L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la Circolare n. 1 del 23 febbraio 2026, firmata dal Direttore Generale Danilo Papa, con le istruzioni operative sul D.L. n. 159/2025 (convertito dalla Legge n. 198/2025), noto come “Decreto Sicurezza 2025“. Si tratta di un documento fondamentale per datori di lavoro, lavoratori e aziende che operano in appalto e subappalto: introduce nuovi obblighi già operativi, altri in attesa di decreto ministeriale, e modifica in profondità le regole sulla sicurezza sul lavoro.
Circolare INL n. 1/2026: Cosa cambia con il Decreto Sicurezza 2025
L’INL ha diramato le istruzioni operative sul D.L. n. 159/2025 (c.d. “Decreto Sicurezza”). Ecco i cinque punti chiave che ogni datore di lavoro deve conoscere oggi:
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Controlli potenziati sui subappalti
Le ispezioni saranno prioritarie per le imprese in subappalto (notifiche preliminari obbligatorie dal 31/10/2025). -
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Nuove sanzioni patente a crediti
Operare senza patente costa ora minimo 12.000 €; 5 crediti decurtati per ogni lavoratore “in nero”. -
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DVR da aggiornare subito
Ora include la valutazione del rischio violenza e molestie e l’identificazione degli indumenti-DPI. -
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Nuove scadenze immediate
Scale verticali: adeguamento entro il 1° febbraio 2026; Comunicazioni via SIISL dal 1° aprile 2026. -
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Novità in attesa di decreti
Il badge di cantiere con codice anticontraffazione sarà obbligatorio solo dopo apposito decreto ministeriale.
Circolare INL n. 1/2026: introduzione
La circolare illustra le novità introdotte dal D.L. n. 159/2025, convertito dalla Legge n. 198/2025, che ha riformato numerose disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro). L’INL ha acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro (nota prot. n. 1901 del 19 febbraio 2026) prima di diramarla a tutte le Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, all’INPS, all’INAIL, all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza.
I temi affrontati sono molteplici e riguardano tre grandi aree: vigilanza ispettiva e appalti, sicurezza tecnica nei luoghi di lavoro, e sorveglianza sanitaria e formazione.
Vigilanza Ispettiva: Priorità ai Subappalti
Uno dei punti chiave riguarda la nuova programmazione dei controlli. L’art. 3, comma 1, del D.L. n. 159/2025 modifica la “Lista di conformità INL” (art. 29, comma 7, del D.L. n. 19/2024) stabilendo che i controlli ispettivi saranno indirizzati in via prioritaria verso i datori di lavoro che operano in regime di subappalto, sia pubblico che privato.
In pratica, gli ispettori del lavoro utilizzeranno le notifiche preliminari di cantiere (che ora devono obbligatoriamente indicare le imprese in subappalto), le banche dati degli appalti in agricoltura (art. 2-quinquies, D.L. n. 63/2024) e della logistica (art. 1-quater, D.L. n. 73/2025) per pianificare le proprie verifiche. Importante: l’obbligo di indicare le imprese subappaltatrici nelle notifiche preliminari è già operativo dal 31 ottobre 2025.
Badge di Cantiere: Novità e Quando Diventa Obbligatorio
Il D.L. n. 159/2025 introduce un importante aggiornamento alla tessera di riconoscimento obbligatoria nei cantieri edili. Il nuovo badge di cantiere non sostituisce la tessera già prevista dagli artt. 18 e 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e dall’art. 5 della Legge n. 136/2010, ma la arricchisce di una caratteristica fondamentale: un codice univoco anticontraffazione.
La tessera potrà essere resa disponibile anche in formato digitale, attraverso strumenti interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa). Attenzione: la piena operatività del badge di cantiere è subordinata all’adozione di un apposito decreto ministeriale, ancora non emanato, che stabilirà le modalità tecniche di attuazione. Una volta in vigore, l’obbligo riguarderà tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri in appalto e subappalto, nonché nelle attività ad alto rischio da individuarsi con ulteriore decreto. La sanzione per mancata consegna della tessera va da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore.
Patente a Crediti: Le Modifiche Più Rilevanti
Il D.L. n. 159/2025 apporta tre modifiche sostanziali alla patente a crediti (art. 27, D.Lgs. n. 81/2008):
- Decurtazione per lavoro in nero: le violazioni relative ai lavoratori irregolari (ex punti 21-23 dell’Allegato I-bis) sono ora accorpate in un unico punto 21, con una decurtazione fissa di 5 crediti per ogni lavoratore “in nero”, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare. La decurtazione scatta alla notifica del verbale di accertamento e si applica agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026.
- Aumento della sanzione minima: opera senza patente o con meno di 15 crediti costa ora almeno 12.000 euro (o il 10% del valore dei lavori, se superiore). In pratica, se il valore non è determinabile o il 10% è inferiore a 12.000 euro, si applicano comunque i 12.000 euro, riducibili a 4.000 euro con pagamento in misura ridotta (non si applica la diffida). Questa modifica è operativa dal 31 ottobre 2025.
