Rinnovo CCNL operai agricoli e florovivaisti 2026-2029: cosa prevede l’accordo?

Rinnovo CCNL operai agricoli e florovivaisti 2026
Indice
Rinnovo CCNL 2026-2029

Operai agricoli e florovivaisti

Il rinnovo del CCNL, sottoscritto il 28 maggio 2026, disciplina il rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029. Ecco le principali novità retributive, organizzative e di tutela per imprese e lavoratori.

Dal 1° giugno 2026

Prima tranche: +3,4%

  • Aumento retributivo per operai OTI e OTD.
  • Aggiornamento immediato delle tabelle provinciali e dei cedolini.
  • Nessun arretrato né una tantum per la vacanza contrattuale.
Dal 1° gennaio 2027

Seconda tranche: +1,7%

  • Completamento dell’incremento retributivo complessivo del 5,1%.
  • Verifica dell’allineamento dei minimi salariali provinciali.
  • Monitoraggio del Trattamento Economico Complessivo (TEC).

TEC e giusto salario

Il nuovo art. 50-bis definisce il TEC, includendo retribuzione, mensilità aggiuntive, ferie, welfare, Agrifondo, indennità e altri elementi.

Premio di fedeltà OTD

Previsto un elemento aggiuntivo pari allo 0,4% del salario contrattuale per chi lavora almeno 150 giornate per tre anni consecutivi nella stessa azienda.

Part-time flessibile

Clausole elastiche con patto scritto, preavviso ordinario di 3 giorni e maggiorazione del 15% per le ore interessate.

Somministrazione

Ammessa per esigenze specifiche, con contingente di 2 unità base più 15% e comunicazione all’Ente bilaterale entro 10 giorni.

Nuove tutele

Rafforzati permessi, protezione per vittime di violenza di genere e misure per patologie oncologiche o grandi interventi chirurgici.

Azione per l’impresa

Aggiornare paghe, contratti, procedure interne e verifiche sulle giornate lavorate, coordinandosi con il contratto provinciale di lavoro.

Voce Decorrenza Destinatari Indicazione operativa
Aumenti retributivi 1° giugno 2026 OTI e OTD Applicare la prima tranche del 3,4% e aggiornare le tabelle paga.
Seconda tranche 1° gennaio 2027 OTI e OTD Applicare l’ulteriore incremento dell’1,7% e verificare il TEC.
Premio di fedeltà A regime OTD aventi diritto Monitorare le 150 giornate annue per almeno tre anni consecutivi.
Contratti sperimentali OTD 2027-2029 Imprese agricole Valutare il contratto triennale con garanzia di almeno 100 giornate annue.
Festività infrasettimanali Immediata OTI Applicare il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.
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Attenzione: il rinnovo richiede un controllo coordinato di minimi provinciali, TEC, classificazioni, clausole contrattuali e procedure di gestione del personale. Le regole provinciali restano decisive per l’applicazione concreta.

Rinnovo CCNL operai agricoli 2026-2029: quali sono le principali novità?

Il 28 maggio 2026 le organizzazioni datoriali Confagricoltura, Coldiretti e Cia, unitamente alle organizzazioni sindacali Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil, hanno sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, con validità per il quadriennio 2026-2029. L’intesa introduce un incremento retributivo complessivo del 5,1 per cento, articolato in due tranche (3,4 per cento dal 1° giugno 2026 e 1,7 per cento dal 1° gennaio 2027), e definisce i criteri del Trattamento Economico Complessivo (TEC) in attuazione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, sul salario giusto.

Sul piano normativo si segnalano le clausole elastiche nel part-time, la somministrazione di lavoro, i contratti a termine sperimentali triennali per gli OTD, l’equiparazione delle festività infrasettimanali, i permessi per assistenza e Questura, le tutele per patologie oncologiche e violenza di genere, nonché l’aggiornamento della classificazione professionale e delle regole sulla contrattazione provinciale.

L’articolo illustra i nuovi adempimenti e le opportunità per i datori di lavoro.

