Introduzione
L’infortunio sul lavoro è un evento che può cambiare la vita di un lavoratore e avere conseguenze importanti anche per l’azienda. Sapere cosa fare in caso di incidente, conoscere i propri diritti e le tutele previste dalla legge è fondamentale per affrontare con serenità e sicurezza ogni situazione.
In Italia, la normativa offre una protezione completa ai lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro, garantendo assistenza economica, sanitaria e la conservazione del posto di lavoro.
In questa guida troverai spiegato in modo semplice e chiaro tutto quello che devi sapere sull’infortunio sul lavoro: dalla definizione di causa violenta alle procedure da seguire, dagli indennizzi INAIL ai calcoli pratici, fino alle regole per la tutela del posto di lavoro.
Che tu sia un lavoratore, un datore di lavoro o semplicemente vuoi informarti, qui troverai risposte concrete e consigli utili per non commettere errori e tutelare i tuoi diritti
Cosa si intende per infortunio sul lavoro
L’infortunio sul lavoro è definito come qualsiasi lesione fisica o psichica che avviene durante l’attività lavorativa e che è causata da un evento violento. Questo tipo di evento può portare alla morte del lavoratore o ridurre, in maniera temporanea o permanente, la sua capacità di svolgere la propria attività professionale.
L’infortunio sul lavoro è tutelato dall’art. 2 del D.P.R. 1124/1965, che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Gli infortuni sul lavoro sono un aspetto critico della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, poiché possono avere gravi conseguenze per il lavoratore, l’azienda e l’intera economia. L’infortunio può avvenire in qualsiasi momento durante lo svolgimento delle mansioni lavorative, indipendentemente dal luogo in cui si trova il lavoratore, sia che si tratti di un ufficio, di un cantiere o di un altro ambiente di lavoro.
È importante che i datori di lavoro adottino tutte le misure necessarie per prevenire tali incidenti, fornendo adeguate attrezzature di protezione e formazione continua ai dipendenti.
Causa violenta nell’infortunio sul lavoro
Il termine “causa violenta” è un elemento fondamentale nella definizione di infortunio sul lavoro. Si riferisce a un fattore esterno che agisce in maniera improvvisa, intensa e concentrata nel tempo, provocando un danno al lavoratore.
Le cause violente possono variare notevolmente, comprendendo una vasta gamma di eventi, tra cui:
- Esposizione accidentale a sostanze chimiche pericolose
- Contaminazione da agenti patogeni presenti nell’ambiente di lavoro (microrganismi, virus, parassiti)
- Movimenti improvvisi o sollevamento di pesi che superano le capacità fisiche del lavoratore (sforzi muscolari eccessivi)
- Esposizione a temperature molto basse o elevate senza adeguata protezione (condizioni climatiche estreme)
La differenza tra infortunio sul lavoro e malattia professionale sta proprio nella causa: l’infortunio è dovuto a un evento improvviso, mentre la malattia professionale si manifesta per esposizione lenta e progressiva a fattori nocivi.
Infortunio in occasione di lavoro
Perché un infortunio possa essere considerato tale, deve verificarsi “in occasione di lavoro”. Questo significa che l’incidente deve avvenire come conseguenza dell’attività lavorativa (o dell’ambiente di lavoro). Ad esempio, se un lavoratore si infortuna mentre si trova in pausa ma è ancora all’interno del luogo di lavoro, potrebbe comunque rientrare nella categoria degli infortuni sul lavoro.
Anche gli infortuni avvenuti durante attività accessorie ma funzionali al lavoro (ad esempio, recarsi in un altro reparto per esigenze di servizio), sono indennizzabili.
Rischio elettivo e non indennizzabilità dell’infortunio sul lavoro
Il concetto di “rischio elettivo” si riferisce a situazioni in cui l’infortunio è causato da un’azione volontaria del lavoratore, estranea e non attinente alle attività lavorative. In questi casi, l’infortunio non è indennizzabile, poiché non è collegato al lavoro in sé, ma ad un comportamento personale del lavoratore che si discosta dalle sue mansioni.
