri edili, leggi il nostro articolo dedicato cliccando qui.

Il Fascicolo Elettronico del Lavoratore e la Piattaforma SIISL

Tutta la formazione in materia di salute e sicurezza deve essere registrata obbligatoriamente nel Fascicolo Elettronico del Lavoratore sulla piattaforma SIISL. Questo sistema garantisce la portabilità degli attestati nel tempo e ne certifica la veridicità, eliminando attestati falsi o non verificabili. Dal 1° aprile 2026, le comunicazioni obbligatorie di assunzione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro potranno essere effettuate anche tramite SIISL. Sempre dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro che richiedono benefici contributivi per nuove assunzioni dovranno obbligatoriamente pubblicare la posizione sul portale SIISL.

L’Obbligo di Gestire i Near Miss

Per la prima volta nella normativa italiana, è obbligatoria la rilevazione, l’analisi e la tracciabilità dei mancati infortuni (near miss) per le imprese con più di 15 dipendenti. Entro sei mesi dall’entrata in vigore (quindi entro luglio 2026), il Ministero del Lavoro, d’intesa con INAIL, adotterà linee guida nazionali per standardizzare i processi di segnalazione, analisi delle cause e implementazione delle misure correttive. È un cambio culturale profondo: si impara non solo dagli incidenti accaduti, ma anche da quelli che quasi accadono, costruendo così una prevenzione anticipatoria e non reattiva.

​Se vuoi approfondire ulteriormente le novità introdotte in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla legge n. 198/2025, leggi il nostro articolo dedicato cliccando qui.


Sicurezza in Quota: la Gerarchia delle Protezioni

Il D.L. 159/2025 modifica il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, stabilendo la priorità assoluta delle misure di protezione collettiva (parapetti, reti di sicurezza, scale verticali, dispositivi anticaduta) rispetto ai dispositivi di protezione individuale (DPI). Le imprese devono aggiornare i propri documenti di sicurezza — POS, PSC e DVR — per giustificare in modo formale e motivato l’eventuale ricorso a DPI in sostituzione delle protezioni collettive. Non è più sufficiente dotare il lavoratore di imbracatura: occorre dimostrare perché non è stato possibile installare parapetti fissi o reti di sicurezza.​


Sorveglianza Sanitaria: il Medico Competente Rafforza il Ruolo

La riforma introduce importanti novità sul fronte della salute:​

  • Le visite mediche periodiche rientrano nell’orario di lavoro retribuito, a carico del datore di lavoro
  • Il medico competente acquisisce nuovi obblighi in materia di prevenzione oncologica (esposizione a cancerogeni, sostanze pericolose, radiazioni) e gestione dei controlli alcol e droga per le attività ad alto rischio
  • Entro un anno dall’entrata in vigore saranno definiti i requisiti minimi delle strutture utilizzate per la sorveglianza sanitaria, ponendo fine alla situazione di strutture inadeguate spesso utilizzate per le visite

Tutela degli Studenti nei Percorsi Scuola-Lavoro (PCTO)

La riforma rafforza la protezione degli studenti coinvolti in tirocini e alternanza scuola-lavoro (PCTO):​

  • La tutela assicurativa INAIL viene estesa agli infortuni in itinere (tragitto casa-luogo di formazione e viceversa)
  • Le convenzioni scuola-impresa non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio
  • È istituito un Fondo Borse di Studio per i figli superstiti di lavoratori morti per infortuni o malattie professionali, con importi differenziati:

Volontariato e Protezione Civile

Il D.L. 159/2025 prevede misure specifiche per i volontari di protezione civile, categoria esposta a rischi operativi elevati e spesso priva di tutele adeguate:​

  • Percorsi formativi specifici per garantire la preparazione operativa dei volontari
  • Fornitura obbligatoria di DPI e attrezzature adeguate alle attività svolte
  • Monitoraggi sanitari periodici per garantire la salute e la sicurezza di ciascun volontario durante le attività operative

Sicurezza e Benefici Economici: il Nesso Diretto

Uno dei messaggi più innovativi dell’intera riforma è il collegamento diretto tra compliance in materia di sicurezza e accesso ai benefici economici e contributivi:​

  • Dal 1° gennaio 2026: le imprese con condanne definitive per violazioni gravi della sicurezza negli ultimi due anni sono escluse dagli sconti INAIL (oscillazione in bonus del tasso di tariffa)
  • Lo stesso criterio si applica all’iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, con blocco anche per sanzioni non definitive degli ultimi 3 anni
  • Dal 1° aprile 2026: i datori di lavoro che richiedono benefici contributivi per nuove assunzioni devono obbligatoriamente pubblicare la posizione su SIISL
  • INAIL trasferirà annualmente al Fondo Sociale per Occupazione e Formazione almeno 35 milioni di euro destinati alla promozione della cultura della sicurezza​