Rinnovo CCNL operai agricoli 2026-2029: da quando decorre?

Le Parti sociali hanno sottoscritto il 28 maggio 2026 il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL operai agricoli e florovivaisti. Il contratto disciplina i rapporti di lavoro dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029.

Il rinnovo si inserisce nel quadro del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, in vigore dal 1° maggio 2026, che introduce il “salario giusto” e impone la definizione del Trattamento Economico Complessivo (TEC) a livello nazionale e provinciale. Il CCNL adeguato fornisce alle imprese agricole gli strumenti per allineare retribuzioni, inquadramenti e procedure di gestione del personale.

Per il datore di lavoro agricolo e florovivaista, la corretta applicazione dell’accordo impone un aggiornamento immediato delle tabelle retributive, dei software di elaborazione paghe e delle procedure di gestione del personale a tempo determinato e indeterminato. La prima tranche di aumento, con decorrenza 1° giugno 2026, è già operativa e non prevede corresponsione di arretrati né di una tantum per il periodo di vacanza contrattuale, in quanto tale periodo è stato espressamente assorbito nella percentuale del 3,4 per cento.

Per la gestione dei rapporti di lavoro in agricoltura, lo Studio Campesato di Lonigo (Vicenza) supporta le imprese nell’applicazione del nuovo CCNL e nel rispetto del DL n. 62/2026.

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Profili retributivi, festività, premio fedeltà ed elementi aggiuntivi previsti dal rinnovo del CCNL operai agricoli 2026-2029

L’accordo riconosce un incremento salariale complessivo del 5,1 per cento: 3,4 per cento dal 1° giugno 2026 e 1,7 per cento dal 1° gennaio 2027. L’aumento si applica agli operai a tempo indeterminato (OTI) e a tempo determinato (OTD). Per gli OTD resta il “terzo elemento” forfettario su ferie, festività e mensilità aggiuntive.

L’articolo 50-bis fissa i criteri del TEC, parametro del “giusto salario” ex DL n. 62/2026. Il TEC comprende: salario contrattuale provinciale; generi in natura; tredicesima e quattordicesima; ferie; scatti di anzianità; welfare EBAN e F.I.S.A.; contribuzione Agrifondo; erogazioni di produttività e qualità; elemento di compensazione della carenza contrattuale; altre indennità di CCNL o CPL.

L’articolo 54-bis introduce l’elemento aggiuntivo (premio di fedeltà) pari allo 0,4 per cento del salario contrattuale. Ne beneficiano gli OTD che, presso la stessa azienda, abbiano lavorato almeno 150 giornate per almeno tre anni consecutivi. Le Parti hanno inoltre confermato, con norma di interpretazione autentica, la mensilizzazione del TFR per gli OTD.

Per gli OTD è stata inoltre ribadita, mediante norma di interpretazione autentica, la facoltà di corrispondere il Trattamento di Fine Rapporto congiuntamente alla retribuzione mensile (mensilizzazione del TFR), soluzione già praticata in molte realtà e ora definitivamente consolidata sul piano contrattuale.

Gli articoli 41 e 42 equiparano, per gli OTI, il trattamento delle festività infrasettimanali coincidenti con la domenica a quello delle festività nazionali. L’impresa deve corrispondere in busta paga 1/26 della retribuzione mensile. Il datore di lavoro aggiorna cedolini e software paghe per evitare omissioni retributive.

Leggi anche: Busta Paga 2026: Come si Legge – La Guida Definitiva (con Esempi)

