Che cos’è l’elemento perequativo?
L’elemento perequativo del CCNL Metalmeccanica Industria (cod. CNEL C011) consiste in un importo annuo di 485 euro lordi, erogato generalmente con la retribuzione di giugno ai lavoratori dipendenti impiegati in aziende prive di contrattazione di secondo livello e che, nell’anno precedente, abbiano percepito esclusivamente gli elementi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale.
Il beneficio non spetta ai lavoratori che abbiano percepito superminimi, premi o altri compensi aggiuntivi soggetti a contribuzione per un importo annuo pari o superiore a 485 euro. In presenza di importi inferiori, il diritto permane ma viene ridotto fino a concorrenza della differenza.
Cos’è l’elemento perequativo nel CCNL Metalmeccanici Industria?
L’elemento perequativo è una voce retributiva introdotta dalla contrattazione collettiva con l’obiettivo di ridurre le differenze economiche tra:
- lavoratori impiegati in aziende che applicano accordi aziendali o territoriali;
- lavoratori occupati in aziende che non effettuano alcuna contrattazione di secondo livello.
La logica è semplice: chi non beneficia di premi di risultato, accordi aziendali o altri trattamenti economici aggiuntivi può ricevere una somma compensativa annuale.
Si tratta quindi di uno strumento che mira a favorire una maggiore diffusione della contrattazione aziendale e dei sistemi premianti.
A quanto ammonta l’elemento perequativo nel 2026?
L’importo previsto dal CCNL Metalmeccanica Industria è pari a € 485,00.
L’importo:
- è lordo;
- è onnicomprensivo;
- non incide sul TFR;
- viene normalmente erogato nella retribuzione del mese di giugno.
Leggi anche: Busta Paga 2026: Come si Legge – La Guida Definitiva (con Esempi)
Chi ha diritto all’elemento perequativo?
Per maturare il diritto è necessario che siano contemporaneamente presenti tutte le seguenti condizioni.
1. Essere in forza al 1° gennaio
Il lavoratore deve risultare alle dipendenze dell’azienda al 1° gennaio dell’anno di erogazione.
2. Assenza di contrattazione di secondo livello
L’azienda non deve applicare accordi aziendali o territoriali che prevedano:
- premi di risultato;
- premi di produzione;
- altri istituti retributivi soggetti a contribuzione.
3. Aver percepito solo la retribuzione prevista dal CCNL
Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente il lavoratore deve aver percepito esclusivamente le voci retributive previste dal contratto nazionale.
Pertanto non devono essere stati riconosciuti:
- superminimi individuali;
- superminimi collettivi;
- premi annuali;
- premi di produzione;
- altre somme soggette a contribuzione.
Quali lavoratori possono beneficiarne?
L’elemento perequativo può spettare a:
| Tipologia di lavoratore | Diritto |
|---|---|
| Tempo indeterminato | Sì |
| Apprendisti | Sì |
| Tempo determinato | Sì |
| Tempo determinato con più rapporti nell’anno | Sì |
Il diritto è quindi riconosciuto anche agli apprendisti e ai lavoratori a termine.
Come si verifica il requisito all’elemento perequativo?
Uno degli aspetti più particolari della disciplina riguarda il calcolo della retribuzione percepita nell’anno precedente.
La verifica deve essere effettuata considerando la retribuzione teoricamente spettante e non quella effettivamente percepita.
Pertanto devono essere ignorati eventuali periodi di:
- malattia;
- maternità;
- infortunio;
- cassa integrazione;
- sciopero;
- aspettativa;
- assenze non retribuite.
Il lavoratore viene valutato come se avesse lavorato normalmente per tutto il periodo.
Superminimo e diritto all’elemento perequativo
Questo è probabilmente il caso più frequente nella pratica professionale.
Esempio n. 1
Un lavoratore percepisce:
- superminimo mensile: € 20;
- superminimo annuo: € 240.
Poiché il superminimo annuo è inferiore a € 485:
Elemento perequativo spettante
€ 485 – € 240 = € 245
Il lavoratore conserva il diritto per la differenza.
Esempio n. 2
Un lavoratore percepisce:
- superminimo mensile: € 50;
- superminimo annuo: € 600.
Calcolo:
€ 50 × 12 = € 600
Poiché € 600 supera € 485:
Elemento perequativo spettante: € 0
In questo caso il diritto viene completamente meno.
Tabella riepilogativa superminimo ed elemento perequativo
| Superminimo annuo percepito | Elemento perequativo spettante |
|---|---|
| € 0 | € 485 |
| € 100 | € 385 |
| € 200 | € 285 |
| € 300 | € 185 |
| € 400 | € 85 |
| € 485 | € 0 |
| € 600 | € 0 |
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Come funziona il riproporzionamento?
