CCRL Area Meccanica Veneto 2025: guida alle novità del rinnovo
Il 30 settembre 2025 Confartigianato Veneto e le altre associazioni datoriali del comparto artigiano hanno firmato con FIOM, FIM e UILM il nuovo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) dell’Area Meccanica.
Il testo definitivo è stato sottoscritto il 9 ottobre 2025 completando il quadro della contrattazione di secondo livello dopo il rinnovo nazionale del 19 novembre 2024.
Il contratto è valido dal 30 settembre 2025 al 31 dicembre 2027, è in continuità con il CCRL del 1° dicembre 2022 e, se non disdettato nei termini, mantiene efficacia anche dopo la scadenza (ultrattività).
CCRL Area Meccanica Veneto 2025: Ambito di applicazione
Il CCRL Area Meccanica Veneto si applica ai dipendenti:
- delle imprese artigiane della meccanica di produzione, installazione di impianti, autoriparazione e automotive;
- delle imprese artigiane orafe, argentieri ed affini;
- delle imprese artigiane e non artigiane (PMI) che svolgono attività nel settore odontotecnico.
Il contratto regionale si affianca a quello nazionale e rafforzano il sistema di bilaterale (EBAV e Sani.In.Veneto), che diventa condizione per utilizzare molti istituti di flessibilità e per accedere ai sussidi.
CCRL Area Meccanica Veneto 2025: Durata, vigenza e ultrattività del contratto
Il nuovo CCRL decorre dal 30 settembre 2025 e scade il 31 dicembre 2027, per una durata complessiva di 27 mesi. È previsto che il contratto continui a produrre effetti anche dopo la scadenza, finché non entrerà in vigore un nuovo CCRL, salvo disdetta comunicata nei termini fissati dalle parti.
Non sono previste somme una tantum per la “carenza” tra la scadenza del CCRL 2022 (31 dicembre 2024) e la nuova decorrenza del 30 settembre 2025. Alcuni istituti, come le quote EBAV di 2° livello, hanno decorrenze specifiche successive, ad esempio dal 1° gennaio 2026.
CCRL Area Meccanica Veneto 2025: Previdenza complementare
Il CCRL conferma e potenzia il contributo contrattuale veneto per la previdenza complementare, già introdotto nel 2022, con l’obiettivo di spingere i lavoratori a conferire il TFR ai fondi negoziali dell’artigianato Solidarietà Veneto e Fon.te.
Punti chiave:
- l’aliquota passa dall’1,4% all’1,6% della retribuzione utile al TFR (prima si usava la retribuzione tabellare);
- ne hanno diritto operai, impiegati, quadri e apprendisti professionalizzanti che conferiscono il TFR al fondo, anche senza versare il proprio 1% previsto dal CCNL;
- il contributo veneto dell’1,6% assorbe fino a capienza il contributo datoriale dell’1% previsto dal CCNL Area Meccanica.
Il contributo è riconosciuto sia ai lavoratori che si iscriveranno dal 1° ottobre 2025 (con decorrenza dal mese successivo), sia a quelli già iscritti al fondo alla data di sottoscrizione del CCRL, per i quali dal mese di ottobre 2025 l’aliquota sale automaticamente all’1,6%. Il versamento è effettuato direttamente al fondo pensione secondo le modalità del fondo.
Sono confermate due prestazioni EBAV: A44 per l’azienda e D44 per il lavoratore, quale contributo una tantum per incentivare le nuove adesioni alla previdenza complementare a partire dal 2025.
EBAV: fondi di secondo livello e nuovi sussidi
Dal 1° gennaio 2026 il fondo di secondo livello EBAV degli orafi viene accorpato al fondo “Area Meccanica”, che già comprende metalmeccanici e odontotecnici. Le nuove quote, dal 2026, saranno: 5,00 euro mensili a carico dell’impresa e 2,05 euro a carico del lavoratore per tutti e tre i settori.
Per l’anno di competenza 2025 viene introdotto un nuovo sussidio EBAV “caro energia” di 200 euro, destinato ai dipendenti con ISEE non superiore a 23.000 euro, riferito all’anno successivo alla spesa per le bollette. È inoltre aumentato il sussidio D11F “figli a carico”: 150 euro per un figlio, 250 euro per due figli e 350 euro per tre o più figli.
