Sgravi agricoli e collocamento mirato: quali novità da parte dell’INPS?

Copertina Sgravi agricoli e collocamento mirato INPS
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L’articolo in meno di un minuto (per chi va di fretta)

Il messaggio INPS n. 2370 del 15 luglio 2026 chiarisce quando le aziende agricole, le cooperative e i consorzi possono mantenere la minore imposizione contributiva prevista per le zone svantaggiate e montane. Il beneficio resta riconosciuto se il datore rispetta le norme sul collocamento, cioè le regole che governano l’assunzione e il corretto impiego della manodopera; una violazione comporta la perdita dello sgravio solo per i lavoratori interessati e per i periodi coinvolti.

Messaggio INPS 2370/2026: sgravi agricoli e collocamento mirato

Con il messaggio n. 2370 del 15 luglio 2026, l’INPS fornisce importanti chiarimenti sulla minore imposizione contributiva in agricoltura prevista per le aree montane e svantaggiate.
Il tema interessa direttamente le aziende agricole che operano nei territori agevolati, ma anche le cooperative agricole e i relativi consorzi che ricevono prodotti conferiti dai propri soci. L’obiettivo dell’INPS è chiarire il significato della formula “rispetto delle norme sul collocamento”, prevista dall’articolo 9, comma 5-bis, della legge n. 67/1988.

In termini semplici, l’Istituto afferma che lo sgravio dipende dalla regolarità della fase di assunzione e di accesso al lavoro. Non dipende invece, almeno ai fini di questo specifico regime contributivo, da ogni possibile irregolarità che possa verificarsi nella gestione quotidiana del rapporto di lavoro.

Questa distinzione è molto importante. Infatti, evita che un’irregolarità relativa, ad esempio, all’orario di lavoro o alla retribuzione produca automaticamente la perdita della riduzione contributiva agricola.

Sgravi per zone collinari e montane

La normativa riconosce una riduzione della contribuzione dovuta dai datori di lavoro agricolo che operano in specifiche aree territoriali.

Territorio agevolatoRiduzione contributiva
Zone svantaggiate o collinari68%
Zone montane particolarmente svantaggiate75%

Il regime è disciplinato dall’articolo 9, comma 5, della legge n. 67/1988. La disciplina è stata poi estesa, attraverso una norma di interpretazione autentica, anche alle cooperative agricole e ai loro consorzi, in presenza delle condizioni previste dalla legge.

Si tratta di una misura di sotto-contribuzione, cioè di una contribuzione dovuta in misura ridotta. Per questo motivo, la gestione corretta delle assunzioni e della documentazione aziendale diventa essenziale.

Chi può ottenere il beneficio

Il primo soggetto beneficiario è il datore di lavoro agricolo che opera in una zona montana o svantaggiata.

Tuttavia, il beneficio non riguarda soltanto l’azienda localizzata nel territorio agevolato. La normativa riconosce la minore imposizione contributiva anche alle cooperative agricole e ai relativi consorzi, pure se non operano direttamente in zone montane o svantaggiate.

In questi casi, il diritto al beneficio dipende dalla quantità di prodotto coltivato o allevato dai soci in zone agevolate e poi conferito alla cooperativa o al consorzio.

Il vantaggio contributivo opera quindi in misura proporzionale al prodotto conferito dai soci e proveniente dai territori agevolati. Per questo motivo, cooperative e consorzi devono poter dimostrare con documentazione adeguata:

  • La qualità di socio del conferente.
  • La provenienza del prodotto.
  • Il territorio in cui il prodotto è stato coltivato o allevato.
  • La quantità di prodotto effettivamente conferita.
  • Il collegamento tra il prodotto conferito e l’attività svolta dalla cooperativa o dal consorzio.

Il requisito della provenienza

Prima di verificare le norme sul collocamento, l’impresa deve controllare il requisito della provenienza.

Per le aziende agricole che lavorano direttamente nelle zone agevolate, il requisito riguarda il collegamento effettivo tra l’attività agricola e il territorio montano o svantaggiato.

Per cooperative e consorzi, invece, rileva la provenienza del prodotto conferito dai soci. Non è sufficiente una dichiarazione formale o un generico riferimento alla sede dell’impresa. Occorre verificare la sostanza dell’attività svolta e l’effettiva origine territoriale delle produzioni.

Questo principio è particolarmente rilevante per le realtà cooperative che raccolgono prodotti da soci situati in territori diversi. In questi casi, la corretta gestione dei conferimenti e della relativa tracciabilità contribuisce a tutelare il diritto alla riduzione contributiva.

Cosa sono le norme sul collocamento

Il messaggio INPS chiarisce che le “norme sul collocamento” devono essere lette in senso tecnico e restrittivo.