- Sospensione cautelare: in caso di infortuni mortali o inabilità permanente, l’INL può sospendere la patente fino a 12 mesi. Le Procure della Repubblica devono trasmettere tempestivamente all’INL le informazioni necessarie per adottare il provvedimento.
Prevenzione di Violenza e Molestie sul Lavoro
Il D.L. n. 159/2025 aggiunge una nuova lettera z-bis) all’art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008: tra le misure generali di tutela della salute e sicurezza, rientra ora anche la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori. L’obbligo riguarda tutti i luoghi di lavoro che ricadono nel campo di applicazione del Titolo II del D.Lgs. n. 81/2008. Questo significa che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere aggiornato per includere la valutazione del rischio di violenza e molestie.
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): Novità sugli Indumenti
L’art. 77, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 viene modificato specificando che il datore di lavoro deve mantenere in efficienza anche gli specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione tramite la valutazione dei rischi. Durante le ispezioni, gli ispettori verificheranno che il DVR identifichi correttamente quali indumenti di lavoro siano da considerarsi DPI.
Sicurezza delle Scale: Nuove Regole sulle Cadute dall’Alto
Il D.L. n. 159/2025 riformula integralmente l’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, concentrandosi sulle scale verticali permanenti (cioè fissate a un supporto, usate come mezzo di accesso) con altezza superiore a 5 metri e inclinazione superiore a 75 gradi. Queste scale devono essere dotate, in alternativa (sulla base della valutazione del rischio), di:
- un sistema di protezione individuale contro le cadute (art. 115, D.Lgs. n. 81/2008), oppure
- una gabbia di sicurezza.
La scelta tra le due soluzioni è rimessa alla valutazione del rischio, perché la gabbia può costituire un ostacolo nelle operazioni di soccorso. Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025, le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° febbraio 2026.
Parallelamente, l’art. 115 del D.Lgs. n. 81/2008 viene revisionato introducendo quattro tipologie di sistemi di protezione individuale anticaduta, in ordine di priorità:
- Sistemi di trattenuta
- Sistemi di posizionamento sul lavoro
- Sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
- Sistemi di arresto caduta (da usare solo in ultima istanza)
Formazione in Materia di Sicurezza sul Lavoro
Il D.L. n. 159/2025 introduce novità significative anche sul fronte formativo:
- L’obbligo di aggiornamento periodico del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene esteso anche alle imprese con meno di 15 dipendenti, con modalità rimesse alla contrattazione collettiva nazionale nel rispetto del principio di proporzionalità.
- La registrazione delle competenze acquisite tramite la formazione SSL avviene ora nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, integrati nel SIISL.
- Per le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5, L. n. 287/1991), la formazione del nuovo dipendente deve completarsi entro 30 giorni dall’assunzione, in deroga alla regola generale che la vorrebbe al momento dell’inizio del rapporto.
Sorveglianza Sanitaria: Orario di Lavoro, Alcol, Droghe e Screening Oncologici
Tre sono le novità in materia di sorveglianza sanitaria:
- Visite mediche nell’orario di lavoro: viene codificato ciò che la giurisprudenza aveva già consolidato: i controlli sanitari devono essere effettuati durante l’orario di lavoro, ad eccezione delle sole visite pre-assuntive.
- Sospetto di alcol o stupefacenti: il medico competente può ora disporre una visita medica (anche prima o durante il turno) in caso di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, limitatamente alle attività ad elevato rischio infortuni. L’operatività piena dipende però da un Accordo Stato-Regioni previsto entro il 31 dicembre 2026.
- Prevenzione oncologica: il medico competente ha il nuovo compito di promuovere attivamente l’adesione dei lavoratori agli screening oncologici previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
Comunicazioni Obbligatorie via SIISL: Dal 1° Aprile 2026
A partire dal 1° aprile 2026, le comunicazioni obbligatorie (assunzioni, proroghe, trasformazioni, cessazioni) di cui all’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 potranno essere effettuate anche tramite il SIISL, oltre che con le modalità tradizionali. Le modalità operative saranno definite con apposito decreto ministeriale, sentite le parti sociali e la Conferenza Stato-Regioni.
Rete del Lavoro Agricolo di Qualità (RLAQ): Requisiti Più Stringenti
Le imprese agricole che vogliono iscriversi alla RLAQ (art. 6, D.L. n. 91/2014) devono ora fare i conti con nuove cause ostative all’iscrizione e alla permanenza:
- Condanne penali per violazioni della normativa sul lavoro e sulla salute e sicurezza
- Sanzioni amministrative (anche non definitive) per violazioni SSL negli ultimi tre anni
Tuttavia, se l’azienda ha regolarizzato le violazioni sanabili e pagato le sanzioni in misura agevolata prima dell’emissione del provvedimento definitivo, l’impedimento non opera.
MOG e Standard ISO 45001:2023
Il Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 viene aggiornato: viene eliminato il riferimento al superato standard OHSAS 18001:2007 e introdotto il riferimento alla norma vigente UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024. I modelli organizzativi conformi a questa norma (o alle Linee guida UNIINAIL del 2001) si presumono idonei ai fini dell’esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. n. 231/2001).