MOG e ISO 45001: adeguarsi o perdere la difesa penale

La Legge 198/2025 allinea definitivamente i Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) della sicurezza alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024, che sostituisce la vecchia OHSAS 18001. Le imprese che non adeguano i propri modelli rischiano:​

  • L’indebolimento della difesa in sede penale in caso di procedimento a carico dell’ente (D.Lgs. 231/2001)
  • La perdita dei benefici INAIL legati all’oscillazione in bonus del tasso di tariffa
  • Il mancato accesso ai benefici contributivi per le assunzioni

Vigilanza Potenziata: 400 Nuove Risorse in Campo

La riforma investe concretamente sulle risorse umane della vigilanza:​

  • Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL): autorizzato ad assumere 300 nuovi ispettori a tempo indeterminato (vigilanza ordinaria e tecnica) nel triennio 2026-2028
  • Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro: incrementato di 100 unità, passando da 710 a 810 effettivi
  • ASL: potranno utilizzare una quota vincolata delle sanzioni per nuove assunzioni, strumenti operativi e formazione del personale ispettivo

L’attività ispettiva sarà orientata prioritariamente verso le filiere in subappalto, riconosciute come il principale fattore di rischio nei fenomeni di irregolarità e negli incidenti più gravi.​


Riepilogo delle Scadenze Operative

Ecco il quadro completo delle scadenze che datori di lavoro e lavoratori non possono ignorare:

ScadenzaObbligoChi è coinvolto
Dal 1° gennaio 2026Nuove sanzioni patente a crediti (12.000 €, decurtazione immediata)Imprese in cantiere
Dal 1° gennaio 2026Esclusione dal bonus INAIL per condanne gravi sicurezzaTutte le imprese
Entro 24 maggio 2026Aggiornamento preposti (corso base ante 24/05/2023)Preposti
Entro 24 maggio 2026Fine periodo transitorio Accordo Stato-Regioni 2025Enti formativi e aziende
Dal 1° aprile 2026Comunicazioni obbligatorie tramite SIISLDatori di lavoro
Dal 1° aprile 2026Pubblicazione posizioni su SIISL per accesso ai benefici contributiviDatori di lavoro
Entro luglio 2026Linee guida near miss (entro 6 mesi dal 1° gennaio 2026)Min. Lavoro / INAIL
Entro dicembre 2026Requisiti minimi strutture sorveglianza sanitariaMin. Salute
Entro 24 maggio 2027Completamento corso obbligatorio datori di lavoro (16 ore)Tutti i datori di lavoro

Conclusione: la Sicurezza sul Lavoro non è un costo ma un investimento

La nuova architettura normativa costruita dall’Accordo Stato-Regioni 2025 e dalla Legge 198/2025 invia un messaggio inequivocabile a tutto il mondo del lavoro: la sicurezza non è più un adempimento burocratico da soddisfare sulla carta, ma una condizione misurabile, digitale, verificabile e strettamente collegata ai diritti economici dell’impresa. Datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori sono chiamati insieme a costruire una cultura della prevenzione autentica, in cui la formazione produce risultati reali, i controlli avvengono in tempo reale grazie alla tecnologia e chi rispetta le regole viene premiato economicamente. Chi continua a trattare la sicurezza come un peso burocratico si troverà di fronte a sanzioni raddoppiate, perdita di benefici fiscali e contributivi, e un sistema ispettivo enormemente più efficace di quello precedente.


FAQ: La Nuova Sicurezza sul Lavoro — Accordo Stato-Regioni 2025 e Legge 198/2025

1. Cosa sono l’Accordo Stato-Regioni 2025 e la Legge 198/2025?

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 è l’intesa tra Governo e Regioni che ridefinisce tutte le regole sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La Legge 198/2025 (in vigore dal 1° gennaio 2026) ha convertito il D.L. 159/2025 e modifica in profondità il Testo Unico D.Lgs. 81/2008, introducendo badge digitali di cantiere, sanzioni più dure, near miss obbligatori e una piattaforma digitale integrata (SIISL). Insieme, i due provvedimenti rappresentano la più radicale riforma del sistema di prevenzione degli ultimi vent’anni.