Non comprendono tutte le norme di diritto del lavoro. Riguardano soltanto le disposizioni che disciplinano l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, l’accesso al rapporto e la sua regolare instaurazione.

In altre parole, rilevano le regole che stabiliscono:

  • Chi può essere assunto.
  • Con quali procedure può essere assunto.
  • Quali comunicazioni devono essere inviate.
  • Quali autorizzazioni preventive sono necessarie.
  • A quali condizioni può essere utilizzata manodopera fornita da terzi.
  • Quali requisiti deve possedere il lavoratore per lavorare regolarmente in Italia.

Il messaggio distingue quindi la fase genetica del rapporto, cioè la fase della sua nascita, dalla fase funzionale, cioè la gestione del rapporto già costituito.

Solo la violazione delle regole della prima fase incide, in via ordinaria, sulla spettanza della minore imposizione contributiva.

Assunzioni, trasformazioni e proroghe

Le norme sul collocamento comprendono anzitutto gli obblighi di comunicazione relativi ai rapporti di lavoro subordinato.

I datori di lavoro agricolo devono trasmettere, nei termini e con le modalità previste, le comunicazioni relative a:

  • Assunzione del lavoratore.
  • Trasformazione del rapporto di lavoro.
  • Proroga di un contratto a tempo determinato.
  • Somministrazione di lavoro.
  • Assunzioni congiunte in agricoltura.

Le comunicazioni devono essere effettuate attraverso i servizi competenti del Ministero del Lavoro. A seconda del caso, il datore utilizza il modello UNILAV, il modello UNISOMM oppure il modello UNILAV-Cong.

L’azienda deve quindi prestare particolare attenzione alla data di decorrenza del rapporto, alla tempestività dell’invio e alla coerenza tra comunicazione obbligatoria, contratto individuale, Libro unico del lavoro e denuncia contributiva.

Un errore nella fase di instaurazione o di modifica del rapporto può incidere sul diritto alla riduzione contributiva per il lavoratore interessato.

Collocamento mirato e categorie protette

Rientra nelle norme sul collocamento anche la disciplina del collocamento mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette.

I datori di lavoro agricolo che occupano almeno 15 dipendenti computabili devono verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999. In particolare, devono controllare:

  • La quota di riserva prevista per le persone con disabilità.
  • Gli obblighi relativi alle altre categorie protette.
  • L’invio del prospetto informativo, quando richiesto.
  • Le variazioni dell’organico che incidono sugli obblighi occupazionali.
  • Gli impegni assunti con convenzioni stipulate ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge n. 68/1999.

Il messaggio INPS conferma che l’obbligo di assunzione e gli altri adempimenti connessi al collocamento mirato rilevano ai fini del mantenimento del regime di sotto-contribuzione.

Per questo motivo, le aziende agricole soggette alla legge n. 68/1999 devono monitorare con continuità la base di computo e i cambiamenti che possono far sorgere o modificare gli obblighi di assunzione.

Lavoratori stranieri: controlli indispensabili

Un altro punto centrale riguarda l’impiego dei lavoratori cittadini di Paesi terzi.

L’assunzione e l’impiego di un lavoratore extra-UE devono rispettare le procedure previste dalla normativa su ingresso, soggiorno e lavoro. Il datore deve verificare che il lavoratore disponga di un titolo di soggiorno valido e idoneo allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Secondo le indicazioni INPS, costituisce violazione delle norme sul collocamento l’occupazione di un lavoratore straniero:

  • Privo del permesso di soggiorno che consente di lavorare.
  • Con permesso scaduto e non rinnovato nei termini.
  • Con permesso revocato.
  • Con permesso annullato.

La verifica deve avvenire prima dell’assunzione e deve essere adeguatamente documentata. Per le imprese agricole, che spesso ricorrono a manodopera stagionale, questo controllo richiede particolare attenzione.

Un fascicolo del personale ordinato, aggiornato e completo permette di dimostrare la regolarità dell’assunzione e di ridurre il rischio di contestazioni contributive.

Somministrazione e assunzioni congiunte

Le norme sul collocamento comprendono anche la somministrazione di lavoro, le assunzioni congiunte in agricoltura e le ulteriori forme di intermediazione autorizzata.

L’azienda agricola può utilizzare lavoratori somministrati soltanto ricorrendo a soggetti autorizzati. Il ricorso a manodopera fornita da soggetti privi di autorizzazione può compromettere la regolare instaurazione del rapporto di lavoro e far perdere la riduzione contributiva per le persone coinvolte.

Lo stesso principio vale per le assunzioni congiunte in agricoltura. Il datore deve utilizzare correttamente la procedura prevista e inviare la comunicazione UNILAV-Cong nei casi applicabili.