L’importo di 485 euro non è sempre dovuto per intero.
Se il lavoratore è stato assunto durante l’anno precedente, l’elemento perequativo deve essere proporzionato ai mesi di servizio.
La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata mese intero.
Esempio
Assunzione il 10 luglio 2025.
Mesi utili nel 2025:
- luglio compreso;
- agosto;
- settembre;
- ottobre;
- novembre;
- dicembre.
Totale: 6 mesi.
Calcolo:
€ 485 ÷ 12 × 6 = € 242,50
L’elemento perequativo è imponibile?
Sì, l’importo:
- è soggetto a contribuzione INPS;
- rientra nell’imponibile previdenziale;
- viene sommato alla retribuzione del mese di erogazione.
Inoltre,
- è assoggettato a tassazione IRPEF ordinaria;
- non beneficia dell’imposta sostitutiva prevista per i premi di risultato;
- concorre alla formazione del reddito complessivo.
L’importo rileva inoltre ai fini:
- delle detrazioni fiscali;
- del trattamento integrativo;
- delle misure di riduzione del cuneo fiscale.
Quanto costa realmente all’azienda l’elemento perequativo?
L’importo di 485 euro previsto dal CCNL rappresenta il valore lordo riconosciuto al lavoratore. Per determinare il costo effettivo sostenuto dall’azienda occorre aggiungere i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.
L’incidenza varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e delle eventuali agevolazioni contributive applicabili, ma nella generalità dei casi il costo aziendale può essere stimato come segue.
| Descrizione | Importo |
|---|---|
| Elemento perequativo lordo | € 485,00 |
| Contributi azienda stimati (circa 30%) | € 145,50 |
| Costo complessivo aziendale | € 630,50 |
Esempio pratico
Un’azienda metalmeccanica che debba corrispondere l’elemento perequativo a 10 lavoratori sosterrà un costo complessivo indicativo pari a:
€ 630,50 × 10 = € 6.305,00
Pur trattandosi di un importo relativamente contenuto per singolo dipendente, nelle aziende con numerosi lavoratori interessati l’onere economico può diventare significativo. Per questo motivo è opportuno verificare attentamente la spettanza dell’istituto prima dell’elaborazione delle paghe di giugno.
Attenzione: il costo aziendale riportato nell’esempio ha finalità esclusivamente illustrative ed è stato calcolato ipotizzando un’incidenza contributiva datoriale pari al 30%. Il costo effettivo può variare in funzione del settore di appartenenza, dell’inquadramento previdenziale dell’azienda, della dimensione occupazionale e dell’eventuale presenza di agevolazioni contributive applicabili. Per tale motivo, il costo reale sostenuto dal datore di lavoro potrebbe risultare diverso rispetto a quello indicato nell’esempio.
In sintesi, l’elemento perequativo del CCNL Metalmeccanica Industria rappresenta un costo aziendale che può superare i 600 euro per ciascun lavoratore avente diritto, pur traducendosi in un importo netto sensibilmente inferiore in busta paga a causa dell’applicazione dei contributi previdenziali e della tassazione ordinaria.
Conclusioni
L’elemento perequativo rappresenta una tutela economica destinata ai lavoratori delle aziende che non applicano forme di contrattazione aziendale o territoriale. Sebbene l’importo sia fisso e pari a 485 euro annui, la verifica dei requisiti può risultare particolarmente delicata, soprattutto in presenza di superminimi, premi individuali, assunzioni nel corso dell’anno o rapporti a tempo determinato.
Per questo motivo è opportuno che le aziende effettuino un controllo preventivo prima dell’elaborazione delle retribuzioni di giugno, evitando errori che potrebbero generare contestazioni o richieste di differenze retributive. In caso di dubbi, il supporto di un consulente del lavoro consente di verificare correttamente la spettanza dell’istituto e il relativo importo da corrispondere.
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Il presente articolo è stato redatto con linguaggio semplice e finalità divulgative. Le informazioni contenute non sostituiscono una consulenza professionale riferita al caso concreto.
Domande frequenti (FAQ)
Sì. Il CCNL riconosce il diritto anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
Sì, purché siano rispettati tutti i requisiti previsti dal contratto collettivo.
No. Il diritto viene meno soltanto quando l’importo annuo degli elementi retributivi aggiuntivi raggiunge o supera 485 euro.
No. Il CCNL stabilisce espressamente che l’importo è onnicomprensivo e non incide sul trattamento di fine rapporto.
No, se risultano soddisfatti tutti i requisiti previsti dal CCNL Metalmeccanica Industria.
Autore dell’articolo – Marco Campesato: Consulente del Lavoro esperto di diritto e relazioni di lavoro, gestione strategica del capitale umano e formatore di Studio Campesato