Un esempio di rischio elettivo potrebbe essere un lavoratore che, durante l’orario di lavoro, decide di svolgere un’attività non richiesta e del tutto personale, come fare una sosta non autorizzata in un luogo pericoloso, al di fuori del contesto lavorativo. Se durante questa attività si verifica un infortunio, l’evento non sarà considerato un infortunio sul lavoro e non sarà indennizzabile dall’INAIL.
Il rischio elettivo è escluso anche quando il lavoratore si espone volontariamente a un pericolo non richiesto o non giustificato dall’attività lavorativa.
Infortunio in itinere: definizione e limiti
L’infortunio in itinere riguarda gli incidenti che avvengono durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Questo tipo di infortunio è riconosciuto dall’INAIL solo se il percorso seguito dal lavoratore è quello usuale e non vi sono state deviazioni o interruzioni non necessarie.
Dal 2016, l’INAIL riconosce l’infortunio in itinere anche per chi utilizza la bicicletta per recarsi al lavoro, senza necessità di dimostrare l’assenza di mezzi pubblici adeguati.
Ad esempio, se un lavoratore subisce un incidente stradale mentre si sta recando al lavoro, l’infortunio è indennizzabile solo se stava seguendo il tragitto abituale. Se invece decide di fare una deviazione per motivi personali, come andare a fare una commissione non urgente, l’infortunio non sarà coperto dall’assicurazione.
Eccezioni al riconoscimento dell’infortunio in itinere
Esistono alcune eccezioni che consentono il riconoscimento dell’infortunio in itinere anche in caso di deviazioni o interruzioni del tragitto:
- Direttiva del datore di lavoro: se la deviazione è stata richiesta dal datore di lavoro, l’infortunio è comunque indennizzabile.
- Cause di forza maggiore: interruzioni dovute a eventi imprevedibili e inevitabili, come un guasto meccanico.
- Esigenze essenziali e improrogabili: soste per soddisfare necessità fisiologiche o adempiere a obblighi penalmente rilevanti.
In questi casi, l’INAIL riconosce l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, poiché le deviazioni non sono imputabili a scelte volontarie del lavoratore.
Utilizzo del mezzo privato: condizioni di indennizzabilità
Quando un lavoratore utilizza un mezzo privato per raggiungere il luogo di lavoro, l’indennizzabilità dell’infortunio dipende da specifiche condizioni. L’INAIL valuta se i mezzi pubblici disponibili sono adeguati in termini di orario e percorribilità. Se il mezzo pubblico non è adeguato, l’uso del veicolo privato può essere giustificato.
La valutazione sulla necessità dell’uso del mezzo privato è spesso oggetto di contenzioso: è utile conservare eventuali prove (orari, percorsi, ecc.) per dimostrare la reale necessità.
Tuttavia, se l’INAIL ritiene che il percorso poteva essere fatto a piedi o con mezzi pubblici disponibili, l’infortunio non sarà indennizzato.
Tipologie di infortunio sul lavoro non indennizzabili
Ci sono specifici casi in cui gli infortuni non sono mai indennizzati, indipendentemente dalle circostanze:
- Infortuni domestici: eventi che avvengono nella propria abitazione, domicilio o dimora, come cadute dalle scale condominiali.
- Infortuni causati da abuso di sostanze: incidente dovuto all’abuso di alcol, psicofarmaci o stupefacenti. L’abuso deve essere la causa esclusiva dell’infortunio per escludere l’indennizzo; se l’incidente sarebbe avvenuto comunque, l’INAIL può riconoscere l’indennità.
- Infortuni causati da mancanza di patente: se il conducente non possiede una patente di guida valida al momento dell’incidente.
Queste situazioni esulano dall’ambito di indennizzabilità previsto dall’INAIL e non danno diritto a nessun risarcimento.
Indennità per inabilità temporanea assoluta
Quando un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro, ha diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta, erogata dall’INAIL. Questa indennità sostituisce la retribuzione e inizia a decorrere dal quarto giorno successivo all’infortunio fino alla completa guarigione clinica.
Il giorno dell’infortunio è a carico del datore di lavoro, che deve corrispondere al lavoratore la retribuzione piena. Nei tre giorni successivi, il lavoratore ha diritto al 60% della retribuzione, sempre a carico del datore di lavoro.