È quindi opportuno verificare preventivamente:

  • Il titolo autorizzativo dell’agenzia di somministrazione.
  • La regolarità dei contratti commerciali con fornitori di manodopera.
  • La reale organizzazione dell’appalto.
  • L’effettiva imputazione del rapporto di lavoro.
  • La corretta gestione delle comunicazioni obbligatorie.

Per una gestione preventiva delle assunzioni agricole, della somministrazione e delle comunicazioni obbligatorie, Studio Campesato offre servizi di consulenza del lavoro a Vicenza orientati alla prevenzione dei rischi contributivi e ispettivi.

Appalto illecito e intermediazione irregolare

L’INPS richiama espressamente il divieto di ricorrere a manodopera fornita da soggetti non autorizzati.

Rilevano anche la somministrazione fraudolenta, l’appalto illecito e l’interposizione fittizia di manodopera. Queste fattispecie incidono sulla corretta individuazione del vero datore di lavoro e sulla regolare costituzione del rapporto.

In pratica, l’impresa agricola non può affidare formalmente un servizio a un appaltatore quando, nella realtà, dirige direttamente i lavoratori, organizza le loro attività e utilizza manodopera che l’appaltatore si limita a fornire.

L’azienda deve quindi valutare attentamente l’organizzazione concreta dei rapporti con appaltatori, cooperative e fornitori esterni. La sola forma del contratto non è sufficiente: conta il modo in cui il lavoro viene effettivamente svolto.

Caporalato e sfruttamento del lavoro

Il messaggio attribuisce una particolare rilevanza al contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura.

L’articolo 603-bis del codice penale punisce sia chi recluta manodopera per destinarla allo sfruttamento, sia chi utilizza, assume o impiega lavoratori in condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini della minore imposizione contributiva, occorre distinguere due ipotesi.

La prima riguarda l’intermediazione illecita o il reclutamento irregolare della manodopera. In questo caso, la condotta incide direttamente sulla fase di accesso al rapporto di lavoro. Di conseguenza, integra una violazione delle norme sul collocamento e impedisce la fruizione della riduzione contributiva.

La seconda riguarda il datore di lavoro che sfrutta lavoratori da lui regolarmente assunti. In questa ipotesi, l’assunzione può anche essere formalmente corretta. Tuttavia, la riduzione contributiva non spetta ugualmente, perché un rapporto di lavoro utilizzato come veicolo di un delitto contro la persona non può sostenere un trattamento contributivo di favore.

In entrambi i casi, la non spettanza del beneficio richiede l’accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie nelle sedi competenti.

Cosa non fa perdere lo sgravio

Il messaggio INPS fornisce anche un chiarimento favorevole alle imprese: non ogni violazione lavoristica comporta la perdita del regime di sotto-contribuzione.

Restano fuori dalla nozione di norme sul collocamento gli inadempimenti relativi alla gestione e all’esecuzione di un rapporto già validamente costituito.

Non incidono quindi, di per sé, sul diritto alla riduzione contributiva:

  • La tenuta del Libro unico del lavoro.
  • La gestione documentale interna del rapporto.
  • L’orario di lavoro e i riposi.
  • Le modalità di esecuzione della prestazione.
  • La salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • La trasparenza e la tracciabilità della retribuzione.
  • La corresponsione di una retribuzione difforme dal contratto collettivo.
  • Il mancato rispetto dei minimali contributivi.

Queste violazioni restano comunque rilevanti. Possono comportare recuperi contributivi, sanzioni amministrative, diffide, contestazioni ispettive o altre conseguenze previste dalla legge.

Tuttavia, non determinano automaticamente la perdita della minore imposizione contributiva agricola prevista per le zone svantaggiate e montane.

Perché non si applica il comma 1175

La minore imposizione contributiva disciplinata dall’articolo 9 della legge n. 67/1988 ha natura di sotto-contribuzione.

Per questo motivo, l’INPS chiarisce che il regime non è subordinato ai requisiti previsti dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.

In particolare, per accedere a questo specifico regime non costituiscono condizioni autonome:

  • Il possesso del DURC regolare.
  • L’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
  • Il rispetto delle disposizioni su salute e sicurezza.
  • Il rispetto degli obblighi di legge in generale.
  • Il rispetto dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali.

Questo non significa che tali obblighi possano essere ignorati. Restano obblighi pienamente vincolanti e sono soggetti alle relative sanzioni.

Significa, invece, che l’accesso alla sotto-contribuzione agricola dipende esclusivamente dal rispetto delle norme sul collocamento, oltre al requisito territoriale o di provenienza del prodotto.

Cosa accade in caso di violazione

La perdita della riduzione contributiva non colpisce automaticamente tutta l’azienda e tutti i suoi dipendenti.