VoceContenuto
Decorrenza e durataAccordo sottoscritto il 28 maggio 2026; validità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029.
Aumenti retributivi (art. 50)Incremento complessivo del 5,1%: +3,4% dal 1° giugno 2026 e +1,7% dal 1° gennaio 2027. Nessun arretrato né una tantum per la vacanza contrattuale (assorbita nella prima tranche).
Trattamento Economico Complessivo – TEC (art. 50-bis)Criteri per la determinazione del TEC quale parametro del “giusto salario” ex DL n. 62/2026: salario contrattuale provinciale, generi in natura, 13ª e 14ª, ferie, scatti di anzianità, welfare EBAN/F.I.S.A., contribuzione Agrifondo, erogazioni di produttività/qualità, elemento di compensazione carenza contrattuale, altre indennità CCNL/CPL.
Elemento aggiuntivo – premio di fedeltà (art. 54-bis)0,4% del salario contrattuale agli OTD che, presso la stessa azienda, abbiano prestato almeno 150 giornate per almeno tre anni consecutivi.
Mensilizzazione del TFRConfermata e chiarita, anche con norma di interpretazione autentica, la possibilità di corrispondere il TFR agli OTD unitamente alla retribuzione mensile.
Festività infrasettimanali (artt. 41 e 42)Per gli OTI, equiparazione del trattamento delle festività infrasettimanali coincidenti con la domenica a quello delle festività nazionali (corresponsione di 1/26 della retribuzione mensile).
Part-time e clausole elastiche (art. 17)Confermato il part-time minimo (24 ore settimanali, 72 mensili, 500 annue). Introdotte le clausole elastiche: previo patto scritto, variazione della collocazione temporale o aumento delle ore per esigenze tecnico-produttive; preavviso di almeno 3 giorni (2 in urgenza); maggiorazione del 15% sulle ore elastiche.
Somministrazione di lavoro (art. 19)Ammessa per esigenze specifiche (manutenzioni straordinarie, picchi climatici, fiere). Contingente: 2 unità base + 15% calcolato sul rapporto tra giornate lavorate nell’anno precedente e unità equivalente (270 giornate). Comunicazione all’Ente bilaterale entro 10 giorni.
Contratti a termine sperimentali OTD (artt. 21 e 22)Periodo sperimentale 2027-2029. Durata complessiva triennale, articolata in tre distinti rapporti annuali consecutivi. Condizione: garanzia occupazionale di almeno 100 giornate annue. Diritto all’indennità di disoccupazione agricola per le giornate non lavorate (chiarimento amministrativo da ottenere entro fine 2026). Recesso senza giusta causa rimesso alla contrattazione provinciale.
Convenzioni tra aziende – “vasche comunicanti” (art. 28)Promosse convenzioni tra imprese con piani colturali diversi per l’impiego condiviso degli stessi lavoratori, al fine di aumentare le giornate e stabilizzare manodopera formata.
Lavoratori migranti – integrazione (artt. 36 e 40)Utilizzo delle 150 ore di permesso studio triennali per corsi di lingua italiana. Possibilità di cumulare ferie, permessi e banca ore per periodi più lunghi di rientro nel Paese di origine.
Permessi per assistenza e Questura (art. 39)8 ore annue retribuite per assistenza a genitori anziani non autosufficienti (se non già coperti dalla l. n. 104/1992); 4 ore annue retribuite per lavoratori stranieri destinate alle pratiche del permesso di soggiorno in Questura.
Vittime di violenza di genere (art. 70)Congedo per percorsi di protezione esteso fino a 5 mesi (anche su base oraria in 3 anni). Per le OTI: conservazione del posto per 12 mesi. EBAN: indennità al 100% del salario per i 3 mesi successivi a quelli indennizzati dall’INPS.
Patologie oncologiche e grandi interventi (artt. 61 e 62)Oltre ai 180 giorni di conservazione del posto per malattia: ulteriore aspettativa non retribuita fino a 9 mesi. Diritto alla trasformazione temporanea da full-time a part-time.
Sostegno EBAN/F.I.S.A. per gravi patologie (art. 67)Durante l’aspettativa non retribuita: assegno di solidarietà pari all’80% del minimo retributivo per max 6 mensilità agli OTI; indennità una tantum agli OTD con almeno 100 giornate nell’anno precedente.
Riforma della classificazione professionale (art. 31)Istituzione di una Commissione paritetica nazionale per aggiornare il sistema di classificazione degli operai agricoli e florovivaisti alla luce dei cambiamenti tecnologici. Operatività entro il 30 giugno 2026.
Manutenzione, sistemazione e creazione del verdeAggiornato il Verbale di accordo: ambito di applicazione ampliato e precisato, con inclusione di attività complementari di natura “edile” (opere stradali, raccolta rifiuti da attività manutentive, piccole opere funzionali alle aree verdi).
Stesura dei contratti provinciali di lavoro (CPL)Introdotto un termine per la redazione dei testi coordinati dei CPL (tabelle comprese), al fine di renderli fruibili e trasmetterli alle amministrazioni competenti in ottemperanza al DL n. 62/2026 e alla determinazione del “giusto salario”.
Welfare contrattuale bilateraleAmpliate e migliorate le prestazioni di welfare a carico degli enti bilaterali nazionali, a parità di contribuzione, in favore dei lavoratori in condizioni di difficoltà.