Questi interventi rafforzano il ruolo della bilateralità come strumento di sostegno al reddito e alla famiglia, a condizione che l’impresa sia regolarmente iscritta ed in regola con i versamenti EBAV.
CCRL Area Meccanica Veneto 2025: Orario di lavoro, flessibilità e banca ore
Il CCRL conferma la possibilità di gestire l’orario di lavoro come media su base mensile, quadrimestrale o per periodi più lunghi di 4 mesi, secondo le regole già note e con apposita modulistica (allegati da 1 a 4).
Sono previste due modalità:
- gestione su base quadrimestrale, con accordo azienda–lavoratori e monitoraggio tramite Commissione regionale;
- gestione per periodi superiori al quadrimestre, con comunicazione alla Commissione e riconoscimento di una specifica voce salariale aggiuntiva di 8,30 euro mensili (valore sul 5° livello, con tabelle per gli altri livelli).
Viene confermato l’istituto della banca ore con accantonamento annuo in compensazione, che dal CCRL 2022 è facoltativo e non più obbligatorio. È eliminata invece la norma, presente nel precedente CCRL, che permetteva una diversa distribuzione dell’orario legata esclusivamente alla gestione dei consumi energetici.
Per espressa previsione contrattuale, questi strumenti di flessibilità oraria possono essere utilizzati solo dalle imprese iscritte e regolarmente versanti alla bilateralità artigiana (EBAV e Sani.In.Veneto).
Lavoro agile, apprendistato e banca ore solidale
Il CCRL recepisce espressamente l’Accordo Interconfederale regionale del 28 marzo 2024 sul lavoro agile, che disciplina lo smart working per le imprese dell’area meccanica. Il settore ha una bassa incidenza di impiegati, ma il contratto prevede incentivi bilaterali per i datori che attivano forme di lavoro agile.
Per l’apprendistato professionalizzante, l’articolo 13 prevede che l’apprendista percepisca per tutto il periodo formativo un trattamento economico calcolato sulla retribuzione del livello finale con la percentuale più alta fissata dal CCNL (100%). Si applicano le regole nazionali sull’apprendistato per la parte formativa, mentre a livello regionale sono confermate misure EBAV che incentivano assunzioni, stabilizzazioni e trasformazioni da apprendistato “duale” a professionalizzante (modelli A12, A43, D20, D43, con importi rimodulati fino a 500–600 euro).
Il contratto introduce inoltre una disciplina di detalhe della banca ore solidale, in linea con il D.Lgs. 151/2015, che consente ai lavoratori di cedere ferie e permessi a colleghi che devono assistere familiari o conviventi in gravi condizioni di salute o affrontare essi stessi situazioni particolarmente serie.
CCRL Area Meccanica Veneto 2025: Malattie oncologiche e conservazione del posto
Per i lavoratori affetti da neoplasie o patologie di analoga gravità, il CCRL innalza a dodici mesi il periodo di conservazione del posto di lavoro, rispetto ai dieci mesi previsti dal CCNL nazionale. L’estensione non comporta oneri aggiuntivi diretti per le imprese, ma rafforza la tutela dei lavoratori considerati “fragili”.
Quota volontaria di 30 euro per il rinnovo del CCRL
Viene istituita una quota volontaria di 30 euro l’anno, per ciascun anno di vigenza del CCRL (2025–2026–2027), destinata alla copertura delle spese di rinnovo contrattuale da parte delle organizzazioni sindacali.
La quota:
- si applica ai lavoratori non iscritti alle OO.SS.;
- può essere trattenuta solo se il lavoratore esprime esplicitamente la propria volontà, restituendo l’informativa firmata;
- viene trattenuta di norma sulla busta paga di ottobre di ogni anno (per il 2025 su quella di novembre) e versata ai sindacati entro il 31 dicembre.
Si tratta quindi di un contributo del tutto facoltativo, attivabile solo a seguito di consenso scritto del lavoratore.