Il pagamento dell’indennità da parte dell’INAIL avviene normalmente tramite accredito diretto al lavoratore, ma in alcuni casi può essere anticipata dal datore di lavoro.
Calcolo dell’indennità INAIL
L’indennità giornaliera erogata dall’INAIL è calcolata in percentuale sulla retribuzione media giornaliera. Le percentuali variano in base al periodo di infortunio:
- 60% della retribuzione media giornaliera per i giorni dal 4° al 90°.
- 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione.
In caso di ricovero ospedaliero, l’INAIL può ridurre di un terzo l’importo dell’indennità per i lavoratori senza familiari a carico. La retribuzione considerata per il calcolo include tutte le componenti, come ferie, straordinari e mensilità aggiuntive, e viene indicata nella denuncia di infortunio.
Giorni indennizzabili dall’INAIL
Sono indennizzate dall’INAIL tutte le giornate di calendario comprese nel periodo di infortunio, inclusi i sabati e le domeniche. Questo significa che l’indennità copre anche i giorni non lavorativi, purché rientrino nel periodo di inabilità riconosciuta.
È importante notare che l’indennità è soggetta a ritenuta fiscale, e l’INAIL fornisce al lavoratore una certificazione fiscale a tale riguardo.
Calcolo Retribuzione media giornaliera
La Retribuzione media giornaliera (RMG) si calcola in maniera diversa a seconda che il dipendente abbia una paga mensilizzata o una paga oraria.
Calcolo della RMG per dipendente con paga mensilizzata
5) Retribuzione ordinaria mensile divisa per 25;
6) L’importo per lavoro straordinario o altre maggiorazioni della retribuzione (ad esempio per lavoro notturno, indennità di turno, lavoro festivo) relativo ai 15 giorni precedenti l’infortunio diviso 12,5;
7) Ratei per ferie e riposi ottenuto dal rapporto:
(Giorni di ferie + giorni di riposo annui previsti dal contratto collettivo) / 300 x 100
8) Rateo per mensilità aggiuntive pari all’8,33% della retribuzione mensile per ogni mensilità aggiuntiva.
Calcolo della RMG per dipendente con paga oraria:
6) Retribuzione oraria lorda applicata nei 15 giorni precedenti l’infortunio moltiplicata per l’orario normale settimanale diviso 6 (ad esempio 40 ore settimanali / 6);
7) Retribuzione straordinaria percepita nei 15 giorni precedenti l’infortunio da dividere per le ore che il dipendente avrebbe dovuto lavorare nello stesso arco temporale (il risultato ottenuto si moltiplica per l’orario normale settimanale e si divide poi per 6);
8) Ratei per ferie e riposi ottenuto dal rapporto:
(Giorni di ferie + giorni di riposo annui previsti dal contratto collettivo) / 300 x 100
9) Il compenso per le festività che si ottiene moltiplicando la retribuzione di cui al punto 1) per 3,33%;
10) I ratei per le mensilità aggiuntive che si ottiene applicando la percentuale dell’8,33% alla retribuzione di cui al punto 1) per ogni mensilità aggiuntiva (dunque, se il dipendente ha diritto anche alla quattordicesima la percentuale sarà del 16,66% (ovvero 8,33% * 2).
Esempio pratico
Consideriamo il caso di un impiegato del settore industria con le seguenti caratteristiche:
- Retribuzione lorda mensilizzata: €2.000
- No ore di straordinario nei 15 giorni precedenti
- Rateo mensilità aggiuntive: €166,67 (8,33% della retribuzione mensile)
- Giorni di ferie annui: 22
- Giorni di permesso annui: 13,5
- Giorni di assenza per infortunio: 20 giorni
Calcolo della Retribuzione Media Giornaliera (RMG)
- Retribuzione ordinaria = 2.000 / 25 = 80 €
- Straordinario 15 gg precedenti = 0 €
- Rateo mensilità aggiuntive = 166,67 / 25 = 10,67 €
- Ratei ferie e permessi = (22 + 13,5) / 300 x 100 = 11,83% 80 x 11,83% = 9,47 €
- RMG = 80 + 0 + 10,67 + 9,47 = 100,14 €
Calcolo dell’indennità INAIL
L’INAIL corrisponde all’infortunato, a partire dal 4° giorno di infortunio:
- 60% della RMG per i primi 90 giorni di assenza
- 75% della RMG dal 91° giorno in poi
Nel nostro caso, per 17 giorni (dal 4° al 20°): Indennità giornaliera = 60% di 100,14 = 60,08 € Indennità totale INAIL = 60,08 x 17 giorni = 1.021,43 €
Trattamento a carico del datore di lavoro
- Giorno dell’infortunio: 100% retribuzione giornaliera ordinaria a carico del datore di lavoro
- Primi 3 giorni di infortunio escluso quello dell’evento (c.d. “carenza”): 60% della retribuzione giornaliera ordinaria a carico del datore di lavoro.