Studio Campesato – consulente del lavoro a Vicenza si occupa di verificare i minimi provinciali, TEC e corretto inserimento del premio di fedeltà e delle festività in busta paga.

Quale flessibilità organizzativa e mercato del lavoro dopo il rinnovo del CCNL operai agricoli 2026-2029?

L’articolo 17 conferma i limiti minimi del part-time (24 ore settimanali, 72 mensili, 500 annue) e introduce le clausole elastiche. Con patto scritto l’impresa varia la collocazione oraria o aumenta le ore per esigenze tecnico-produttive. Il preavviso è di almeno tre giorni, riducibile a due in caso di urgenza. L’azienda retribuisce le ore elastiche con maggiorazione del 15 per cento.

L’articolo 19 ammette la somministrazione di lavoro per esigenze specifiche:

  • manutenzioni straordinarie,
  • picchi climatici,
  • fiere e manifestazioni.

Ogni azienda utilizza due unità base, più il 15 per cento calcolato sul rapporto tra le giornate lavorate nell’anno precedente e l’unità equivalente di 270 giornate. L’impresa comunica l’attivazione all’Ente bilaterale entro dieci giorni. Il datore di lavoro controlla tetti numerici e adempimenti comunicativi per restare in regola.

Gli articoli 21 e 22 istituiscono, in via sperimentale per il 2027-2029, contratti a termine triennali per gli OTD, articolati in tre rapporti annuali consecutivi. L’azienda garantisce almeno 100 giornate lavorative all’anno. La formula mira ad assicurare l’indennità di disoccupazione agricola sulle giornate non lavorate; le Parti si impegnano a ottenere il chiarimento amministrativo entro la fine del 2026. La contrattazione provinciale disciplina il recesso in assenza di giusta causa.

L’articolo 28 promuove le convenzioni tra aziende con piani colturali diversi (“vasche comunicanti”). Le imprese condividono gli stessi lavoratori, aumentano le giornate e stabilizzano manodopera formata.

Per la gestione dei rapporti di lavoro in agricoltura a Vicenza, Studio Campesato redige patti di clausola elastica, verifica i contingenti di somministrazione e valuta l’opportunità dei contratti sperimentali dal 2027.

Quali sono le nuove tutele sociali, permessi, salute e welfare bilaterale previste dal rinnovo CCNL operai agricoli 2026-2029?

Gli articoli 36 e 40 consentono ai lavoratori stranieri di usare le 150 ore triennali di permesso studio per corsi di lingua italiana e di cumulare ferie, permessi e banca ore per rientri più lunghi nel Paese di origine.

L’articolo 39 introduce due permessi retribuiti. L’impresa riconosce otto ore annue per l’assistenza a genitori anziani non autosufficienti a chi non fruisce della legge n. 104/1992. Ai lavoratori stranieri riconosce quattro ore annue per le pratiche del permesso di soggiorno in Questura. Il datore di lavoro predispone procedure di richiesta, autorizzazione e registrazione in busta paga.

L’articolo 70 estende il congedo per percorsi di protezione delle vittime di violenza di genere fino a cinque mesi, anche su base oraria in tre anni. Per le operaie a tempo indeterminato l’azienda conserva il posto per dodici mesi. L’EBAN eroga un’indennità pari al 100 per cento del salario per i tre mesi successivi a quelli indennizzati dall’INPS.