Elemento Retributivo Veneto (ERV): conferma degli importi
Sul piano economico, il CCRL conferma senza variazioni l’Elemento Retributivo Veneto (ERV) nei valori fissati dai precedenti accordi del 1° luglio 2020 e del 1° dicembre 2022, in vigore dal 1° dicembre 2024. L’ERV sostituisce e assorbe le precedenti voci I.R.R. ed E.R.R. (0,44 euro) per tutti i dipendenti, compresi apprendisti professionalizzanti e apprendisti di 1° e 3° livello (duali).
Al 5° livello del settore meccanica, l’ERV corrisponde a 77 euro lordi mensili di retribuzione, con effetto su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti, TFR compreso. Per gli apprendisti professionalizzanti l’importo resta fisso per tutto il periodo, indipendentemente dalla progressione percentuale; non spetta invece agli apprendisti “duali”. L’ERV è assorbibile da eventuali superminimi o anticipi espressamente riconosciuti come “a titolo di futuri miglioramenti contrattuali”, compresi eventuali elementi di livello regionale.
Welfare aziendale contrattuale: importi e regole
Uno dei pilastri del CCRL è il welfare aziendale su base contrattuale, introdotto nel 2020 e ora consolidato come elemento strutturale del trattamento economico. Il contratto stabilisce che gli importi destinati a welfare hanno carattere di ultrattività: anche dopo la scadenza del CCRL, le imprese dovranno continuare a riconoscerli alle condizioni previste.
Per il settore metalmeccanico di produzione, installazione di impianti e autoriparazione, gli importi per operai e impiegati sono:
- 150 euro nel 2025 (120 euro per apprendisti professionalizzanti);
- 175 euro nel 2026 (140 euro per apprendisti professionalizzanti);
- 200 euro nel 2027 (160 euro per apprendisti professionalizzanti).
Per i settori orafi e odontotecnici, la tabella della Marca Trevigiana indica 100 euro nel 2025 e 150 euro nel 2026; per il 2027 viene indicato un importo di 200 euro, con ulteriori dettagli da verificare direttamente nelle tabelle di settore allegate al CCRL.
Le principali regole di maturazione sono:
- maturazione su base mensile come dodicesimi (o undicesimi nel 2025) in presenza di almeno metà dei giorni lavorabili del mese;
- sono considerate giornate “lavorate” anche maternità/paternità obbligatoria, infortuni sul lavoro, malattia, permessi L. 104/1992, donazione sangue, ferie collettive, permessi retribuiti per assemblee e cariche sindacali;
- spettanza anche ai lavoratori cessati nell’anno, se superato il periodo di prova e con almeno tre mesi di anzianità complessiva presso la stessa azienda.
Per il 2025 il periodo di riferimento è dall’1 gennaio al 30 novembre (11 mesi), con assegnazione entro il 12 dicembre e indicazione nel cedolino di novembre; il lavoratore deve restituire il modulo di scelta entro il 20 novembre. Dal 2026 l’assegnazione avviene entro il 12 luglio con esposizione nel cedolino di giugno, su un periodo di riferimento di 12 mesi che va dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno in corso.
Gli importi:
- non costituiscono retribuzione, non incidono su istituti retributivi e non formano base di calcolo del TFR;
- sono di norma erogati come buoni (spesa, carburante, ecc.) o come contributi di previdenza complementare;
- solo se l’impresa non mette a disposizione soluzioni di welfare, l’importo deve essere pagato come lordo in busta paga, non assorbibile, soggetto a contribuzione e tassazione ordinarie, con incidenza limitata al TFR.
In coerenza con la natura di welfare collettivo, le parti sociali ritengono che questi importi non siano assorbibili da altri elementi retributivi o forme di welfare già in essere in azienda.
Premio di Risultato Veneto (PRV): struttura e logica
La novità più rilevante del CCRL 2025 è l’introduzione del Premio di Risultato Veneto (PRV) per le annualità 2025, 2026 e 2027, con erogazione rispettivamente nelle buste paga di ottobre 2026, 2027 e 2028. Il PRV è dovuto da tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione del CCRL, inclusi settori orafi e odontotecnici, ed è espressamente dichiarato non assorbibile da superminimi o altri trattamenti economici, retributivi o di welfare.