Supponiamo che la retribuzione giornaliera ordinaria nel nostro esempio sia di 76,92 €, il trattamento a carico del datore di lavoro sarà pari a:
- Giorno dell’infortunio: 76,92 €
- Primi 3 giorni al 60%: (76,92 x 3) x 60% = 138,46 €
Integrazione aziendale
Molti CCNL prevedono un’integrazione da parte del datore di lavoro di quanto eroga l’INAIL.
Nel settore commercio, ad esempio, il datore deve integrare:
- 30% dal 4° al 20° giorno (per arrivare al 90% della retribuzione)
- 40% dal 21° giorno (per arrivare al 100% della retribuzione)
Nel caso in esempio, avremo dunque che:
L’integrazione ditta dal 4° al 20° giorno è pari a
[(76,92 x 90%) x 17] – 1.021,43 = 155,45 €
ATTENZIONE: controllare le disposizioni contenute nel CCNL di riferimento
Aspetti fiscali dell’indennità
L’indennità per inabilità temporanea assoluta è soggetta a ritenuta fiscale. Questo significa che l’importo ricevuto dal lavoratore sarà al netto delle imposte previste dalla legge. L’INAIL rilascia al lavoratore una certificazione fiscale che attesta gli importi percepiti e le ritenute effettuate, utile per la dichiarazione dei redditi. L’indennità INAIL è soggetta a tassazione separata, secondo la normativa fiscale vigente.
Conservazione del posto di lavoro durante l’infortunio sul lavoro
Durante il periodo di infortunio, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Questo diritto è garantito per tutta la durata dell’infortunio, impedendo al datore di lavoro di procedere al licenziamento del lavoratore. Tuttavia, i contratti collettivi possono stabilire un periodo massimo di conservazione del posto di lavoro (c.d. periodo di comporto). Oltre questo periodo, il lavoratore può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per prolungare la conservazione del posto.
Il ruolo dei contratti collettivi nel periodo di conservazione del posto
I contratti collettivi di lavoro hanno un ruolo fondamentale nel determinare il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro durante un infortunio. Questi contratti stabiliscono le condizioni e la durata per la quale un lavoratore infortunato può mantenere il proprio impiego. Dopo il periodo massimo previsto, il lavoratore ha spesso la possibilità di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita, durante il quale il posto di lavoro è comunque garantito, ma senza percepire alcuna retribuzione.
Il lavoratore deve essere informato per iscritto dell’eventuale superamento del periodo di comporto e delle conseguenze.
Importanza di consultare fonti specifiche
Le informazioni fornite in questo articolo hanno carattere generale e si riferiscono principalmente al settore privato. Tuttavia, ogni situazione lavorativa è unica, e le norme possono variare in base al settore di appartenenza e al contratto collettivo di riferimento.
È quindi sempre consigliabile verificare le proprie specifiche condizioni lavorative e consultare un consulente del lavoro o un patronato per un’analisi dettagliata del proprio caso concreto.
Conclusione
Come abbiamo visto, la gestione dell’infortunio sul lavoro richiede attenzione, consapevolezza dei propri diritti e una corretta conoscenza delle procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi. Ogni situazione può presentare aspetti particolari che meritano un’analisi approfondita, per garantire sia la tutela del lavoratore sia la corretta applicazione delle normative da parte dell’azienda.