Gli articoli 61 e 62 rafforzano le tutele per patologie oncologiche e grandi interventi chirurgici. Oltre ai 180 giorni di conservazione del posto per malattia, il lavoratore può chiedere un’ulteriore aspettativa non retribuita fino a nove mesi. Lo stesso lavoratore ha diritto alla trasformazione temporanea da full-time a part-time. L’impresa gestisce documentazione sanitaria, sospensione del rapporto e rimodulazione dell’orario nel rispetto della riservatezza.

L’articolo 67 prevede che il F.I.S.A. eroghi, durante l’aspettativa non retribuita, un assegno di solidarietà pari all’80 per cento del minimo retributivo per un massimo di sei mensilità agli OTI. Agli OTD con almeno 100 giornate nell’anno precedente spetta un’indennità una tantum. Gli enti bilaterali ampliano le prestazioni di welfare a parità di contribuzione.

Il nostro Studio di consulenza del lavoro a Vicenza assiste l’impresa nella gestione dei permessi ex art. 39, dei congedi per violenza di genere e delle aspettative per patologie gravi.

Leggi anche: Contratti di lavoro nel settore agricolo

Classificazione professionale, verde ornamentale e contrattazione provinciale

L’articolo 31 istituisce una Commissione paritetica nazionale per aggiornare la classificazione degli operai agricoli e florovivaisti alla luce dell’evoluzione tecnologica. La Commissione deve operare entro il 30 giugno 2026. L’impresa terrà conto dei nuovi inquadramenti per minimi e mansioni.

Le Parti hanno aggiornato il Verbale di accordo per le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde. L’ambito di applicazione include ora attività complementari di natura edile: opere stradali, raccolta dei rifiuti da manutenzione, piccole opere funzionali alle aree verdi. La precisazione riduce il rischio di contenzioso sull’inquadramento contrattuale.

Le norme sul secondo livello di contrattazione impongono un termine per la stesura dei testi coordinati dei contratti provinciali di lavoro (CPL), tabelle comprese. L’impresa e le associazioni territoriali devono rendere fruibili i contenuti e trasmetterli alle amministrazioni competenti, in ottemperanza al DL n. 62/2026 e alla determinazione del salario giusto.

Conclusione

Per il datore di lavoro agricolo e florovivaista, l’accordo del 28 maggio 2026 impone un’attività di adeguamento organica:

  • aggiornamento delle retribuzioni e del TEC;
  • equiparazione del trattamento delle festività infrasettimanali per gli OTI;
  • revisione dei contratti part-time con eventuale inserimento di clausole elastiche; rispetto dei tetti e degli adempimenti in materia di somministrazione;
  • valutazione dell’opportunità di ricorrere ai contratti sperimentali triennali a partire dal 2027;
  • gestione dei nuovi permessi ex articolo 39;
  • monitoraggio delle giornate per l’erogazione del premio di fedeltà; corretta applicazione delle tutele per patologie gravi e violenza di genere; costante raccordo con la contrattazione provinciale.

La corretta applicazione delle nuove disposizioni non solo assicura la conformità normativa, ma consente di valorizzare strumenti di flessibilità e di welfare capaci di stabilizzare la manodopera e di elevare la qualità delle relazioni di lavoro nel settore primario.
Per la gestione dei rapporti di lavoro in agricoltura a Vicenza e Lonigo e la corretta applicazione delle nuove disposizioni previste dal rinnovo del CCNL operai agricoli 2026-2029, potete rivolgervi Studio Campesato, consulente del lavoro a Vicenza.

Il presente articolo è stato redatto con linguaggio semplice e finalità divulgative. Le informazioni contenute non sostituiscono una consulenza professionale riferita al caso concreto.

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FAQ sul rinnovo CCNL operai agricoli e florovivaisti 2026-2029

Da quando si applicano gli aumenti del CCNL operai agricoli 2026-2029?