L’INPS applica un criterio puntuale. La minore imposizione contributiva non spetta:

  • Al singolo lavoratore occupato in violazione delle norme sul collocamento.
  • Per i soli periodi di competenza interessati dall’irregolarità.

Per quel lavoratore e per quel periodo, l’azienda deve applicare l’aliquota contributiva piena. L’INPS può quindi recuperare la contribuzione non versata in conseguenza dell’applicazione indebita della riduzione.

Al recupero si aggiungono le sanzioni civili previste dall’articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000.

Questo principio di proporzionalità è importante. Se l’irregolarità riguarda un dipendente per un periodo limitato, la conseguenza non si estende automaticamente agli altri lavoratori regolarmente assunti o a periodi non interessati dalla violazione.

Cosa devono fare datori e HR

Le aziende agricole, le cooperative e i consorzi dovrebbero effettuare una verifica interna delle procedure di assunzione e gestione della manodopera.

Ecco una checklist operativa utile:

  1. Verificare che l’impresa, il socio conferente o il prodotto possiedano il requisito territoriale richiesto.
  2. Controllare la corretta applicazione della riduzione del 68% per zone svantaggiate o collinari e del 75% per zone montane.
  3. Archiviare la documentazione relativa alla provenienza del prodotto conferito dai soci.
  4. Verificare l’invio tempestivo di UNILAV, UNISOMM e UNILAV-Cong.
  5. Controllare trasformazioni, proroghe e variazioni contrattuali.
  6. Monitorare gli obblighi della legge n. 68/1999 sul collocamento mirato.
  7. Verificare il titolo di soggiorno dei lavoratori cittadini di Paesi terzi.
  8. Accertare che agenzie, appaltatori e intermediari siano legittimati a operare.
  9. Escludere schemi di somministrazione fraudolenta, appalto illecito o interposizione fittizia.
  10. Conservare un fascicolo completo per ciascun lavoratore e per ogni rapporto contrattuale.

Un controllo periodico consente di individuare gli errori prima che emergano in sede ispettiva o durante una verifica contributiva. Studio Campesato supporta le imprese agricole, cooperative e consorzi con servizi di amministrazione del personale a Vicenza, controllo delle assunzioni e verifica preventiva degli sgravi contributivi.

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Il presente articolo è stato redatto con linguaggio semplice e finalità divulgative. Le informazioni contenute non sostituiscono una consulenza professionale riferita al caso concreto.

FAQ su sgravi agricoli e collocamento mirato

Quali aziende possono applicare la riduzione contributiva?

Possono applicarla i datori di lavoro agricolo che operano in zone svantaggiate o montane, se rispettano i requisiti previsti dalla legge. Il regime può applicarsi anche alle cooperative agricole e ai relativi consorzi, in relazione ai prodotti conferiti dai soci e provenienti dalle aree agevolate.

Qual è la percentuale di riduzione contributiva?

La riduzione contributiva è pari al 68% nelle zone svantaggiate o collinari e al 75% nelle zone montane particolarmente svantaggiate.

Il DURC regolare è necessario per fruire di questo beneficio?

No. La minore imposizione contributiva agricola non è subordinata ai requisiti dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006. Il DURC e gli altri requisiti previsti da quella norma non costituiscono quindi condizioni autonome di accesso a questo specifico regime.

Un errore nel Libro unico del lavoro fa perdere lo sgravio?

No, non automaticamente. Gli errori relativi alla tenuta del Libro unico del lavoro riguardano la gestione del rapporto già instaurato e non rientrano, di per sé, nelle norme sul collocamento.

Il mancato rispetto del contratto collettivo fa perdere la riduzione?

No, non direttamente. Una retribuzione difforme dal contratto collettivo o il mancato rispetto dei minimali contributivi può produrre altre conseguenze, ma non comporta automaticamente la perdita della minore imposizione contributiva prevista dall’articolo 9 della legge n. 67/1988.

Cosa succede se manca la comunicazione di assunzione?

L’omessa o irregolare comunicazione di assunzione riguarda le norme sul collocamento. Di conseguenza, l’INPS può disconoscere la riduzione contributiva per il lavoratore interessato e per il periodo oggetto della violazione.

L’assunzione di un lavoratore straniero senza permesso idoneo incide sul beneficio?

Sì. L’occupazione di un cittadino di Paese terzo privo di permesso di soggiorno valido per lavoro, oppure con permesso scaduto non rinnovato, revocato o annullato, integra una violazione delle norme sul collocamento.

La perdita dello sgravio riguarda tutti i lavoratori dell’impresa?

No. La perdita della riduzione è limitata ai singoli lavoratori coinvolti nella violazione e ai soli periodi interessati. Per tali periodi, l’INPS applica l’aliquota piena e recupera la contribuzione dovuta con le relative sanzioni civili.

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