Se desideri ricevere un chiarimento specifico, approfondire un caso concreto o migliorare la gestione delle risorse umane nella tua realtà lavorativa, puoi richiedere una consulenza personalizzata. Sarò lieto di offrirti il mio supporto professionale, con la massima riservatezza e competenza.
Compila il form qui sotto per essere ricontattato senza impegno.
Il presente articolo è stato deliberatamente redatto con un linguaggio semplice, a scopo divulgativo, e senza la pretesa di esaurire l’argomento trattato.
FAQ sull’infortunio sul lavoro
Che cos’è esattamente un infortunio sul lavoro?
Un infortunio sul lavoro è qualsiasi lesione fisica o psichica che si verifica durante l’attività lavorativa, causata da un evento violento e improvviso. Può accadere in qualsiasi ambiente di lavoro, sia esso un ufficio, un cantiere o un laboratorio, e può comportare la morte del lavoratore, una riduzione permanente o temporanea della capacità lavorativa. La legge italiana, attraverso l’art. 2 del D.P.R. 1124/1965, tutela questi eventi, prevedendo specifiche indennità e protezioni a favore del lavoratore e della sua famiglia. È fondamentale che il datore di lavoro adotti tutte le misure necessarie per prevenire questi incidenti, come la formazione e la fornitura di dispositivi di protezione.
Cosa si intende per “causa violenta” nell’infortunio sul lavoro?
La “causa violenta” è un elemento chiave per il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro. Si tratta di un fattore esterno che agisce in modo improvviso, intenso e concentrato nel tempo, provocando un danno al lavoratore. Esempi di causa violenta sono l’esposizione accidentale a sostanze chimiche, la contaminazione da virus o batteri, uno sforzo muscolare eccessivo o il contatto con temperature estreme senza protezione. La differenza rispetto ad altri eventi, come l’usura graduale o il logoramento fisico, è proprio la rapidità e l’imprevedibilità dell’evento che causa il danno.
Un infortunio è sempre riconosciuto se avviene durante l’orario di lavoro?
No. L’infortunio deve avvenire “in occasione di lavoro”, cioè durante lo svolgimento delle mansioni lavorative, ma non necessariamente nell’orario prestabilito. Ad esempio, se un lavoratore si infortuna durante una pausa ma resta all’interno del luogo di lavoro, potrebbe comunque essere tutelato. Tuttavia, se l’infortunio avviene a causa di un comportamento volontario e personale, non collegato alle mansioni (rischio elettivo), l’INAIL non lo riconoscerà come infortunio sul lavoro.
Che cos’è il rischio elettivo e quando l’infortunio non è indennizzabile?
Il rischio elettivo si verifica quando l’infortunio deriva da una scelta volontaria del lavoratore, estranea alle sue mansioni. Ad esempio, se durante l’orario di lavoro il dipendente si allontana per motivi personali e si fa male, l’evento non è indennizzabile dall’INAIL. In sostanza, l’infortunio deve essere collegato all’attività lavorativa o a esigenze di servizio, altrimenti non viene riconosciuto.
Che cosa si intende per infortunio in itinere?
L’infortunio in itinere è quello che avviene durante il percorso abituale di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. L’INAIL lo riconosce solo se il tragitto è quello usuale e non ci sono state deviazioni o interruzioni non necessarie. Se, ad esempio, il lavoratore fa una deviazione per motivi personali e si infortuna, l’evento non sarà coperto dall’assicurazione.
Esistono eccezioni in cui l’infortunio in itinere è comunque riconosciuto?
Sì, alcune eccezioni permettono il riconoscimento dell’infortunio in itinere anche in caso di deviazioni o interruzioni del percorso:
Se la deviazione è stata richiesta dal datore di lavoro.
Se la deviazione è dovuta a cause di forza maggiore, come un guasto meccanico.
Se la sosta è necessaria per esigenze fisiologiche o obblighi penalmente rilevanti.
In questi casi, l’INAIL riconosce comunque l’indennità, poiché la deviazione non è imputabile a una scelta volontaria del lavoratore.
Se uso il mezzo privato per andare al lavoro, sono comunque coperto in caso di infortunio?