Gli importi lordi, uguali per tutti i settori, livelli e inquadramenti, sono:
- 280 euro nelle paghe di ottobre 2026 (anno di competenza 2025);
- 300 euro nelle paghe di ottobre 2027 (anno di competenza 2026);
- 320 euro nelle paghe di ottobre 2028 (anno di competenza 2027).
Il diritto al premio dipende da due condizioni:
- la presenza del lavoratore: deve risultare in forza almeno un giorno nell’anno di riferimento e deve essere dipendente in ottobre dell’anno di erogazione; per tempi determinati o assunti/cessati serve un’anzianità di almeno sei mesi (anche non continuativi) per l’importo pieno, mentre presenze sotto i sei mesi danno diritto al 50%;
- la performance aziendale, valutata su due indicatori:
- volume d’affari IVA, desunto dalle dichiarazioni IVA di due anni consecutivi;
- numero medio dei dipendenti nell’anno di riferimento, conteggiando tutti i subordinati escluso l’apprendistato duale, con part-time riproporzionati e intermittenti determinati in base alle ore svolte.
Se entrambi gli indicatori risultano incrementali, l’azienda eroga il PRV al 100% con possibilità di tassazione agevolata (attualmente al 5%) o commutazione in welfare. Se entrambi risultano pari o inferiori, il premio non va erogato; se solo uno è incrementale, il premio va erogato in misura ridotta, secondo le percentuali previste dall’accordo specifico (la notizia annuncia una successiva scheda di dettaglio operativa).
Per le imprese neocostituite, che non possono effettuare il confronto sugli anni precedenti, il PRV è comunque dovuto al 100%, ma senza possibilità di applicare la tassazione agevolata. Se l’impresa non effettua la verifica degli indicatori e non attiva la procedura con la Commissione, deve erogare il PRV per intero, con tassazione ordinaria e senza commutarlo in welfare.
Procedura PRV e Commissione Provinciale
Per gestire correttamente il PRV è prevista una procedura standardizzata tramite la Commissione Provinciale Premi Risultato e Welfare, collegata all’Accordo Interconfederale sui premi di risultato del 18 novembre 2016.
In sintesi:
- entro il 15 luglio dell’anno di erogazione (finestra 1 maggio–15 luglio) l’impresa invia alla Commissione l’Allegato A, con i dati su volume d’affari e forza lavoro, allegando le dichiarazioni IVA;
- entro il 31 agosto la Commissione può richiedere chiarimenti o integrazioni, che vanno forniti entro 10 giorni;
- entro il 30 settembre la Commissione comunica l’esito con l’Allegato B; se non risponde, la richiesta si intende accolta.
L’azienda, ricevuto l’esito, comunica ai lavoratori il risultato (erogazione piena, ridotta o mancata) tramite l’Allegato C e, se del caso, offre la cosiddetta “opzione welfare” con l’Allegato D, permettendo ai dipendenti di convertire il premio in buoni o previdenza complementare. Per beneficiare della tassazione agevolata, il datore deve compilare la scheda di monitoraggio su ClicLavoro entro le scadenze fiscali previste (ottobre o, in alternativa, gennaio dell’anno successivo in sede di conguaglio).
Il PRV ha natura omnicomprensiva, cioè non incide su altri istituti retributivi e non genera ulteriori effetti oltre alla contribuzione e al TFR quando erogato come importo lordo. Se convertito in welfare, consente un risparmio di costo per l’azienda e un maggior netto per il lavoratore, grazie all’esenzione contributiva e, entro i limiti di legge, fiscale.
Commissione regionale, formazione e imprese in crisi
Il CCRL ribadisce il ruolo della Commissione regionale bilaterale, incaricata di:
- monitorare i regimi di orario diversi da quelli ordinari del CCNL;
- seguire l’andamento delle adesioni alla previdenza complementare tra i dipendenti del settore;
- monitorare l’attuazione della formazione continua, compreso l’obbligo delle 16 ore triennali previsto dall’articolo 48 del CCNL, anche grazie ai dati EBAV e Fondartigianato.