Domicilio Digitale degli Amministratori
L’art. 13, comma 3, del D.L. n. 159/2025 introduce un obbligo specifico: l’amministratore unico, l’amministratore delegato o il presidente del CdA delle imprese costituite in forma societaria devono indicare un domicilio digitale personale che non può coincidere con quello dell’impresa. Le imprese già iscritte nel Registro delle Imprese avrebbero dovuto comunicarlo entro il 31 dicembre 2025, e in ogni caso all’atto di conferimento o rinnovo dell’incarico.

Considerazioni Finali
La Circolare INL n. 1/2026 fotografa un sistema della sicurezza sul lavoro in profonda evoluzione: più controlli sui subappalti, sanzioni più severe per chi non rispetta le regole, e nuovi strumenti digitali per monitorare il lavoro regolare. Per datori di lavoro e lavoratori, il messaggio è chiaro: aggiornare subito il DVR, verificare la posizione rispetto alla patente a crediti, adeguare le procedure di cantiere e formare correttamente il personale non è più rinviabile.
FAQ — Circolare INL n. 1 del 23 Febbraio 2026
È il documento operativo con cui l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) chiarisce le novità introdotte dal D.L. n. 159/2025 (convertito dalla Legge n. 198/2025), il cosiddetto “Decreto Sicurezza 2025”. La circolare è rivolta a tutte le strutture ispettive, all’INPS, all’INAIL, ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza, e illustra come applicare concretamente le nuove disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Si applica a tutti i datori di lavoro, lavoratori, imprese appaltatrici e subappaltatrici, sia nel settore pubblico che privato. Alcune disposizioni riguardano specificamente i cantieri edili, altre le imprese agricole (RLAQ), altre ancora le aziende turistico-ricettive e di ristorazione. In generale, interessa qualsiasi impresa soggetta al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro).
No, non ancora. Il badge di cantiere con codice univoco anticontraffazione — previsto dal D.L. n. 159/2025 — diventerà obbligatorio solo dopo l’emanazione di un apposito decreto ministeriale, che stabilirà le modalità tecniche attuative. Fino ad allora, rimane in vigore la normale tessera di riconoscimento già prevista dagli artt. 18 e 26 del D.Lgs. n. 81/2008.
Ci sono tre novità principali:
1) per ogni lavoratore in nero, vengono decurtati 5 crediti dalla patente a crediti, a partire dagli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026;
2) operare senza patente o con meno di 15 crediti comporta ora una sanzione minima di 12.000 euro (già in vigore dal 31 ottobre 2025);
3) in caso di infortunio mortale o con inabilità permanente, l’INL può sospendere la patente fino a 12 mesi.
Sì, quasi certamente. Le novità del D.L. n. 159/2025 impongono di aggiornare il DVR su almeno due fronti: l’inserimento della valutazione del rischio violenza e molestie (nuovo art. 15, comma 1, lett. z-bis, D.Lgs. n. 81/2008) e la corretta identificazione degli indumenti di lavoro che assumono la funzione di DPI. È consigliabile rivolgersi al proprio RSPP o consulente di sicurezza per un’analisi puntuale.
I controlli ispettivi saranno ora orientati in via prioritaria verso le imprese che operano in subappalto. Dal 31 ottobre 2025, le notifiche preliminari di cantiere devono indicare obbligatoriamente le imprese subappaltatrici. Gli ispettori utilizzeranno queste informazioni — insieme alle banche dati degli appalti in agricoltura e logistica — per pianificare le verifiche sul campo.
No. La Circolare INL n. 1/2026 conferma che le visite mediche di sorveglianza sanitaria devono essere effettuate durante l’orario di lavoro, salvo per le sole visite pre-assuntive. Questa regola, già consolidata dalla giurisprudenza, è ora esplicitamente codificata nel D.Lgs. n. 81/2008 grazie al D.L. n. 159/2025.
Dal 2025 il medico competente può disporre una visita medica urgente — anche prima o durante il turno di lavoro — se ha un ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi in stato di alterazione da alcol o sostanze stupefacenti, limitatamente alle attività ad elevato rischio infortuni. La piena operatività di questa misura attende però un Accordo Stato-Regioni da adottarsi entro il 31 dicembre 2026.
A partire dal 1° aprile 2026, le comunicazioni obbligatorie (assunzioni, trasformazioni, proroghe e cessazioni) potranno essere trasmesse anche attraverso la piattaforma SIISL, in aggiunta ai canali già esistenti (es. portale Cliclavoro). Le modalità operative saranno definite da apposito decreto ministeriale.
Sì. Per le scale verticali permanenti con altezza superiore a 5 metri e inclinazione superiore a 75 gradi, già installate entro il 31 ottobre 2025, l’obbligo di dotarle di un sistema anticaduta (gabbia di protezione o dispositivo individuale anticaduta) è scattato dal 1° febbraio 2026. La scelta tra le due soluzioni deve essere guidata dalla valutazione del rischio aziendale.
Autore dell’articolo – Marco Campesato: esperto di diritto del lavoro e della previdenza sociale di Studio Campesato – Consulente del lavoro a Vicenza