2. Da quando sono in vigore le nuove regole?

  • Accordo Stato-Regioni: in vigore dal 24 maggio 2025, con periodo transitorio di 12 mesi fino al 24 maggio 2026​
  • Legge 198/2025: in vigore dal 1° gennaio 2026​
  • Le nuove sanzioni della Patente a Crediti si applicano agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026​

3. Chi è coinvolto da questa riforma?

Sono coinvolti in modo diretto:​

  • Tutti i datori di lavoro (pubblici e privati)
  • Dirigenti, preposti e lavoratori dipendenti
  • RSPP e ASPP, Coordinatori per la Sicurezza (CSP/CSE)
  • Medici competenti
  • Enti e soggetti formatori accreditati
  • Studenti in PCTO (alternanza scuola-lavoro)
  • Volontari di protezione civile

4. Sono un datore di lavoro. Devo davvero fare un corso di formazione sulla sicurezza?

Sì, per la prima volta nella storia della normativa italiana. Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 introduce l’obbligo di un corso di 16 ore per tutti i datori di lavoro. Se la tua impresa opera come affidataria in cantieri temporanei o mobili, è obbligatorio anche un modulo aggiuntivo di 6 ore dedicato ai cantieri. La scadenza per completare il corso è il 24 maggio 2027 (24 mesi dall’entrata in vigore) .​

5. L’azienda può organizzare i corsi di sicurezza in autonomia, senza rivolgersi a enti esterni?

Solo in parte. L’azienda può organizzare autonomamente i corsi per i propri lavoratori, dirigenti e preposti, a condizione che i docenti scelti siano in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 6 marzo 2013. Non può invece organizzare in autonomia i corsi per:​

  • Datore di lavoro (corso 16 ore)
  • RSPP e ASPP
  • Operatori di attrezzature specifiche (gru, piattaforme aeree, ecc.)
  • Ambienti confinati o sospetti di inquinamento

Per questi ultimi è obbligatorio rivolgersi a soggetti formatori accreditati o istituzionali.

6. Come funziona il Badge Digitale di Cantiere? Chi deve fornirlo?

Il Badge Digitale di Cantiere è obbligatorio per i cantieri edili e i settori ad alto rischio. Il badge — fisico (tesserino con QR Code) o digitale (app/portale) — deve essere fornito gratuitamente dal datore di lavoro a ciascun lavoratore. Contiene dati anagrafici, attestati di formazione, idoneità sanitaria e posizione INAIL. L’accesso al cantiere senza badge o con badge non conforme costituisce violazione soggetta a sanzione.

7. Cosa rischia un datore di lavoro che opera in cantiere senza Patente a Crediti o con meno di 15 crediti?

Dalla Legge 198/2025, la sanzione è raddoppiata: da 6.000 a 12.000 euro. La decurtazione dei crediti per violazioni gravi (es. lavoro irregolare) avviene immediatamente alla notifica del verbale, senza aspettare la sentenza definitiva. Ogni lavoratore irregolare costa -5 crediti al momento dell’accertamento.

8. Cosa sono i near miss e cosa devo fare in azienda?

I near miss sono i mancati infortuni: situazioni in cui si è sfiorato un incidente senza che questo accadesse concretamente. Dalla Legge 198/2025, le aziende con più di 15 dipendenti hanno l’obbligo di rilevare, analizzare e registrare questi episodi. Entro luglio 2026, il Ministero del Lavoro e INAIL pubblicano le linee guida operative con le modalità standardizzate di segnalazione. In pratica, occorre predisporre un sistema interno di raccolta segnalazioni e un’analisi periodica delle cause.​

9. La formazione dei preposti va rifatta da zero?

Dipende da quando è stato svolto l’ultimo corso :

  • Se il preposto ha fatto il corso base o l’aggiornamento prima del 24 maggio 2023, deve frequentare un aggiornamento entro il 24 maggio 2026
  • Se il corso base è stato fatto con il vecchio schema (8 ore), il preposto dovrà adeguarsi al nuovo corso da 12 ore alla successiva scadenza
  • Il nuovo aggiornamento è ogni 2 anni (non più ogni 5): pianifica subito il calendario aziendale

10. Cosa cambia per il DVR con le nuove regole sui lavori in quota?

La Legge 198/2025 impone la priorità assoluta delle protezioni collettive (parapetti, reti, scale verticali) rispetto ai DPI individuali (imbracature). Il DVR deve essere aggiornato per motivare formalmente i casi in cui non è possibile installare protezioni collettive e si ricorre ai DPI. Non è più sufficiente dotare il lavoratore di imbracatura senza spiegare perché non è stato adottato un parapetto fisso.​

11. Le visite mediche periodiche sono a carico mio come datore di lavoro?

Sì, e questo è ora esplicitato nella legge. Le visite mediche periodiche di sorveglianza sanitaria rientrano nell’orario di lavoro retribuito e i costi sono interamente a carico del datore di lavoro. Il tempo impiegato dal lavoratore per la visita non può essere detratto dalle ferie o dal permesso.​

12. Perdo il bonus INAIL se ho avuto condanne per violazioni della sicurezza?

Sì. Dal 1° gennaio 2026, le imprese con condanne definitive per violazioni gravi della sicurezza negli ultimi due anni sono escluse dal meccanismo di oscillazione in bonus del tasso INAIL. Lo stesso vale per l’iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, dove il blocco scatta anche per sanzioni non ancora definitive degli ultimi 3 anni.​