Sono previste inoltre procedure dedicate alle imprese in crisi per definire accordi aziendali “su misura” dopo aver esaurito tutte le 26 settimane di FSBA disponibili nel biennio. Tali interventi richiedono il supporto delle associazioni di categoria e di EBAV per essere strutturati correttamente.
Impatti pratici per imprese e lavoratori del CCRL Area Meccanica Veneto 2025
Nel complesso, il CCRL Area Meccanica Veneto 2025:
- consolida e rafforza strumenti di welfare e previdenza, riducendo la permanenza del TFR in azienda e attenuando l’impatto dell’inflazione;
- offre alle imprese strumenti di flessibilità nell’orario, collegati però alla regolarità verso la bilateralità;
- introduce un premio di risultato semplice negli importi ma ben strutturato nella procedura, che collega il riconoscimento economico ai risultati concreti dell’azienda.
FAQ sul Contratto Collettivo Regionale Area Meccanica Veneto 2025
1. Che cos’è il Contratto Collettivo Regionale Area Meccanica del Veneto 2025?
È un accordo regionale di secondo livello, firmato il 30 settembre 2025 dalle associazioni artigiane venete e dai sindacati di categoria, che integra il CCNL Area Meccanica del 19 novembre 2024.
Definisce regole specifiche per imprese e lavoratori dell’artigianato veneto dei settori meccanica, installazione impianti, autoriparazione, orafi e odontotecnici, con particolare attenzione a welfare, previdenza e flessibilità organizzativa.
2. Da quando è in vigore e quanto dura il nuovo CCRL?
Il CCRL decorre dal 30 settembre 2025 e scade il 31 dicembre 2027, per una durata totale di 27 mesi.
È previsto un meccanismo di “ultrattività”: se alla scadenza non viene ancora sottoscritto un nuovo contratto, le sue norme continuano a valere fino al rinnovo successivo.
3. A quali imprese e lavoratori si applica il CCRL Area Meccanica Veneto?
Si applica alle imprese artigiane dei settori meccanica di produzione, installazione impianti, autoriparazione, nonché alle imprese artigiane orafe e argentieri.
Riguarda anche le imprese artigiane e non artigiane (PMI) che svolgono attività nel settore odontotecnico, come definito dal CCNL di categoria.
4. Qual è la differenza tra CCNL Area Meccanica e CCRL Veneto?
Il CCNL Area Meccanica è un contratto nazionale che vale per tutto il territorio italiano e disciplina gli aspetti fondamentali del rapporto di lavoro (livelli, minimi tabellari, istituti principali).
Il CCRL Veneto è un contratto regionale che integra il CCNL, introducendo regole e strumenti specifici per le imprese artigiane del territorio veneto (welfare, premio di risultato, EBAV, previdenza aggiuntiva, orari flessibili).
5. Quali sono le principali novità per i lavoratori?
Per i lavoratori vi sono più tutele economiche e sociali: welfare aziendale strutturale con importi annui crescenti, contributo aggiuntivo alla previdenza complementare, nuove prestazioni EBAV per famiglie e caro energia.
Sono rafforzate anche le protezioni per chi è colpito da malattie gravi, è regolata la banca ore solidale e viene introdotto un Premio di Risultato territoriale legato all’andamento dell’azienda.
6. Che cosa cambia per la previdenza complementare (fondi pensione)?
Il contratto aumenta il contributo a carico dell’azienda a favore dei lavoratori che devolvono il TFR ai fondi negoziali (Solidarietà Veneto, Fon.te), portandolo all’1,6% della retribuzione utile al TFR.
Questo contributo integra e assorbe quello previsto a livello nazionale, rendendo più conveniente aderire alla previdenza complementare per chi lavora nelle imprese artigiane venete dell’area meccanica.
7. Cos’è l’Elemento Retributivo Veneto (ERV)?
L’ERV è una voce retributiva mensile regionale, introdotta negli accordi precedenti e confermata dal CCRL 2025, che si aggiunge alla normale retribuzione.