Gli aumenti decorrono in due tranche: +3,4% dal 1° giugno 2026 e +1,7% dal 1° gennaio 2027, per un incremento complessivo del 5,1%. Non sono previsti arretrati né una tantum per la vacanza contrattuale, assorbita nella prima percentuale. L’impresa deve aggiornare subito tabelle retributive. Il consulente del lavoro verifica i minimi provinciali e la corretta applicazione in busta paga.

Cos’è il TEC e perché interessa il datore di lavoro agricolo?

Il Trattamento Economico Complessivo (TEC), disciplinato dall’art. 50-bis, è il paniere di voci (salario contrattuale, 13ª/14ª, ferie, welfare EBAN/F.I.S.A., Agrifondo, indennità, ecc.) usato come parametro del “giusto salario” ai sensi del DL n. 62/2026. Chi gestisce i rapporti di lavoro in agricoltura a Vicenza deve allineare retribuzioni e CPL a questi criteri per restare conforme e ridurre il rischio di contenzioso.

Come funzionano le clausole elastiche nel part-time agricolo?

Con patto scritto, l’azienda può variare la collocazione oraria o aumentare le ore per esigenze tecnico-produttive, con preavviso di almeno 3 giorni (2 in urgenza). Le ore elastiche vanno retribuite con maggiorazione del 15%. Restano i minimi di 24 ore settimanali, 72 mensili e 500 annue. La redazione del patto e il calcolo della maggiorazione conviene affidarli a chi si occupa quotidianamente di gestione dei rapporti di lavoro in agricoltura.

Cosa prevede la somministrazione di lavoro (art. 19) nel nuovo CCNL?

La somministrazione è ammessa per esigenze specifiche (manutenzioni straordinarie, picchi climatici, fiere). Il contingente è di 2 unità base + 15% calcolato sul rapporto tra le giornate lavorate nell’anno precedente e l’unità equivalente di 270 giornate. L’attivazione va comunicata all’Ente bilaterale entro 10 giorni. Superare i tetti espone a rischi; un controllo preventivo con il consulente evita sanzioni e contenziosi.

I contratti a termine sperimentali OTD (2027-2029) conviene attivarli?

Si tratta di contratti di durata triennale, articolati in tre rapporti annuali consecutivi, con garanzia di almeno 100 giornate l’anno. Obiettivo: stabilizzare l’occupazione e favorire l’accesso alla disoccupazione agricola sulle giornate non lavorate (chiarimento amministrativo atteso entro fine 2026). Il recesso senza giusta causa è rimesso al CPL. Prima di attivarli, conviene valutare costi, organizzazione e disciplina provinciale con un consulente del lavoro a Vicenza.

Quali nuovi permessi e tutele deve conoscere l’impresa agricola?

Tra le novità operative: 8 ore annue retribuite per assistenza a genitori anziani non autosufficienti (se non già coperti dalla l. 104/1992); 4 ore annue per pratiche del permesso di soggiorno in Questura; equiparazione delle festività infrasettimanali coincidenti con la domenica (1/26 per gli OTI); aspettativa non retribuita fino a 9 mesi per patologie oncologiche o grandi interventi, con diritto al part-time temporaneo; congedo fino a 5 mesi per violenza di genere. Procedure interne chiare e registrazione in busta paga riducono errori e reclami.

Cosa deve fare subito il datore di lavoro dopo il rinnovo del CCNL agricolo?

In sintesi: aggiornare retribuzioni e TEC; applicare le festività infrasettimanali agli OTI; rivedere i part-time con eventuali clausole elastiche; rispettare tetti e comunicazioni sulla somministrazione; monitorare le giornate per il premio di fedeltà (0,4%); predisporre la gestione dei nuovi permessi e delle tutele per salute e violenza di genere; allinearsi alla stesura dei CPL provinciali. Per un check-list personalizzato e l’adeguamento completo della gestione dei rapporti di lavoro in agricoltura a Vicenza e Lonigo, potete rivolgervi allo Studio Campesato – Consulente del lavoro a Vicenza.

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