L’uso del mezzo privato è coperto solo se è effettivamente necessario, cioè se i mezzi pubblici non sono adeguati per orari o percorsi. L’INAIL valuta caso per caso: se ritiene che il lavoratore avrebbe potuto usare mezzi pubblici o andare a piedi, potrebbe negare la copertura. È importante poter dimostrare la reale necessità dell’uso del mezzo privato, conservando eventuali prove come orari e percorsi.
Quali sono gli infortuni che non sono mai indennizzati?
Non sono mai indennizzati dall’INAIL:
Gli infortuni domestici, cioè quelli avvenuti a casa o nelle scale condominiali.
Gli infortuni causati da abuso di alcol, psicofarmaci o stupefacenti.
Gli infortuni causati da mancanza di patente di guida valida.
Questi casi sono esclusi dalla tutela assicurativa e non danno diritto a nessun risarcimento.
Come viene calcolata l’indennità INAIL per inabilità temporanea assoluta?
L’indennità INAIL sostituisce la retribuzione dal quarto giorno successivo all’infortunio fino alla guarigione clinica. Il giorno dell’infortunio è pagato interamente dal datore di lavoro, mentre i tre giorni successivi sono pagati al 60% sempre dal datore. Dal quarto giorno in poi, l’INAIL paga:
Il 60% della retribuzione media giornaliera (RMG) dal 4° al 90° giorno.
Il 75% della RMG dal 91° giorno in poi.
La RMG si calcola tenendo conto di tutte le componenti della retribuzione, come ferie, straordinari e mensilità aggiuntive.
L’indennità INAIL copre anche sabati, domeniche e giorni festivi?
Sì, l’INAIL indennizza tutte le giornate comprese nel periodo di infortunio, inclusi sabati, domeniche e festivi, purché siano ricomprese nel periodo di inabilità riconosciuta. L’indennità è soggetta a ritenuta fiscale e l’INAIL rilascia una certificazione utile per la dichiarazione dei redditi.
Come si calcola la retribuzione media giornaliera (RMG)?
La RMG si calcola in modo diverso per lavoratori mensilizzati e orari.
Per i mensilizzati:
- Retribuzione mensile divisa per 25
- Straordinari e maggiorazioni degli ultimi 15 giorni divisi per 12,5
- Ratei ferie e riposi: (ferie + riposi annui) / 300 x 100
- Rateo mensilità aggiuntive: 8,33% per ogni mensilità
Per chi ha paga oraria:
- Retribuzione oraria x orario settimanale / 6
- Straordinari e maggiorazioni proporzionati
- Ratei ferie e riposi come sopra
- Compenso festività: 3,33% della retribuzione base
- Ratei mensilità aggiuntive: 8,33% per ogni mensilità.
Il datore di lavoro deve integrare l’indennità INAIL?
Molti contratti collettivi (CCNL) prevedono che il datore di lavoro integri quanto erogato dall’INAIL, per garantire al lavoratore una retribuzione più vicina al 100%. Ad esempio, nel settore commercio è prevista un’integrazione del 30% dal 4° al 20° giorno e del 40% dal 21° giorno in poi. È sempre importante controllare cosa prevede il proprio CCNL di riferimento.
Cosa succede al mio posto di lavoro durante l’infortunio?
Durante l’infortunio, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata dell’evento. Tuttavia, i contratti collettivi possono fissare un periodo massimo (periodo di comporto) oltre il quale il lavoratore può chiedere aspettativa non retribuita per prolungare la conservazione del posto. Superato anche questo periodo, il datore di lavoro può valutare la risoluzione del rapporto, ma solo dopo aver rispettato tutte le procedure previste.
A chi posso rivolgermi per casi particolari o dubbi sull’infortunio sul lavoro?
Le regole possono variare a seconda del settore, del contratto collettivo e delle specifiche circostanze. Per una valutazione corretta e personalizzata della propria situazione, è sempre consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro qualificato o a un patronato. In questo modo potrai ricevere assistenza e tutela adeguata per ogni esigenza
Autore dell’articolo – Marco Campesato: esperto di diritto del lavoro e della previdenza sociale di Studio Campesato – Consulente del lavoro a Vicenza