Ha importi diversi a seconda del livello di inquadramento (ad esempio, circa 77 euro lordi al 5° livello meccanica) ed entra nel calcolo di tutti gli istituti economici, compreso il TFR.
8. Il welfare aziendale previsto dal CCRL è obbligatorio?
Sì, il welfare stabilito dal CCRL ha carattere contrattuale e strutturale: le imprese rientranti nel campo di applicazione devono riconoscerlo ai lavoratori secondo le regole fissate.
Gli importi non sono retribuzione, non entrano in busta paga (se erogati come beni/servizi di welfare) e non subiscono normalmente contributi e imposte, salvo il caso in cui l’azienda non attivi alcun sistema di welfare e debba liquidarli come importo lordo.
9. Come funziona il Premio di Risultato Veneto (PRV)?
Il PRV è un premio economico territoriale triennale che viene erogato nelle buste paga di ottobre 2026, 2027 e 2028, con importi fissi uguali per tutti i livelli.
Il premio è legato a due indicatori aziendali (volume d’affari IVA e numero medio dei dipendenti): se l’azienda migliora entrambi, il premio è riconosciuto al 100% (con possibili agevolazioni fiscali); se non migliora, può essere ridotto o azzerato, secondo le regole concordate.
10. Il PRV può essere convertito in welfare aziendale?
Sì, il lavoratore può scegliere, quando previsto, di trasformare in tutto o in parte il Premio di Risultato in beni e servizi di welfare o in contribuzione aggiuntiva alla previdenza complementare.
Questa scelta è spesso vantaggiosa perché consente di ottenere un netto maggiore, grazie alla diversa tassazione dei premi di produttività convertiti in welfare.
11. Le norme sulla flessibilità dell’orario si applicano a tutte le imprese?
Gli strumenti di flessibilità (orari su media quadrimestrale o periodi più lunghi, banca ore, ecc.) sono utilizzabili solo dalle imprese che sono in regola con la bilateralità artigiana e versano regolarmente a EBAV e Sani.In.Veneto.
In mancanza di tali requisiti, l’azienda non può applicare le specifiche flessibilità previste dal CCRL, ma solo quanto consentito dal CCNL e dalla legge.
12. Quali tutele sono previste per le malattie oncologiche e gravi patologie?
Per i lavoratori affetti da neoplasie o patologie gravi, il CCRL estende il periodo di conservazione del posto di lavoro fino a dodici mesi.
Questo innalzamento rispetto al minimo previsto dal CCNL rafforza le garanzie per i lavoratori “fragili”, senza introdurre costi aggiuntivi diretti oltre quelli già previsti dal contratto nazionale.
13. Che cos’è la banca ore solidale e quando si può usare?
La banca ore solidale è uno strumento che permette ai lavoratori di cedere volontariamente ore di ferie o permessi a un collega che deve far fronte a gravi esigenze familiari o personali di salute.
Il CCRL disciplina in modo dettagliato questa possibilità, richiamando le norme di legge e prevedendo modulistica e procedure condivise tra azienda, lavoratori e rappresentanze sindacali.
14. Che cosa sono i 30 euro di quota volontaria per il rinnovo?
Si tratta di un contributo volontario, pari a 30 euro annui, destinato a sostenere i costi del rinnovo contrattuale da parte delle organizzazioni sindacali.
La trattenuta può essere applicata solo ai lavoratori non iscritti ai sindacati che esprimono un consenso scritto: senza questa adesione espressa, nessuna quota può essere trattenuta in busta paga.
15. Dove posso trovare il testo integrale e le tabelle retributive?
Il testo del CCRL Area Meccanica Veneto 2025, con gli allegati e le tabelle retributive, è normalmente reso disponibile sui siti delle associazioni datoriali e delle strutture territoriali dell’artigianato.
Per un’applicazione corretta in azienda è consigliabile consultare i documenti ufficiali aggiornati e, se necessario, rivolgersi al proprio consulente del lavoro o all’associazione di categoria.
Autore dell’articolo – Marco Campesato: esperto di diritto del lavoro e della previdenza sociale di Studio Campesato – Consulente del lavoro a Vicenza