13. Per assumere con agevolazioni contributive devo pubblicare l’annuncio sul SIISL?

Sì, dal 1° aprile 2026. I datori di lavoro che intendono usufruire di agevolazioni per l’assunzione devono prima pubblicare la posizione lavorativa sul portale SIISL. Solo dopo aver pubblicato l’annuncio, la richiesta di beneficio contributivo potrà essere considerata valida.​

14. Ho studenti in PCTO (alternanza scuola-lavoro). Cosa cambia per me?

Le convenzioni tra scuola e impresa non possono più prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio. Il criterio per stabilire quali attività siano rischiose è il DVR aziendale: sei tu, come datore di lavoro, a dover verificare la compatibilità delle mansioni con la presenza di studenti minorenni o giovani in formazione.​

15. Ho già il mio attestato di formazione sulla sicurezza. È ancora valido?

In linea generale sì. Se il corso che hai frequentato contiene i requisiti previsti dal nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, l’attestato mantiene la propria validità come credito formativo. La verifica va fatta sui contenuti del corso documentati nel fascicolo: se sono conformi al nuovo Accordo, non è necessario rifare il corso prima della naturale scadenza dell’aggiornamento periodico.​

16. Ho diritto a ricevere copia del mio attestato di formazione?

Assolutamente sì. Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 prevede espressamente che il soggetto formatore consegni una copia dell’attestato al partecipante. L’attestato deve contenere obbligatoriamente: nome, cognome, codice fiscale, dati del soggetto formatore, titolo e durata del corso, e firma del responsabile del soggetto formatore.​

17. Il mio datore di lavoro mi può mandare a lavorare prima che io abbia fatto la formazione sulla sicurezza?

No, assolutamente no. Il principio fissato dal nuovo Accordo 2025 è inequivocabile: la formazione deve avvenire prima che il lavoratore inizi qualsiasi mansione. Il vecchio riferimento ai 60 giorni del 2011 è stato eliminato proprio per impedire che venisse usato come scappatoia. Se vieni adibito a lavori senza aver prima ricevuto la formazione, il datore di lavoro è esposto a sanzioni.​

18. Posso fare i corsi di formazione online (e-learning) o devo andare in aula?

Dipende dal tipo di corso e dal livello di rischio:​

  • Formazione generale lavoratori: sì, si può fare in e-learning
  • Formazione specifica lavoratori a rischio basso: sì, si può fare in e-learning
  • Formazione specifica per rischio medio o alto: no, non è ammesso l’e-learning
  • Preposti: non è ammesso l’e-learning (solo presenza o videoconferenza)
  • Datori di lavoro: non è ammesso l’e-learning per il corso obbligatorio da 16 ore

In videoconferenza, ogni partecipante deve collegarsi individualmente da un computer o tablet: non è ammesso lo smartphone né condividere il dispositivo con un altro lavoratore.

19. Cosa succede se mi assentо per più del 10% delle ore del corso?

Non puoi accedere alla verifica finale e non ottieni l’attestato. La frequenza minima obbligatoria è del 90% delle ore previste. Dovrai recuperare il corso, a spese del tuo datore di lavoro, per essere in regola con gli obblighi di legge.​

20. Come funziona il test finale del corso di formazione?

Il test di verifica è sempre obbligatorio al termine del corso:​

  • Corso base: 30 domande a risposta multipla (almeno 3 opzioni per domanda), superato con almeno il 70% di risposte corrette (21 risposte giuste su 30)
  • Corso di aggiornamento: 10 domande a risposta multipla, stesso criterio del 70%
  • In videoconferenza, il test va svolto in modalità sincrona (non in differita)

21. Cosa è il Fascicolo Elettronico del Lavoratore? Chi lo gestisce?

È un archivio digitale sulla piattaforma SIISL (gestita dal Ministero del Lavoro) che raccoglie tutta la tua storia formativa in materia di sicurezza. Non devi fare nulla tu direttamente: è il datore di lavoro e il soggetto formatore a registrare gli attestati. Il vantaggio per te è che i tuoi attestati sono portabili, verificabili e non falsificabili: se cambi azienda o lavori in appalto, chiunque può verificare in tempo reale che la tua formazione sia reale e aggiornata.​

Hai altre domande? Scrivici nei commenti o contatta direttamente lo studio: siamo a disposizione per una consulenza personalizzata.


Autore dell’articolo – Marco Campesato: esperto di diritto del lavoro e della previdenza sociale di Studio Campesato – Consulente del lavoro a Vicenza

Autore dell'articolo - Marco Campesato: esperto di diritto del lavoro e della previdenza sociale di Studio Campesato - Consulente del lavoro a Vicenza
Marco Campesato – Esperto di diritto del lavoro e della previdenza sociale

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